IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato cccademico nella seduta del giorno 22 aprile 1998 acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali del consiglio di amministrazione; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, e' ulteriormente modificato a seguito dell'integrazione del primo comma dell'art. 381: Titolo 4 Scuole di specializzazione Capo 5 Settore scientifico Art. 4.5.1. Scuola di specializzazione in tecnologia per la produzione dello zucchero e dell'alcool "Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, ingegneria, farmacia, scienze agrarie, scienze naturali, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari e fisica". Ferrara, 2 settembre 1998 Il rettore: Dalpiaz