IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
commi 95 e 101;
  Visto il decreto rettorale n. 01-951 del 4 giugno 1998 con il quale
e' stato emanato il regolamento  didattico di Ateneo affisso all'albo
dell'universita' il 4 giugno 1998;
  Vista la nota  di indirizzo prot. n. 1/98, del  16 giugno 1998, del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
ed in particolare il punto 4;
  Vista la tabella  XLV/2 allegata al decreto  ministeriale 11 maggio
1995 e successive modifiche e integrazioni;
  Visto il  decreto rettorale  n. 01-1207  del 5  agosto 1998  con il
quale  e'  stato  emanato  il   nuovo  ordinamento  della  scuola  di
specializzazione in farmacologia;
  Rilevato  che nell'ordinamento  della scuola  allegato al  suddetto
decreto  non risulta  indicata  la sede  amministrativa della  scuola
stessa ne' il numero massimo degli specializzandi che possono esservi
ammessi;
  Vista la  nota in data  27 agosto 1998,  con la quale  il direttore
della scuola  con provvedimento di  urgenza, ha fornito  le opportune
precisazioni riguardo ai dati suddetti;
  Rilevata pertanto la necessita' di  procedere ad una integrazione e
rettifica dell'ordinamento della scuola allegato al suddetto decreto;
  Visto lo statuto di Ateneo, ed in particolare l'art. 13.1, ai sensi
del  quale   il  rettore  puo'  adottare,   in  situazioni  d'urgenza
provvedimenti di competenza del senato  accademico e del consiglio di
amministrazione,  sottoponendoli,   per  la  ratifica,   agli  organi
competenti nella prima seduta successiva;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'ordinamento  della scuola di specializzazione  di farmacologia
allegato  al  decreto rettorale  n.  01-1207  del  5 agosto  1998  e'
integrato e rettificato come di seguito indicato.
  2. All'art. 5, al termine, e' aggiunto il seguente periodo:
  "La  sede  amministrativa  della   scuola  e'  il  dipartimento  di
oncologia".
  3. L'art. 6 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  6. -  Il  numero massimo  degli  specializzandi che  possono
essere ammessi e' di otto in ciascun  anno di corso, per un totale di
trentadue specializzandi".
                               Art. 2.
  E'  emanato   l'unito  testo   dell'ordinamento  della   scuola  di
specializzazione  in   farmacologia,  cosi'  come   risultante  dalle
modifiche  apportate dall'art.  1 del  presente decreto,  allegato al
presente decreto del quale costituisce parte integrante.
                               Art. 3.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Pisa, 17 settembre 1998
                                                   Il rettore: Modica