IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante, tra l'altro, delega al Governo di uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare le competenze e l'organizzazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, di individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, concernente l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e il riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, nonche' le disposizioni in materia di organizzazione del personale; Visto l'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che affida, tra l'altro, alla conferenza permanente dei capi dipartimento il coordinamento delle attivita' informatiche, ai fini anche dell'esame e dell'approvazione della bozza di piano triennale e ella relazione a consuntivo di cui al comma 2, lettera b), e al comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; Vista la direttiva generale di indirizzo politico amministrativo di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, datata 1 aprile 1998; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, secondo il quale "in relazione al carattere di riservatezza, al fine di assicurare la sicurezza e la continuita' di talune specifiche attivita' informatiche dello Stato in materia di finanza e di contabilita' pubblica, possono essere individuati, nell'ambito delle funzioni di consulenza, indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e reperimento delle risorse strumentali, ivi compreso l'espletamento delle procedure di gara, particolari servizi determinati ai sensi del comma 2, il cui esercizio e' riservato allo Stato"; Visto l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 414 del 1997, in base al quale, "con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 414 del 1997, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sono individuate, sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 1, le specifiche attivita' informatiche riservate allo Stato, da svolgere mediante un organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dall'amministrazione"; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 414 del 1997, ha individuato nella Con.S.I.P. S.p.a. l'organismo societario di cui al predetto comma 2 dell'art. 1, affidando alla stessa compiti di servizi informatici essenziali al fine prioritario di garantire la continuita' e l'efficienza dei servizi stessi e il pieno assolvimento delle funzioni di supporto ai processi decisionali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Ritenuta la necessita' di dare attuazione al sopra richiamato comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 414 del 1997; Visto il parere espresso dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione espresso nella adunanza del 14 maggio 1998; Decreta: Art. 1. Le attivita' informatiche riservate allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 414 del 1997, sono svolte dalla Con.S.I.P. S.p.a. avente unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato e operante secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.