IL MINISTRO DELLA  DIFESA
                            di concerto con
                   IL  MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                                   e
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge  29 ottobre 1997, n. 374, recante  norme sulla messa
al bando  delle mine  antipersona, ed in  particolare l'art.  6 della
legge medesima, che prevede l'emanazione di apposito decreto da parte
del Ministro  della difesa, di  concerto con i Ministri  degli affari
esteri e  dell'industria, del  commercio e dell'artigianato,  volto a
definire le modalita' di distruzione delle scorte di mine antipersona
nonche' ad individuare lo specifico ufficio presso il Ministero della
difesa cui  compete la  tenuta di apposito  registro per  la gestione
delle attivita' di distruzione;
  Sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. In ottemperanza all'art. 5, commi  1 e 2, della legge 29 ottobre
1997,  n. 374,  in  seguito denominata  "legge",  il Ministero  della
difesa provvede  alla distruzione delle  mine antipersona e  parti di
esse in  dotazione o  stoccaggio presso le  Forze armate  nazionali o
consegnate dalle  aziende produttrici  o da altri  soggetti detentori
pubblici e privati ai sensi dell'art. 3 della legge.