Con decreto ministeriale n. 25051 del 21 settembre 1998: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A), del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 13 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Vega, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 10 dipendenti, per il periodo dal 13 maggio 1998 al 19 novembre 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 giugno 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A), del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 13 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Vega, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 13 maggio 1998 al 25 febbraio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 giugno 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante; 3) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A), del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 13 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Vega, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 3 dipendenti, per il periodo dal 13 maggio 1998 al 15 gennaio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 giugno 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. Con decreto ministeriale n. 25052 del 21 settembre 1998: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A), del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 ottobre 1996, con effetto dal 20 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Marelli motori, con sede in Milano e unita' di Sesto San Giovanni (Milano), per un massimo di 64 dipendenti, per il periodo dal 20 giugno 1998 al 19 giugno 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 giugno 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 25053 del 21 settembre 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'8 dicembre 1997 al 7 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Annunziata, con sede in Ceccano (Frosinone) e unita' di Ceccano (Frosinone). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Annunziata, con sede in Ceccano (Frosinone) e unita' di Ceccano (Frosinone), per il periodo dall'8 dicembre 1997 al 7 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1997 con decorrenza 8 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25054 del 21 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 26 giugno 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucchini siderurgica, con sede in Milano e unita' di Piombino (Livorno), per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1998 con decorrenza 1 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25055 del 21 settembre 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 1999, della ditta S.r.l. Angelo Marinelli (in liquidazione), con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e unita' di Caserta e Napoli. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Angelo Marinelli (in liquidazione), con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e unita' di Caserta e Napoli, per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1998 con decorrenza 4 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25056 del 21 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina) e unita' di Sermoneta (Latina), per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1998 con decorrenza 1 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25057 del 21 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 dicembre 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettronica, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 10 marzo 1998 al 7 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1998 con decorrenza 10 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25058 del 21 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 settembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nestle' italiana - gruppo Nestle' s.a., con sede in Milano e unita' di: centro distributivo di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 1 marzo 1998 al 30 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1998 con decorrenza 1 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25059 del 21 settembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 settembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nestle' italiana - gruppo Nestle' s.a., con sede in Milano e unita' di Imperia, per il periodo dal 5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1998 con decorrenza 5 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25060 del 21 settembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 settembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nestle' italiana - gruppo Nestle' s.a., con sede in Milano e unita' di: centro distributivo Colturano (Milano), centro distributivo Olbia (Sassari), centro distributivo S. Marco Evangelista (Caserta), Cornaredo (Milano), Abbiategrasso (Milano), Milano, filiali su tutto il territorio nazionale, uffici di Milano, per il periodo dal 3 settembre 1997 al 2 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1997 con decorrenza 3 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25061 del 21 settembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 26 giugno 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e unita' di Milano (uffici commerciali e amministrativi), Terni (stabilimento), per il periodo dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1998 con decorrenza 15 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25062 del 21 settembre 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 maggio 1998 al 17 maggio 1999, della ditta S.p.a. Rotostar, con sede in Ceprano (Frosinone) e unita' di Ceprano (Frosinone). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Rotostar, con sede in Ceprano (Frosinone) e unita' di Ceprano (Frosinone), per il periodo dal 18 maggio 1998 al 17 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1998 con decorrenza 18 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25063 del 21 settembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sartori Sud, con sede in Brindisi e unita' di cant. Enichem Brindisi, per il periodo dal 9 giugno 1998 all'8 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1998 con decorrenza 9 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25064 del 21 settembre 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 25 luglio 1998 al 24 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Mapi - gruppo Fochi, con sede in Taranto e unita' di Taranto. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mapi - gruppo Fochi, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 25 luglio 1998 al 24 gennaio 1999. Art. 3, comma 2, della legge 223/1991 - decreto del 25 luglio 1997. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25065 del 21 settembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.D.I. - Calitri Denim Industries, con sede in zona industriale Calitri (Avellino) e unita' di Calitri (Avellino), per il periodo dal 12 luglio 1998 all'11 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 20 agosto 1998 con decorrenza 12 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25066 del 21 settembre 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 10 novembre 1997 al 9 maggio 1999, della ditta S.r.l. A.Z. Surgelati Wonderfood, con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di: stabilimento di Marcianise (Caserta). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. A.Z. Surgelati Wonderfood, con sede in Marcianise (Caserta) e unita': di stabilimento di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1 novembre 1997 al 30 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1997 con decorrenza 1 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25067 del 21 settembre 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 20 luglio 1998 al 19 luglio 1999, della ditta S.r.l. International Bois, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e unita' di Grottammare (Ascoli Piceno). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. International Bois, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e unita' di Grottammare (Ascoli Piceno), per il periodo dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1998 con decorrenza 20 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25068 del 21 settembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e unita' di Siracusa, per un massimo di 26 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 1998 al 3 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25069 del 21 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Ri.Me., con sede in Taranto e unita' di Taranto, per un massimo di 18 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 aprile 1998 al 30 settembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 ottobre 1998 al 31 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25070 del 21 settembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio agrario provinciale di Firenze, con sede in Firenze e unita' di magazzini di Sesto Fiorentino (Firenze), per un massimo di 40 dipendenti, e uffici di Firenze, per un massimo di 40 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 1998 al 14 dicembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 dicembre 1998 al 14 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25071 del 21 settembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simona Engineering, con sede in Roma e unita' di Canegrate (Milano), per un massimo di 28 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1998 al 25 settembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 26 settembre 1998 al 25 marzo 1999. Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. 24 luglio 1998, n. 24843. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25072 del 21 settembre 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto con decreto ministeriale 5 aprile 1994 in favore dei lavoratori sospesi dipendenti dalla S.n.c. Camiceria Dierre, con sede e stabilimento in Buonconvento (Siena), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1 marzo 1994 e' esteso ai diciassette lavoratori per i quali l'azienda suddetta aveva presentato istanza all'INPS istanza di CIGO. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 marzo 1994 al 1 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25073 del 21 settembre 1998, a seguito dell'accertamento di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 5 marzo 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avvenire nuova editoriale italiana, con sede in Milano e unita' di Pompei (Napoli), per un massimo di sei dipendenti, per il periodo dal 30 dicembre 1997 al 29 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 25074 del 21 settembre 1998, a seguito dell'accertamento di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 dicembre 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.G.S. Telegiornale di Sicilia, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per un massimo di 6 dipendenti, per il periodo dal 3 settembre 1997 al 2 marzo 1998.