IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto-legge  3  maggio 1995,  n.  154, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
1 ottobre 1998 concernente la  dichiarazione dello stato di emergenza
nel  territorio delle  province  di Imperia  e  Savona colpito  dagli
eventi alluvionali nel periodo 30 settembre-1 ottobre 1998;
  Vista la richiesta della regione Liguria;
  Ravvisata  la  necessita'  di disporre  l'attuazione  immediata  di
misure finalizzate al superamento dell'emergenza;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il presidente  della  regione Liguria  e' nominato  commissario
delegato per gli interventi disciplinati dalla presente ordinanza con
esclusione di  quelli affidati  ai prefetti di  Imperia e  Savona. Il
commissario  delegato  per  l'espletamento dei  propri  compiti  puo'
nominare un vice commissario e si puo' avvalere dei competenti uffici
della regione e degli enti locali.
  2. Il commissario delegato  per gli eventi alluvionali verificatisi
tra il  30 settembre e  il 1 ottobre  1998 nei comuni  di Bordighera,
Camporosso, Cipressa, Costarainera, Diano Marina, Imperia, Isolabona,
Montalto Ligure,  Ospedaletti, Riva  Ligure, San Bartolomeo  al Mare,
San  Lorenzo   al  Mare,  San  Remo,   Taggia,  Triora,  Vallecrosia,
Ventimiglia  della provincia  di  Imperia e  nei  comuni di  Alassio,
Albenga,  Andora, Finale  Ligure,  Giustenice, Laigueglia,  Spotorno,
Villanova d'Albenga, della provincia  di Savona, adotta, d'intesa con
la competente autorita'  di bacino, entro sessanta  giorni dalla data
di pubblicazione  della presente  ordinanza nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana e nel  limite delle disponibilita'  di cui
all'art. 3,  un piano  di interventi  straordinari per  il ripristino
delle  infrastrutture,  per  la  sistemazione  dei  corsi  d'acqua  e
idrogeologica. Possono essere ricompresi nel  piano ed attuati con le
procedure  e  deroghe  di   cui  alla  presente  ordinanza  ulteriori
interventi  urgenti finanziati  dalle amministrazioni  statali, dalla
regione e  degli enti locali  e, comunque, strettamente  connessi con
l'evento calamitoso  e con le  opere di  rimozione del pericolo  o di
prevenzione del rischio.
  3. Il  piano comprende le  opere necessarie,  a ridurre i  rischi e
prevenire  il   ripetersi  dei   danni  per   le  popolazioni   e  le
infrastrutture   in  concomitanza   di  eventi   analoghi  a   quelli
verificatisi individuando, altresi', gli enti attuatori.
  4.  Il   piano,  completo   degli  importi  previsti   per  ciascun
intervento, preliminarmente  alla sua attuazione, e'  sottoposto alla
presa  d'atto  del Dipartimento  della  protezione  civile anche  per
stralci  e  puo'  essere  rimodulato   ed  integrato  con  la  stessa
procedura.