L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera a) che attribuisce all'ISVAP il potere di emanare provvedimenti per le integrazioni, gli aggiornamenti e le istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato dal decreto stesso; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed in particolare l'art. 16, comma 8, lettere e) ed f) del predetto decreto che attribuisce all'ISVAP la facolta' di emanare disposizioni in ordine alla redazione in euro del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato; Sentita la Consob, ai sensi dell'art. 16, comma 8, lettere e) ed f), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213; Ritenuta la necessita' di uniformare la redazione in euro del bilancio delle imprese di assicurazione e di disciplinare le modalita' di rilevazione delle operazioni interessate dall'introduzione dell'euro ed il trattamento delle conseguenti differenze di cambio; Dispone: Titolo I Redazione in euro del bilancio Art. 1. Adozione dell'euro per la redazione del bilancio 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 il bilancio delle imprese di assicurazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e' redatto in unita' di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che e' redatta in migliaia di euro. 2. A decorrere dalla medesima data il bilancio consolidato delle imprese di cui al comma precedente e' redatto in migliaia di euro. 3. Gli importi da iscrivere nei documenti anzidetti sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unita' divisionale piu' vicina; se l'importo si pone a meta', e' arrotondato per eccesso. L'importo arrotondato dei totali e dei subtotali dello stato patrimoniale e del conto economico e' ottenuto per somma degli importi arrotondati dei singoli addendi. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti e' ricondotta alle voci F.IV.2) Attivita' diverse o G.IX.3) Passivita' diverse per lo stato patrimoniale e III.10) Proventi straordinari o III.11) Oneri straordinari per il conto economico. 4. Gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare la coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.