IL DIRIGENTE dell'Ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialita' medicinali Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale "KAL 1000", n. 143/98 del 16 aprile 1998; Considerata la lettera trasmessa dalla societa' Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., in data 2 settembre 1998, con la quale detta societa' fa presente che per il principio attivo della scpecialita' medicinale indicata in oggetto non e' stata individuata alcuna forma di copertura brevettuale ne' vigente ne' scaduta; Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco nella seduta del 29 luglio 1998; Decreta: Art. 1. A parziale modifica del decreto 16 aprile 1998 richiamato in premessa, il prezzo della confezione: 30 bustine granulato per uso orale (A.I.C. n. 033246012), non potra' essere superiore al prezzo medio europeo e sara' determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Resta confermata la classe "A", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.