IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433; Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496; Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61; Viste le ordinanze n. 2436 del 6 maggio 1996 e n. 2768 del 25 marzo 1998; Considerato che, lo stato d'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione della basilica della citta' di Noto e del patrimonio culturale della Val di Noto nonche' di quelli previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, richiede ulteriore velocizzazione e semplificazione delle procedure di attuazione degli interventi con particolare riferimento a quelli relativi alla basilica di Noto, per i quali e' gia' disponibile il progetto di massima; Considerate le determinazioni assunte d'intesa con la regione siciliana nella riunione del 24 settembre 1998; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato al coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. I soprintendenti ai beni culturali e ambientali e i direttori degli uffici del genio civile facenti parte della commissione di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, partecipano alle sedute della commissione e alla conferenza di servizi di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2768 del 25 marzo 1998 solo per l'esame dei progetti che ricadono nella rispettiva competenza territoriale. Per gli aspetti di carattere generale resta confermata la composizione della commissione come prevista dalla citata legge n. 496/1996.