IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; Visto l'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare al titolo IV, capo II; Vista la legge 21 maggio 1998, n. 162, recante: "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarieta' sociale, on. Livia Turco; Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera d), della citata legge n. 162 del 1998, prevede che il Ministro per la solidarieta' sociale, d'intesa con la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto i criteri e le modalita' per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali, nonche' i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 41- ter della legge n. 104 del 1992 come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge n. 162/1998; Sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1. Tipologia dei progetti 1. Per i progetti riferiti agli articoli 10, 23 e 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le regioni, d'intesa con le rappresentanze degli enti locali, presentano uno o piu' progetti di durata massima biennale con le relative modalita' di svolgimento, per i seguenti obiettivi: a) individuazione dei nuovi modelli di intervento a favore di soggetti con handicap grave e delle loro famiglie, con priorita' per sistemi di servizi, prestazioni e soluzioni organizzative, da realizzare anche con il coinvolgimento di risorse di famiglie, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) per garantire la tutela e l'integrazione nel territorio di quei soggetti con handicap grave che rimangono privi del sostegno familiare; b) promozione di iniziative innovative per estendere e facilitare la pratica di attivita' sportive, turistiche e ricreative delle persone handicappate; c) sperimentazione di modalita' innovative atte a consentire alle persone handicappate di muoversi liberamente nel territorio, con particolare attenzione ai mezzi adattati, ai servizi a chiamata, ai nodi di scambio tra i diversi sistemi di trasporto. 2. Per quanto riguarda l'art. 25 della citata legge n. 104 del 1992, il Ministro per la solidarieta' sociale promuove progetti sperimentali d'intesa con il Ministro delle comunicazioni, finalizzati anche a favorire la migliore fruizione dei mezzi radiotelevisivi e telefonici.