IL MINISTRO
                     PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
  Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;
  Vista  la   legge  5  febbraio   1992,  n.  104   "Leggequadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate";
  Visto l'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto il decreto legislativo 31  marzo 1998, n. 112, in particolare
al titolo IV, capo II;
  Vista la  legge 21  maggio 1998, n.  162, recante:  "Modifiche alla
legge  5 febbraio  1992, n.  104, concernente  misure di  sostegno in
favore di persone con handicap grave";
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
31  maggio  1996  recante  delega  di funzioni  al  Ministro  per  la
solidarieta' sociale, on. Livia Turco;
  Considerato che l'art.  1, comma 1, lettera d),  della citata legge
n. 162 del 1998, prevede che il Ministro per la solidarieta' sociale,
d'intesa con  la conferenza unificata  di cui all'art. 8  del decreto
legislativo 28 agosto  1997, n. 281, definisce con  proprio decreto i
criteri  e le  modalita' per  la presentazione  e la  valutazione dei
progetti  sperimentali, nonche'  i  criteri per  la ripartizione  dei
fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 41-
ter della legge n. 104 del 1992 come modificato dall'art. 1, comma 1,
lettera d), della legge n. 162/1998;
  Sentita  la conferenza  unificata  di cui  all'art.  8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Tipologia dei progetti
  1. Per i progetti riferiti agli articoli  10, 23 e 26 della legge 5
febbraio 1992,  n. 104,  le regioni,  d'intesa con  le rappresentanze
degli enti locali,  presentano uno o piu' progetti  di durata massima
biennale con  le relative  modalita' di  svolgimento, per  i seguenti
obiettivi:
  a)  individuazione dei  nuovi  modelli di  intervento  a favore  di
soggetti con handicap grave e  delle loro famiglie, con priorita' per
sistemi  di  servizi,  prestazioni   e  soluzioni  organizzative,  da
realizzare  anche  con  il  coinvolgimento di  risorse  di  famiglie,
associazioni,  fondazioni, organizzazioni  non lucrative  di utilita'
sociale  (ONLUS)  per  garantire   la  tutela  e  l'integrazione  nel
territorio di  quei soggetti con  handicap grave che  rimangono privi
del sostegno familiare;
  b) promozione  di iniziative innovative per  estendere e facilitare
la  pratica  di attivita'  sportive,  turistiche  e ricreative  delle
persone handicappate;
  c) sperimentazione  di modalita' innovative atte  a consentire alle
persone  handicappate di  muoversi  liberamente  nel territorio,  con
particolare attenzione ai  mezzi adattati, ai servizi  a chiamata, ai
nodi di scambio tra i diversi sistemi di trasporto.
  2. Per  quanto riguarda  l'art. 25  della citata  legge n.  104 del
1992,  il  Ministro per  la  solidarieta'  sociale promuove  progetti
sperimentali   d'intesa   con   il  Ministro   delle   comunicazioni,
finalizzati  anche  a  favorire   la  migliore  fruizione  dei  mezzi
radiotelevisivi e telefonici.