IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 14 agosto 1989, n. 590, che ha istituito, tra l'altro, questo Ateneo statale; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1996 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 1996), 31 luglio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1996), 5 maggio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997) recanti modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; Viste le deliberazioni degli organi accademici di questa universita' relative al riordino delle seguenti scuole di specializzazione del settore medico: anestesia e rianimazione, dermatologia e venereologia, geriatria, medicina interna, nefrologia, radiodiagnostica, reumatologia; Visti i pareri espressi, in ordine alle deliberazioni di cui sopra, dal Consiglio universitario nazionale nelle sedute del 3 luglio 1998 e 22 luglio 1998; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso indicato: A) nell'art. 169 la scuola di specializzazione in radiologia indicata al punto 34 dell'elenco delle scuole di specializzazione di area medica e' ridenominata "Radiodiagnostica"; B) le norme statutarie delle scuole di specializzazione dell'area medica afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Chieti in: anestesia e rianimazione; dermatologia e venereologia; geriatria; medicina interna; nefrologia; radiodiagnostica; reumatologia, contenute nel Capo II del titolo XII sono soppresse e sostituite con i seguenti nuovi ordinamenti: 0.2. Anestesia e rianimazione Art. 1. La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.