IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992; Visti i propri decreti 5 luglio 1996, n. 46 T e 23 ottobre 1997, n. 57 T, concernenti la ripartizione del traffico tra gli aeroporti appartenenti al sistema aeroportuale di Milano; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 16 settembre 1998, notificata il 24 settembre 1998, in materia di applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio sulla ripartizione del traffico all'interno del sistema aeroportuale di Milano; Considerato che, in forza della indicata decisione della Commissione delle Comunita' europee, non risultano applicabili le disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali; Considerato che, impregiudicato l'esito della proposta impugnazione della predetta decisione avanti la Corte di giustizia dell'UE, e' necessario adottare, con assoluta urgenza, una disciplina transitoria diretta a garantire dal 25 ottobre, data di inizio della stagione di traffico "inverno 98/99", una diversa ripartizione del traffico tra gli aeroporti appartenenti al sistema aeroportuale di Milano; Considerato che e' obiettivo dello Stato italiano, condiviso dai programmi dell'Unione europea, la realizzazione a Malpensa di un centro aeroportuale collettore di traffico e perno di smistamento di traffico aereo nazionale, internazionale ed intercontinentale (Hub); Considerato che un Hub deve raggiungere una massa critica iniziale, capace di dare avvio al processo di incremento della concentrazione delle frequenze con la conseguenza che, soprattutto, un altro aeroporto facente parte dello stesso sistema aeroportuale non deve essere posto in stretta competizione, penalizzando, di fatto, l'avvio del progetto; Considerato che dalla decisione della Commissione del 16 settembre 1998 risulta contestata, a partire dal 25 ottobre 1998, la piena operativita' dell'aeroporto di Malpensa cosi' come definita dai citati decreti ministeriali, esclusivamente in relazione al completamento delle infrastrutture di collegamento della citta' di Milano all'aeroporto di Malpensa quali, specificatamente, la linea ferroviaria diretta, con due frequenze ogni ora, e la corsia di emergenza dell'autostrada A8; Ritenuto che la disciplina transitoria, a cui succedera' in modo automatico l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1996, n. 46 T, deve coerentemente prevedere il mantenimento dei collegamenti da e per Milano-Linate in misura minore delle precedenti stagioni di traffico, secondo una percentuale che, senza eccedere oltre quanto necessario, sia correttamente ispirata ai criteri di ragionevolezza e non discriminazione, influendo in modo uguale e proporzionato su tutti i soggetti vettori interessati senza alcuna distinzione; Ritenuto che tale disciplina transitoria deve altresi' risultare coerente con la normativa comunitaria in materia di concorrenza e pertanto non tradursi in un effetto restrittivo del mercato, con l'effetto di risultare eccessivamente penalizzante rispetto all'avvio del progetto Malpensa 2000 quale Hub; Ritenuto ragionevole, al fine di fornire al nuovo Hub di Malpensa la possibilita' di essere alimentato da una massa critica di passeggeri non eccessivamente penalizzante per la fase di avvio, porre l'obiettivo, nella fase transitoria, di mantenere a Milano-Linate circa sei milioni di passeggeri su base annua sino alla data di operativita' del collegamento ferroviario diretto tra Milano e Malpensa, con due frequenze ogni ora, e del completamento dei lavori di potenziamento dell'autostrada A8, con la realizzazione della corsia di emergenza; Ritenuto che tale risultato in via di programmazione deve necessariamente essere rapportato alle frequenze rispettando, nel contempo, la libera intrapresa imprenditoriale dei soggetti vettori e la prefissata vocazione di aeroporto intercontinentale ed internazionale di Malpensa e di aeroporto per collegamenti "point to point" di Milano-Linate; Considerato che l'analisi disaggregata del dato storico del traffico dell'aeroporto di Milano-Linate evidenzia che il singolo collegamento aereo si discosta in modo significativo dal dato medio di rilevamento del numero di passeggeri trasportati in quanto le variabili che sostanziano i volumi di traffico del collegamento sono determinate dal tipo di aeromobile utilizzato e dalla percentuale di riempimento dei posti disponibili, cio' in relazione anche alla fascia oraria in cui e' collocato il volo, al giorno settimanale di effettuazione, alla stagione di traffico, alla citta' di destinazione, al livello di competizione esistente sulla rotta tra i diversi vettori; Considerato che la maggiore facilita' di collegamento della citta' di Milano con l'aeroporto di Linate e la prevedibile concentrazione, su quest'ultimo, di alcuni collegamenti da e per le piu' importanti citta' europee, con minore offerta competitiva su numerose destinazioni, portera', in ragione anche del limitato numero di movimenti operabili, al migliore utilizzo delle capacita' di trasporto da parte dei vettori interessati; Ritenuto pertanto adeguato, in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di mantenere sullo scalo di Milano-Linate circa sei milioni di passeggeri su base annua sino al completamento delle citate opere infrastrutturali di collegamento tra la citta' e l'Hub di Malpensa, garantire, per i soli vettori comunitari, la quota di frequenze da conservare nello scalo di Milano-Linate nel limite del 34% delle frequenze realmente effettuate nella omologa precedente stagione di traffico, consentendo in ogni caso sempre ai soli vettori comunitari, ai quali la predetta percentuale non attribuirebbe un risultato proficuo, l'esercizio di una misura minima di collegamenti garantiti; Decreta: Art. 1. 1. La data di entrata in esercizio del nuovo aeroporto di Malpensa 2000 e' fissata al 25 ottobre 1998.