IL DIRETTORE GENERALE
                         degli affari civili
                     e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza  del sig.  Antonio Maria Martin  Lopez, nato  il 21
luglio 1974  a Badalona (Barcellona), cittadino  spagnolo, diretta ad
ottenere,  ai   sensi  dell'art.   12  del  sopra   indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del  titolo professionale di "abogado"
di cui  e' in  possesso, come  attestato dal  Colegio de  Abogados de
Ciudad Real (E) dal 5 gennaio 1998, ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di "avvocato";
  Considerato che ha conseguito il  titolo di "licenciado en Derecho"
il 4 luglio 1996 presso l'Universita' di Ciudad Real;
  Ritenuto  che per  l'esercizio della  professione legale  in Italia
occorre la  conoscenza approfondita  di materie proprie  e specifiche
dell'ordinamento italiano;
  Visto 1'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'art. 6  n. 2  del decreto  legislativo n.  115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
  1. Al  sig. Antonio  Maria Martin  Lopez, nato il  4 luglio  1974 a
Badalona (Barcellona), cittadino spagnolo,  e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli "avvocati".
  Detto  riconoscimento e'  subordinato al  superamento di  una prova
attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale; 2)  diritto civile; 3) diritto processuale
civile; 4)  diritto commerciale;  5) diritto  del lavoro;  6) diritto
penale; 7) diritto processuale  penale; 8) diritto amministrativo; 9)
diritto   tributario;  10)   diritto   internazionale  privato;   11)
ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
  2. La  prova di che  trattasi si compone di  un esame scritto  e un
esame orale da svolgersi in lingua italiana.
  3. L'esame scritto consiste nella  redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia  stragiudiziale vertente su non piu' di tre
materie  tra  quelle sopra  indicate  e  a scelta  della  commissione
d'esame di cui al P.D.G. 1  dicembre 1993, come modificato dal P.D.G.
25 marzo 1994.
  4.  L'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
pratiche  vertenti su  tutte  le materie,  sopra  indicate. A  questo
secondo esame potra'  accedere solo se abbia  superato, con successo,
quello scritto.
   Roma, 3 ottobre 1998
                                    p. Il direttore generale: Rettura