Con decreto ministeriale n. 25075 del 21 settembre 1998 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 1 maggio 1997 al 31 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unita' di Avellino, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 67 unita', su un organico complessivo di 1.003 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25076 del 21 settembre 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irvin Aerospace, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 18 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 128 unita', di cui 1 lavoratore discontinuo da 48 a 21,6 ore medie settimanali e 1 lavoratore discontinuo da 50 a 38,50 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 215 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irvin Aerospace, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.