IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Viste le regole 4, 30 e 31 del capitolo III, parte C della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Vista la risoluzione Imo A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991, come emendata, e le norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996; Vista l'istanza della Societa' Veleria S. Giorgio meridionale S.r.l., con sede in via Nazionale - S. Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) e filiale in via De Gasperi, 37H - Casarza Ligure (Genova) intesa ad ottenere la dichiarazione di "tipo approvato" per il salvagente anulare denominato "Virgo"; Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 96 DG 23 TA, in data 5 giugno 1998, trasmesso in allegato alla suddetta istanza; Decreta: Art. 1. E' dichiarato di "tipo approvato" il salvagente anulare denominato "Virgo", fabbricato dalla Societa' Veleria S. Giorgio meridionale S.r.l. con sede in via Nazionale - S. Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) e filiale in via De Gasperi, 37-H - Casarza Ligure (Genova), sopracitate. Il predetto salvagente anulare dovra' essere costruito in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa. Nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione: marchio di fabbrica o nome del costruttore; numero di identificazione del lotto (mese ed anno di fabbricazione); altezza massima d'impiego: 35 mt; marcho "tipo approvato" dal Ministero dei trasporti e della navigazione; numero e data del presente decreto di approvazione; estremi del collaudo R.I. Na.