L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante  la semplificazione  dei procedimenti  amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  174,  recante
attuazione  della direttiva  92/96/CEE  in  materia di  assicurazione
diretta sulla vita;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  175,  recante
attuazione  della direttiva  92/49/CEE  in  materia di  assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto  il  decreto legislativo  26  maggio  1997, n.  173,  recante
attuazione della direttiva  91/674/CEE in materia di  conti annuali e
consolidati delle  imprese di assicurazione ed  in particolare l'art.
6, comma 1, lettera a) che attribuisce all'ISVAP il potere di emanare
provvedimenti per le integrazioni,  gli aggiornamenti e le istruzioni
di carattere  esplicativo ed  applicativo di quanto  disciplinato dal
decreto stesso;
  Visto  il  decreto legislativo  24  giugno  1998, n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art.  1, comma 1, della legge 17  dicembre 1997, n. 433,
ed in particolare  l'art. 16, comma 8, lettere e)  ed f) del predetto
decreto che attribuisce all'ISVAP la facolta' di emanare disposizioni
in  ordine alla  redazione in  euro del  bilancio dell'impresa  e del
bilancio consolidato;
  Sentita la  Consob, ai sensi dell'art.  16, comma 8, lettere  e) ed
f), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
  Ritenuta  la necessita'  di  uniformare la  redazione  in euro  del
bilancio  delle  imprese  di   assicurazione  e  di  disciplinare  le
modalita'    di    rilevazione     delle    operazioni    interessate
dall'introduzione  dell'euro  ed  il  trattamento  delle  conseguenti
differenze di cambio;
                              Dispone:
                               Titolo I
                   Redazione in euro del bilancio
                               Art. 1.
           Adozione dell'euro per la redazione del bilancio
  1. A  decorrere dal  1 gennaio  2002 il  bilancio delle  imprese di
assicurazione di  cui all'art.  1 del  decreto legislativo  26 maggio
1997, n. 173, e' redatto in  unita' di euro, senza cifre decimali, ad
eccezione della nota integrativa che e' redatta in migliaia di euro.
  2. A  decorrere dalla medesima  data il bilancio  consolidato delle
imprese di cui al comma precedente e' redatto in migliaia di euro.
  3.  Gli   importi  da   iscrivere  nei  documenti   anzidetti  sono
arrotondati  per eccesso  o per  difetto all'unita'  divisionale piu'
vicina; se  l'importo si  pone a meta',  e' arrotondato  per eccesso.
L'importo  arrotondato  dei  totali   e  dei  subtotali  dello  stato
patrimoniale  e  del conto  economico  e'  ottenuto per  somma  degli
importi  arrotondati dei  singoli addendi.  La somma  algebrica delle
differenze  derivanti dagli  arrotondamenti e'  ricondotta alle  voci
F.IV.2) Attivita' diverse  o G.IX.3) Passivita' diverse  per lo stato
patrimoniale  e   III.10)  Proventi  straordinari  o   III.11)  Oneri
straordinari per il conto economico.
  4.  Gli arrotondamenti  dei dati  contenuti nella  nota integrativa
vanno effettuati  in modo da  assicurare la coerenza con  gli importi
figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.