IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433;
  Visto  il decreto-legge  26 luglio  1996, n.  393, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;
  Visto  il decreto-legge  19 maggio  1997, n.  130, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;
  Visto  il decreto-legge  30  gennaio 1998,  n.  6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;
  Viste le ordinanze n. 2436 del 6 maggio 1996 e n. 2768 del 25 marzo
1998;
  Considerato che,  lo stato  d'attuazione degli  interventi relativi
alla  ricostruzione  della  basilica  della  citta'  di  Noto  e  del
patrimonio culturale  della Val  di Noto  nonche' di  quelli previsti
dalla legge  31 dicembre  1991, n.  433, e  successive modificazioni,
richiede ulteriore  velocizzazione e semplificazione  delle procedure
di attuazione  degli interventi con particolare  riferimento a quelli
relativi alla  basilica di Noto, per  i quali e' gia'  disponibile il
progetto di massima;
  Considerate  le  determinazioni  assunte d'intesa  con  la  regione
siciliana nella riunione del 24 settembre 1998;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato al coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. I  soprintendenti ai beni  culturali e ambientali e  i direttori
degli uffici del genio civile  facenti parte della commissione di cui
all'art.  3, comma  2,  del  decreto-legge 26  luglio  1996, n.  393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496,
partecipano  alle  sedute  della  commissione e  alla  conferenza  di
servizi di  cui all'art. 1,  comma 1,  dell'ordinanza n. 2768  del 25
marzo  1998  solo  per  l'esame   dei  progetti  che  ricadono  nella
rispettiva  competenza territoriale.  Per  gli  aspetti di  carattere
generale  resta confermata  la  composizione  della commissione  come
prevista dalla citata legge n. 496/1996.