IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101; Visto il decreto rettorale n. 01-951 del 4 giugno 1998 con il quale e' stato emanato il regolamento didattico di Ateneo affisso all'albo dell'universita' il 4 giugno 1998; Vista la nota di indirizzo prot. n. 1/98, del 16 giugno 1998, del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il punto 4; Vista la tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto rettorale n. 01-1207 del 5 agosto 1998 con il quale e' stato emanato il nuovo ordinamento della scuola di specializzazione in farmacologia; Rilevato che nell'ordinamento della scuola allegato al suddetto decreto non risulta indicata la sede amministrativa della scuola stessa ne' il numero massimo degli specializzandi che possono esservi ammessi; Vista la nota in data 27 agosto 1998, con la quale il direttore della scuola con provvedimento di urgenza, ha fornito le opportune precisazioni riguardo ai dati suddetti; Rilevata pertanto la necessita' di procedere ad una integrazione e rettifica dell'ordinamento della scuola allegato al suddetto decreto; Visto lo statuto di Ateneo, ed in particolare l'art. 13.1, ai sensi del quale il rettore puo' adottare, in situazioni d'urgenza provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva; Decreta: Art. 1. 1. L'ordinamento della scuola di specializzazione di farmacologia allegato al decreto rettorale n. 01-1207 del 5 agosto 1998 e' integrato e rettificato come di seguito indicato. 2. All'art. 5, al termine, e' aggiunto il seguente periodo: "La sede amministrativa della scuola e' il dipartimento di oncologia". 3. L'art. 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' di otto in ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi". Art. 2. E' emanato l'unito testo dell'ordinamento della scuola di specializzazione in farmacologia, cosi' come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 del presente decreto, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante. Art. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pisa, 17 settembre 1998 Il rettore: Modica