IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la  legge 23 dicembre  1978, n. 833, istitutiva  del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,   concernente  il   riordino  della
disciplina in materia  sanitaria, a norma dell'art. 1  della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
  Visto l'art.  1, comma  143, della  legge n.  662/1996, in  base al
quale  sono state  elevate le  misure  del concorso,  da parte  delle
regioni Sicilia  e Sardegna, al finanziamento  del Servizio sanitario
nazionale, previste  dall'art. 34, comma  3, della legge  23 dicembre
1994, n.  724, come modificate dall'art.  2, comma 3, della  legge 28
dicembre 1995, n. 549;
  Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale dispone, tra  l'altro, che le province autonome di  Trento e di
Bolzano, la regione Valle d'Aosta  e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedono  al finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale  nei
rispettivi territori, ai sensi dell'art.  34, comma 3, della legge n.
724/1994, e dell'art.  1, comma 144, della citata  legge n. 662/1996,
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
  Vista  la legge  6 marzo  1998,  n. 40,  concernente la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto l'art. 33, ultimo comma,  della predetta legge n. 40/1998, in
base  al quale  la copertura  degli oneri  relativi alle  prestazioni
contemplate  nel comma  3 del  medesimo articolo,  e' posta  a carico
delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale;
  Vista l'ordinanza  del Ministro della  sanita' in data  15 novembre
1996, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale  - n. 269
del  16   novembre  1996,  concernente  prestazioni   sanitarie  agli
stranieri temporaneamente presenti in Italia;
  Vista  la proposta  del Ministro  della sanita'  in data  14 luglio
1998, concernente  l'assegnazione alle regioni interessate,  a valere
sulle  residue disponibilita'  del  Fondo  sanitario nazionale  1997,
della somma di lire 60  miliardi per il finanziamento dell'assistenza
sanitaria  agli  stranieri  temporaneamente presenti  nel  territorio
dello Stato;
  Considerato che il numero dei  soggetti interessati, in mancanza di
dati ufficiali  circa la distribuzione territoriale  degli stessi, e'
stato calcolato  con riferimento  alla distribuzione  regionale degli
stranieri che hanno presentato domanda di regolarizzazione;
  Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti
tra lo  Stato, le regioni e  le province autonome nella  seduta del 9
luglio 1998;
                              Delibera:
  A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale
1997 -  parte corrente, e'  assegnata alle regioni, per  le finalita'
indicate in premessa, la somma di lire 60 miliardi.
  La  predetta somma  e' ripartita  come da  allegata tabella  che fa
parte integrante della presente deliberazione.
   Roma, 5 agosto 1998
                                      Il Presidente delegato: C iampi
Registrata alla Corte dei conti il 7 settembre 1998
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 279