IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il comma 1 dell'art. 4  della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che ha previsto la possibilita' che  alle piccole e medie imprese che
assumono  nuovi dipendenti  venga concesso  - a  partire dal  periodo
d'imposta in  corso al 1 gennaio  1998 - un credito  d'imposta per un
importo pari  a 10  milioni di lire  per il primo  dipendente e  ad 8
milioni di lire per ciascuno dei successivi, fino ad un massimo di 60
milioni  annui per  ciascun periodo  d'imposta successivo  alla prima
assunzione;
  Visto il  comma 2 del  medesimo art. 4  che prevede che  le imprese
interessate devono operare nelle  aree comunque situate nei territori
di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive
modificazioni  ed  in  quelle  per  le  quali  la  commissione  delle
Comunita'  europee ha  riconosciuto la  necessita' di  intervento con
decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione SG(97)
D/4949  del  30  giugno  1997  (Abruzzo),  stabilendo  altresi'  che,
all'interno  delle  aree  indicate,  le  imprese  interessate  devono
ricadere:
  lettera  a)  in  aree  interessate da  patti  territoriali  di  cui
all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  lettera b) in  aree urbane svantaggiate dei  comuni con popolazione
superiore  a   120.000  abitanti  demandando  al   CIPE,  sentita  la
conferenza unificata  di cui  all'art. 8  del decreto  legislativo n.
281/1997,  il compito  di fissare  la  misura di  tale svantaggio  in
termini  di indici  socioeconomici quali  il tasso  di disoccupazione
giovanile  e l'indice  di scolarizzazione  nonche' altri  appropriati
indicatori socioeconomici ed ambientali;
  lettera  c)  in  comuni  che  partecipano  alle  aree  di  sviluppo
industriale e ai nuclei industriali istituiti a norma del testo unico
approvato con decreto  del Presidente della Repubblica  6 marzo 1978,
n. 218, e della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed in comuni montani;
  lettera  d)  nelle isole,  con  esclusione  della Sicilia  e  della
Sardegna, salvo che  ricorrano le condizioni di cui  alle lettere a),
b) e c);
  Visto, altresi', il  comma 3 del citato art. 4  che ha disposto che
per  le  isole  minori  possono essere  stabilite,  con  decreto  del
Ministro delle finanze, previa deliberazione del CIPE, variazioni dei
crediti d'imposta  di cui al comma  1 avuto riguardo alla  misura dei
maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi localizzate;
  Vista  la raccomandazione  espressa dal  NARS nella  seduta del  28
luglio 1998, aggiornata con nota integrativa del 4 agosto 1998;
  Vista la  proposta del  Ministro del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione  economica  formulata con  nota  del  30 luglio  1998,
aggiornata al 4 agosto 1998;
  Ritenuto   di  condividere   le   considerazioni  contenute   nella
raccomandazione  del  NARS  e  nella  proposta  richiamata  circa  la
misurabilita'  dei   maggiori  costi  di  trasporto   in  termini  di
onerosita' connessa alle diverse  opportunita' di collegamento con la
terraferma e le isole maggiori, identificabile con il numero di corse
giornaliere delle navi traghetto nel periodo invernale;
  Ritenuto,  altresi',   di  condividere  il  criterio   proposto  di
applicare una  maggiorazione del 10  per cento della misura  base del
credito d'imposta alle  isole con un numero di  corse giornaliere nel
periodo invernale inferiore a 2 e del 5 per cento negli altri casi;
                              Delibera:
  Per le  aree di  cui alla  lettera d), comma  2, dell'art.  4 della
legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  le  maggiorazioni  del  credito
d'imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono fissate nella
misura del 5 e 10 per cento rispetto alla misura base, secondo quanto
riportato  nella  tabella  allegata  che fa  parte  integrante  della
presente deliberazione.
   Roma, 5 agosto 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 5 ottobre 1998
Registro n.  4 Tesoro,bilancio e programmazione  economica, foglio n.
  354