IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 1, comma 143, della legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto l'art. 33, ultimo comma, della predetta legge n. 40/1998, in base al quale la copertura degli oneri relativi alle prestazioni contemplate nel comma 3 del medesimo articolo, e' posta a carico delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' in data 15 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 269 del 16 novembre 1996, concernente prestazioni sanitarie agli stranieri temporaneamente presenti in Italia; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 14 luglio 1998, concernente l'assegnazione alle regioni interessate, a valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1997, della somma di lire 60 miliardi per il finanziamento dell'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio dello Stato; Considerato che il numero dei soggetti interessati, in mancanza di dati ufficiali circa la distribuzione territoriale degli stessi, e' stato calcolato con riferimento alla distribuzione regionale degli stranieri che hanno presentato domanda di regolarizzazione; Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 9 luglio 1998; Delibera: A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1997 - parte corrente, e' assegnata alle regioni, per le finalita' indicate in premessa, la somma di lire 60 miliardi. La predetta somma e' ripartita come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione. Roma, 5 agosto 1998 Il Presidente delegato: C iampi Registrata alla Corte dei conti il 7 settembre 1998 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 279