IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme sulla messa al bando delle mine antipersona, ed in particolare l'art. 6 della legge medesima, che prevede l'emanazione di apposito decreto da parte del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, volto a definire le modalita' di distruzione delle scorte di mine antipersona nonche' ad individuare lo specifico ufficio presso il Ministero della difesa cui compete la tenuta di apposito registro per la gestione delle attivita' di distruzione; Sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Decreta: Art. 1. 1. In ottemperanza all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, in seguito denominata "legge", il Ministero della difesa provvede alla distruzione delle mine antipersona e parti di esse in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate nazionali o consegnate dalle aziende produttrici o da altri soggetti detentori pubblici e privati ai sensi dell'art. 3 della legge.