IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nella regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socioeconomicoambientale determinatesi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidiurbani; Vista l'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1997, con la quale sono stati disposti interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Calabria ed il presidente della regione Calabria e' stato nominato commissario delegato con il compito di predisporre un piano di interventi di emergenza e provvedere alla realizzazione degli stessi; Visto l'art. 33, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che prevede la concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative per il recupero di energia dai rifiuti con particolare interesse al recupero energetico mediante l'impiego di combustibile derivato dai rifiuti; Vista la nota in data 20 maggio 1998 con la quale il commissario delegato - presidente della regione Calabria, nel trasmettere copia del piano di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, chiede, tra l'altro, in conformita' al parere espresso dalla commissione scientifica nella seduta dell'11 maggio 1998, l'integrazione dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997; Vista la nota n. 13425 del 10 luglio 1998 con la quale il Ministro dell'ambiente esprime l'intesa sul piano di emergenza trasmesso dal commissario delegato - presidente della regione Calabria; Ritenuto necessario accogliere la richiesta del commissario delegato - presidente della regione Calabria, al fine di dotare lo stesso degli strumenti idonei per svolgere le attivita' previste dall'art. 3 della citata ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997, attraverso lo sviluppo delle attivita' di raccolta differenziata e di valorizzazione delle frazioni per le quali e' consentito il recupero di materia, avviando, inoltre, iniziative industriali in grado di ricevere ed utilizzare i rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della regione Calabria per produrre combustibile derivato dai rifiuti e di utilizzare il medesimo per la produzione di energia; Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. 17942/ARS/M/UDA del 29 settembre 1998; Acquisita l'intesa del presidente della regione Calabria con nota n. 8655 del 7 settembre 1998; Dispone: Art. 1. 1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997, i punti 3.1, 3.2, 3.8 e 3.10 del comma 3, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: 3.1) l'attivazione entro novanta giorni, negli ambiti territoriali ottimali individuati nel piano degli interventi di emergenza per il tramite di ciascuno dei sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, frazione organica, al fine di conseguire, per la raccolta differenziata, l'obiettivo del 20 per cento entro il 30 giugno 1999 e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 35 per cento nei successivi due anni, nonche' dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli bianchi, bruni e grigi e dei rifiuti urbani pericolosi. In caso di inadempienza dei sindaci dei comuni appartenenti ai suddetti ambiti territoriali ottimali, il commissario delegato - presidente della regione Calabria, provvede sostituendosi direttamente agli enti locali e loro consorzi, ovvero attraverso la nomina di un dipendente della pubblica amministrazione quale commissano ad acta; 3.2) l'attivazione entro novanta giorni, negli ambiti territoriali ottimali individuati nel piano degli interventi di emergenza per il tramite di ciascuno dei sindaci dei comuni, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, in aggiunta agli obblighi in materia di raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente punto 3.1, al fine di conseguire per gli imballaggi primari l'obiettivo del 20 per cento in peso da destinare al riciclaggio ed il 40 per cento complessivo, comprensivo della quota destinata al recupero, entro il 30 giugno 1999, ponendo, l'onere del servizio a carico del CONAI, con il quale stipula, nello stesso periodo, apposita convenzione. Nel caso tale convenzione non venga stipulata entro la data fissata, il commissario delegato - presidente della regione Calabria, dispone che la raccolta differenziata degli imballaggi primari sia eseguita direttamente dal CONAI con i medesimi obblighi di risultato. Qualora il CONAI non attivi la raccolta entro i successivi novanta giorni, il commissario delegato - presidente della regione Calabria, dispone che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari; 3.8) la realizzazione, per il tramite di ciascuno dei sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, in comuni singoli o aggregati con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente; negli ambiti territoriali ottimali singoli o aggregati tra loro di impianti di selezione e valorizzazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, di impianti per la produzione di compost da frazione organica raccolta separatamente, di impianti per il recupero di inerti; in ciascuna provincia, di impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti e, nella regione, di impianti per il recupero dei beni durevoli bianchi, bruni e grigi. In caso di inadempienza dei medesimi soggetti il commissario delegato - presidente della regione Calabria, provvede attraverso la nomina dei presidenti delle province quali commissari ad acta; 3.10) le misure per favorire il recupero delle frazioni valorizzabili da parte del sistema industriale e la definizione dei contratti della durata massima di cinque anni per l'utilizzo finale delle frazioni recuperate;