IL GARANTE Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; Considerato che il trattamento di questi dati da parte di privati ed enti pubblici economici e' permesso, di regola, solo previa autorizzazione di questa Autorita' e con il consenso scritto degli interessati (art. 22, comma 1, legge n. 675/1996); Considerato che una speciale disposizione (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996) permette di trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale senza il consenso degli interessati, quando il trattamento autorizzato dal Garante e' necessario per svolgere una investigazione nell'ambito di un procedimento penale (articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione) o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato; Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 29 dicembre 1997 relativa al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 2 gennaio 1998 e avente efficacia fino al 30 settembre 1998; Considerato che il Garante ha rilasciato un'autorizzazione di ordine generale relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n. 2/1998, emanata il 30 settembre 1998), anche in riferimento alle predette finalita' di ordine giudiziario; Considerato che numerosi trattamenti aventi tali finalita' sono effettuati con l'ausilio di investigatori privati, e che e' pertanto opportuno integrare le prescrizioni dell'autorizzazione n. 2/1998 mediante un ulteriore provvedimento di ordine generale che tenga conto dello specifico contesto dell'investigazione privata, anche al fine di armonizzare le prescrizioni da impartire alla categoria; Ritenuta la necessita' di applicare anche al caso di specie le considerazioni gia' espresse con l'autorizzazione n. 2/1998 per cio' che riguarda la natura provvisoria delle autorizzazioni generali e i criteri direttivi prescelti per la determinazione delle relative prescrizioni; Considerato che ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti dal Garante all'atto della sottoscrizione dell'apposito codice di deontologia e di buona condotta che il Garante e' in procinto di promuovere (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996); Autorizza gli investigatori privati a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate: 1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento. L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano un'attivita' di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni). Il trattamento puo' essere effettuato unicamente: a) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero di un diritto della personalita' o di un altro diritto fondamentale ed inviolabile; b) su incarico di un difensore nell'ambito del procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione). Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello svolgimento delle investigazioni nel procedimento penale o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, in particolare: a) nell'ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/1998, emanata il 30 settembre 1998); b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (autorizzazione generale n. 2/1998, emanata il 30 settembre 1998); c) da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (autorizzazione generale n. 3/1998, emanata il 30 settembre 1998); d) da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione generale n. 4/1998, emanata il 30 settembre 1998). 2)Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono. Il trattamento puo' riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora cio' sia strettamente indispensabile per eseguire specifici incarichi conferiti per scopi determinati e legittimi nell'ambito delle finalita' di cui al punto 1). I dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi conferiti. 3) Modalita' di trattamento. Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tali attivita' possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per le esclusive finalita' di cui al punto 1). L'atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione e' collegata, nonche' i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole fissato per la sua ultimazione. I dati devono essere registrati ed elaborati mediante logiche e forme di organizzazione strettamente correlate alle finalita' di cui al punto 1). L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere informata ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996, ponendo in particolare evidenza l'identita' e la qualita' professionale dell'investigatore nonche' la natura facoltativa del conferimento dei dati. Nel caso in cui i dati sono raccolti presso terzi, e' necessario informare l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (articoli 10, commi 3 e 4 e 22, comma 4, della legge n. 675/1996), solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono utilizzati per ulteriori finalita' non incompatibili con quelle precedentemente perseguite. Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova. L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto, e non puo' avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico. Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformita' a quanto previsto dagli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996, l'investigatore privato deve vigilare con cadenza almeno settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta. Per quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento deve essere effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nella citata autorizzazione generale n. 2/1998, in particolare per cio' che riguarda le informazioni relative ai nascituri e ai dati genetici. Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni di un apposito codice di deontologia e di buona condotta, che il Garante e' in procinto di promuovere ai sensi degli articoli 22, comma 4 e 31, comma 1, lettera h), della legge n. 675/1996. 4) Conservazione dei dati. Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e), della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalita' perseguite e all'incarico conferito. Una volta conclusa la specifica attivita' investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico. La mera pendenza del procedimento al quale l'investigazione e' collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato. 5) Comunicazione e diffusione dei dati. I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito l'incarico. I dati non possono essere comunicati ad un altro investigatore privato, salvo che questi sia stato indicato nominativamente nell'atto di incarico e la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati. I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se e' necessario per finalita' di prevenzione, accertamento o repressione dei reati (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996), con l'osservanza delle norme che regolano la materia. I dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi. 6) Richieste di autorizzazione. I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorita', qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette. Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo. Il Garante non prendera' in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformita' alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione. 7) Norme finali. Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare: a) dagli articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalita' di controllo a distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore o su altri fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale) della legge 20 maggio 1970, n. 300; b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositivita' e di infezione da HIV; c) dalle norme processuali o volte a prevenire discriminazioni; d) dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalita' o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale. Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalita' degli interessati, nonche' il trasferimento all'estero dei dati. Restano fermi, in particolare, gli obblighi previsti in tema di liceita' e di correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature che permettono la raccolta di informazioni anche sonore o visive, ovvero in tema di accesso a banche dati o di cognizione del contenuto della corrispondenza e di comunicazioni o conversazioni telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti. Resta ferma la facolta' per le persone fisiche di trattare direttamente dati per l'esclusivo fine della tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria, anche nell'ambito delle investigazioni relative ad un procedimento penale. In tali casi, la legge n. 675/1996 non si applica anche se i dati sono comunicati occasionalmente ad una autorita' giudiziaria o a terzi, sempreche' i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 3 della legge n. 675/1996). 8) Efficacia temporale. La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 ottobre 1998, fino al 30 settembre 1999. La presente autorizzazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 1998 Il presidente: Rodota'