IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844,
e modificato con  decreto del Presidente della  Repubblica 31 ottobre
1984, n. 836, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 maggio  1995,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 167 del  19 luglio
1995, recante "Modificazioni  all'ordinamento didattico universitario
relativamente alle  scuole di specializzazione del  settore medico" e
la  tabella  XLV/2  allegata  ad  esso,  comprendente  le  scuole  di
specializzazione   in    anatomia   patologica,   in    ortopedia   e
traumatologia, in pediatria e in psichiatria;
  Visto  il decreto  ministeriale  31 luglio  1996, pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  209   del   6   settembre  1996,   recante
l'integrazione del comma 2.9 all'art.  2 della Tabella XLV/2 allegata
al decreto ministeriale 11 maggio 1995;
  Visto il  decreto ministeriale  14 febbraio 1996,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1996, di rettifica del decreto
ministeriale 11 maggio  1995, relativamente all'ordinamento didattico
universitario  delle scuole  di  specializzazione in  pediatria e  in
psichiatria;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche   dell'Universita'  degli  studi   di  Brescia
relativamente  al riordino  delle  scuole  di specializzazione  della
facolta' di medicina e chirurgia in:
   anatomia patologica;
   ortopedia e traumatologia;
   pediatria;
   psichiatria;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  parere favorevole  del Consiglio  universitario nazionale
espresso nell'adunanza del 3 luglio 1998;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Brescia,  approvato e
modificato con  i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  Alle scuole di specializzazione in:
   anatomia patologica;
   ortopedia e traumatologia;
   pediatria;
   psichiatria,
  sono  applicate  le  norme  comuni previste  dalla  tabella  XLV/2,
allegata  al decreto  ministeriale 11  maggio 1995,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1995,  integrate al punto 2.9, approvato
con decreto  ministeriale 31  luglio 1996, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 209  del 6  settembre 1996,  nonche', per  le parti  da
queste non  regolate, le norme  generali comuni previste  dal decreto
del  Presidente della  Repubblica 22  ottobre 1987,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1987.