IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite   annualmente  risultante  nel  quadro
generale   riassuntivo  del   bilancio   di  competenza,   attraverso
l'emissione di  certificati di  credito del Tesoro,  con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei prestiti
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Considerato che l'importo delle emissioni  effettuate a tutto il 22
settembre 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 79.343 miliardi
e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;
  Visti  i propri  decreti in  data  23 luglio,  6  e 21  agosto e  7
settembre 1998, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime
otto tranches  dei certificati  di credito  del Tesoro  "zero coupon"
della durata di  ventiquattro mesi (CTZ-24) con  decorrenza 31 luglio
1998 e scadenza 31 luglio 2000;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una nona  tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro "zero coupon";
  Vista  la legge  17 dicembre  1997, n.  433, recante  la delega  al
Governo per  l'introduzione dell'euro,  ed in particolare  l'art. 10,
riguardante   la  dematerializzazione   degli  strumenti   finanziari
pubblici e privati;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno 1998,  n.  213,  ed  in
particolare l'art. 40,  secondo comma, ove si prevede  che, a partire
dalla data  di entrata in vigore  del decreto ministeriale di  cui al
comma 1  del medesimo  articolo, il Tesoro  non rilascia  piu' titoli
rappresentativi di prestiti;
  Visto  il decreto  ministeriale  31 luglio  1998, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  183 del  7 agosto  1998, con  cui sono  state
stabilite  ulteriori modalita'  per  l'attuazione delle  disposizioni
riguardanti la dematerializzazione di titoli di Stato;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il comma 2 dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in titoli
di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso
esclusivo, con  le modalita'  stabilite dal  Ministro del  tesoro, ad
appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;
  Visto  il decreto  legislativo 21  novembre 1997,  n. 461,  recante
riordino  della disciplina  dei  redditi di  capitale  e dei  redditi
diversi, ed in  particolare l'art 13 concernente  disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
nona tranche di "CTZ-24", con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31
luglio  2000,  fino  all'importo   massimo  di  nominali  lire  2.000
miliardi.
  Ai sensi  dell'art. 5  del decreto legislativo  24 giugno  1998, n.
213, citato nelle premesse, il  1 gennaio 1999 i suddetti certificati
verranno ridenominati in euro, con le modalita' di cui all'art. 7 del
medesimo provvedimento legislativo.
  I  certificati sono  emessi  senza indicazione  di  prezzo base  di
collocamento e  vengono assegnati con il  sistema dell'asta marginale
riferita  al prezzo;  il  prezzo di  aggiudicazione risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  In base all'art.  4, comma 2, del decreto  ministeriale 24 febbraio
1994,  citato   nelle  premesse,   al  termine  della   procedura  di
assegnazione  e' prevista  automaticamente l'emissione  della seconda
tranche  dei certificati,  per un  importo massimo  del 10  per cento
dell'ammontare  nominale  indicato  al  precedente  primo  comma,  da
assegnare  agli operatori  "specialisti in  titoli di  Stato" con  le
modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.
  Le  richieste risultate  accolte sono  vincolanti e  irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo    all'esecuzione   delle   relative
operazioni.