IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2408/92 del Consiglio  del 23 luglio
1992;
  Visti i propri decreti 5 luglio 1996, n. 46 T e 23 ottobre 1997, n.
57  T, concernenti  la ripartizione  del traffico  tra gli  aeroporti
appartenenti al sistema aeroportuale di Milano;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 16
settembre  1998,  notificata il  24  settembre  1998, in  materia  di
applicazione  del regolamento  (CEE) n.  2408/92 del  Consiglio sulla
ripartizione  del traffico  all'interno del  sistema aeroportuale  di
Milano;
  Considerato   che,  in   forza  della   indicata  decisione   della
Commissione  delle Comunita'  europee, non  risultano applicabili  le
disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali;
  Considerato che, impregiudicato l'esito della proposta impugnazione
della predetta  decisione avanti  la Corte  di giustizia  dell'UE, e'
necessario adottare, con assoluta urgenza, una disciplina transitoria
diretta a garantire dal 25 ottobre,  data di inizio della stagione di
traffico "inverno  98/99", una diversa ripartizione  del traffico tra
gli aeroporti appartenenti al sistema aeroportuale di Milano;
  Considerato che  e' obiettivo  dello Stato italiano,  condiviso dai
programmi  dell'Unione europea,  la  realizzazione a  Malpensa di  un
centro aeroportuale collettore di traffico  e perno di smistamento di
traffico aereo nazionale, internazionale ed intercontinentale (Hub);
  Considerato che un Hub deve raggiungere una massa critica iniziale,
capace di dare  avvio al processo di  incremento della concentrazione
delle  frequenze  con  la  conseguenza  che,  soprattutto,  un  altro
aeroporto facente  parte dello  stesso sistema aeroportuale  non deve
essere posto in stretta competizione, penalizzando, di fatto, l'avvio
del progetto;
  Considerato che dalla decisione  della Commissione del 16 settembre
1998  risulta contestata,  a partire  dal 25  ottobre 1998,  la piena
operativita'  dell'aeroporto  di  Malpensa cosi'  come  definita  dai
citati   decreti  ministeriali,   esclusivamente   in  relazione   al
completamento delle  infrastrutture di  collegamento della  citta' di
Milano all'aeroporto  di Malpensa  quali, specificatamente,  la linea
ferroviaria  diretta, con  due frequenze  ogni  ora, e  la corsia  di
emergenza dell'autostrada A8;
  Ritenuto che  la disciplina transitoria,  a cui succedera'  in modo
automatico  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto
ministeriale 5 luglio 1996, n.  46 T, deve coerentemente prevedere il
mantenimento dei collegamenti da e per Milano-Linate in misura minore
delle precedenti  stagioni di traffico, secondo  una percentuale che,
senza eccedere oltre quanto necessario, sia correttamente ispirata ai
criteri di  ragionevolezza e  non discriminazione, influendo  in modo
uguale e proporzionato su tutti  i soggetti vettori interessati senza
alcuna distinzione;
  Ritenuto che  tale disciplina  transitoria deve  altresi' risultare
coerente con  la normativa  comunitaria in  materia di  concorrenza e
pertanto  non tradursi  in un  effetto restrittivo  del mercato,  con
l'effetto di risultare eccessivamente penalizzante rispetto all'avvio
del progetto Malpensa 2000 quale Hub;
  Ritenuto ragionevole, al  fine di fornire al nuovo  Hub di Malpensa
la  possibilita'  di  essere  alimentato  da  una  massa  critica  di
passeggeri  non eccessivamente  penalizzante  per la  fase di  avvio,
porre   l'obiettivo,  nella   fase   transitoria,   di  mantenere   a
Milano-Linate circa sei milioni di passeggeri su base annua sino alla
data di operativita' del  collegamento ferroviario diretto tra Milano
e  Malpensa, con  due frequenze  ogni  ora, e  del completamento  dei
lavori  di potenziamento  dell'autostrada  A8,  con la  realizzazione
della corsia di emergenza;
  Ritenuto  che   tale  risultato  in  via   di  programmazione  deve
necessariamente  essere rapportato  alle  frequenze rispettando,  nel
contempo, la libera intrapresa imprenditoriale dei soggetti vettori e
la   prefissata   vocazione   di   aeroporto   intercontinentale   ed
internazionale di Malpensa e di  aeroporto per collegamenti "point to
point" di Milano-Linate;
  Considerato  che  l'analisi  disaggregata   del  dato  storico  del
traffico  dell'aeroporto di  Milano-Linate evidenzia  che il  singolo
collegamento aereo si  discosta in modo significativo  dal dato medio
di  rilevamento del  numero di  passeggeri trasportati  in quanto  le
variabili che sostanziano i volumi  di traffico del collegamento sono
determinate dal tipo di aeromobile  utilizzato e dalla percentuale di
riempimento  dei  posti disponibili,  cio'  in  relazione anche  alla
fascia oraria in  cui e' collocato il volo, al  giorno settimanale di
effettuazione,   alla   stagione   di  traffico,   alla   citta'   di
destinazione, al livello di competizione  esistente sulla rotta tra i
diversi vettori;
  Considerato che la maggiore  facilita' di collegamento della citta'
di Milano con l'aeroporto di  Linate e la prevedibile concentrazione,
su quest'ultimo, di  alcuni collegamenti da e per  le piu' importanti
citta'   europee,  con   minore  offerta   competitiva  su   numerose
destinazioni,  portera',  in ragione  anche  del  limitato numero  di
movimenti  operabili,   al  migliore  utilizzo  delle   capacita'  di
trasporto da parte dei vettori interessati;
  Ritenuto   pertanto  adeguato,   in  relazione   al  raggiungimento
dell'obiettivo di  mantenere sullo  scalo di Milano-Linate  circa sei
milioni  di passeggeri  su  base annua  sino  al completamento  delle
citate opere infrastrutturali  di collegamento tra la  citta' e l'Hub
di Malpensa,  garantire, per i  soli vettori comunitari, la  quota di
frequenze da conservare  nello scalo di Milano-Linate  nel limite del
34%  delle frequenze  realmente effettuate  nella omologa  precedente
stagione di traffico, consentendo in ogni caso sempre ai soli vettori
comunitari,  ai quali  la predetta  percentuale non  attribuirebbe un
risultato proficuo, l'esercizio di  una misura minima di collegamenti
garantiti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La data di entrata in  esercizio del nuovo aeroporto di Malpensa
2000 e' fissata al 25 ottobre 1998.