IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Visto l'art. 55 del regolamento  per la sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Viste  le  regole 4,  30  e  31 del  capitolo  III,  parte C  della
Convenzione internazionale  per la  salvaguardia della vita  umana in
mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio
1980, n. 313;
  Vista la  risoluzione Imo A.  689(17) adottata il 6  novembre 1991,
come emendata, e  le norme R.I.Na. per la costruzione,  il collaudo e
l'installazione dei mezzi di salvataggio;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 della legge 28  gennaio 1994, n. 84, come modificato
dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con
modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista  l'istanza  della  Societa' Veleria  S.  Giorgio  meridionale
S.r.l., con sede in via  Nazionale - S. Cristina d'Aspromonte (Reggio
Calabria) e filiale in via De  Gasperi, 37H - Casarza Ligure (Genova)
intesa  ad  ottenere la  dichiarazione  di  "tipo approvato"  per  il
salvagente anulare denominato "Virgo";
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano navale hanno avuto esito positivo  come da rapporto n. 96 DG
23 TA,  in data 5  giugno 1998,  trasmesso in allegato  alla suddetta
istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' dichiarato di "tipo  approvato" il salvagente anulare denominato
"Virgo",  fabbricato dalla  Societa' Veleria  S. Giorgio  meridionale
S.r.l. con sede  in via Nazionale - S.  Cristina d'Aspromonte (Reggio
Calabria)  e  filiale  in  via  De Gasperi,  37-H  -  Casarza  Ligure
(Genova), sopracitate.
  Il  predetto   salvagente  anulare   dovra'  essere   costruito  in
conformita' al prototipo sottoposto  agli accertamenti tecnici citati
in  premessa.  Nessuna  modifica  potra' essere  apportata  senza  la
preventiva autorizzazione di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
   marchio di fabbrica o nome del costruttore;
  numero   di   identificazione   del   lotto  (mese   ed   anno   di
fabbricazione);
   altezza massima d'impiego: 35 mt;
  marcho  "tipo  approvato"  dal  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione;
   numero e data del presente decreto di approvazione;
   estremi del collaudo R.I. Na.