IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in  materia  di  sistemi informativi  automatizzati  delle  pubbliche
amministrazioni;
  Visto  l'art. 7  della legge  3 aprile  1997, n.  94, recante,  tra
l'altro, delega al Governo di  uno o piu' decreti legislativi diretti
a  riordinare  le competenze  e  l'organizzazione  del Ministero  del
tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
  Visto  il   decreto  legislativo   7  agosto   1997,  n.   279,  di
individuazione delle  unita' previsionali di base  del bilancio dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato;
  Visto l'art.  3 del  decreto legislativo 5  dicembre 1997,  n. 430,
concernente l'unificazione dei Ministeri del  tesoro e del bilancio e
della  programmazione economica  e il  riordino delle  competenze del
CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38,  recante le  attribuzioni dei  Dipartimenti del  Ministero del
tesoro, bilancio e programmazione  economica, nonche' le disposizioni
in materia di organizzazione del personale;
  Visto l'art. 8  del citato decreto del  Presidente della Repubblica
20 febbraio  1998, n.  38, che affida,  tra l'altro,  alla conferenza
permanente  dei capi  dipartimento il  coordinamento delle  attivita'
informatiche,  ai fini  anche  dell'esame  e dell'approvazione  della
bozza di  piano triennale  e ella  relazione a  consuntivo di  cui al
comma 2, lettera b), e al comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39;
  Vista la direttiva generale di indirizzo politico amministrativo di
cui agli articoli 3 e 14  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, datata 1 aprile 1998;
  Visto l'art. 1, comma 1,  del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 414, secondo il quale  "in relazione al carattere di riservatezza,
al  fine  di assicurare  la  sicurezza  e  la continuita'  di  talune
specifiche attivita' informatiche dello Stato in materia di finanza e
di  contabilita' pubblica,  possono  essere individuati,  nell'ambito
delle    funzioni   di    consulenza,   indirizzo,    programmazione,
coordinamento, controllo e reperimento delle risorse strumentali, ivi
compreso l'espletamento delle procedure  di gara, particolari servizi
determinati ai sensi del comma 2,  il cui esercizio e' riservato allo
Stato";
  Visto l'art.  1, comma 2,  del medesimo decreto legislativo  n. 414
del 1997, in base al quale, "con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di  entrata in vigore dello stesso  decreto legislativo n.
414 del  1997, sentita  l'Autorita' per l'informatica  nella pubblica
amministrazione (AIPA),  sono individuate, sulla base  dei criteri di
cui  all'art.  1,  comma  1,  le  specifiche  attivita'  informatiche
riservate allo Stato,  da svolgere mediante un  organismo a struttura
societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato,
che    opera    secondo    gli   indirizzi    strategici    stabiliti
dall'amministrazione";
  Visto il decreto ministeriale 22  dicembre 1997, che, in attuazione
di quanto previsto  dall'art. 1, comma 4, del  decreto legislativo n.
414  del 1997,  ha  individuato nella  Con.S.I.P. S.p.a.  l'organismo
societario di  cui al  predetto comma 2  dell'art. 1,  affidando alla
stessa compiti di servizi  informatici essenziali al fine prioritario
di garantire  la continuita' e  l'efficienza dei servizi stessi  e il
pieno assolvimento delle funzioni di supporto ai processi decisionali
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
  Ritenuta la necessita' di dare attuazione al sopra richiamato comma
2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 414 del 1997;
  Visto  il parere  espresso dall'Autorita'  per l'informatica  nella
pubblica amministrazione espresso nella adunanza del 14 maggio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le attivita' informatiche riservate  allo Stato, ai sensi dell'art.
1, comma  2, del  decreto legislativo  n. 414  del 1997,  sono svolte
dalla  Con.S.I.P.  S.p.a.  avente  unica  ed  esclusiva  funzione  di
servizio per  lo Stato  e operante  secondo gli  indirizzi strategici
stabiliti   dal  Ministero   del   tesoro,  del   bilancio  e   della
programmazione economica.