Con  decreto  ministeriale  n.  25075  del  21  settembre  1998  e'
autorizzata, limitatamente al  periodo dal 1 maggio 1997  al 31 marzo
1998, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura prevista  dall'art.  6, comma  3,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. I.C.I., con  sede in Napoli e unita' di  Avellino, per i quali
e' stato  stipulato un  contratto di  solidarieta' che  stabilisce la
riduzione massima  dell'orario di lavoro  da 40 ore settimanali  a 22
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari a  67 unita',  su un  organico complessivo  di 1.003
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  I.C.I.  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25076  del  21  settembre  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1998 al  31 dicembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in   favore  dei  lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  Irvin
Aerospace, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 12 mesi, la riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a  18 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  128 unita',  di  cui  1  lavoratore
discontinuo  da  48 a  21,6  ore  medie  settimanali e  1  lavoratore
discontinuo  da 50  a 38,50  ore  medie settimanali,  su un  organico
complessivo di 215 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Irvin Aerospace,  a corrispondere
il  particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4,   art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996, registrato alla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.