IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi "G.  D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273
del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la legge  14  agosto 1989,  n. 590,  che  ha istituito,  tra
l'altro, questo Ateneo statale;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visti i  decreti ministeriali 3 luglio  1996 (supplemento ordinario
alla Gazzetta  Ufficiale n.  213 dell'11  settembre 1996),  31 luglio
1996 (Gazzetta Ufficiale n. 209 del  6 settembre 1996), 5 maggio 1997
(Gazzetta Ufficiale n. 139 del  17 giugno 1997) recanti modificazioni
all'ordinamento didattico universitario  relativamente alle scuole di
specializzazione del settore medico;
  Viste   le  deliberazioni   degli  organi   accademici  di   questa
universita'   relative  al   riordino   delle   seguenti  scuole   di
specializzazione  del  settore   medico:  anestesia  e  rianimazione,
dermatologia e venereologia, geriatria, medicina interna, nefrologia,
radiodiagnostica, reumatologia;
  Visti i pareri espressi, in ordine alle deliberazioni di cui sopra,
dal Consiglio universitario nazionale nelle  sedute del 3 luglio 1998
e 22 luglio 1998;
  Riconosciuta la  particolare necessita'  di approvare  le modifiche
proposte,  in deroga  al termine  triennale di  cui all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi "G. D'Annunzio" di Chieti,
approvato e modificato con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso indicato:
  A)  nell'art.  169  la  scuola di  specializzazione  in  radiologia
indicata al punto 34 dell'elenco  delle scuole di specializzazione di
area medica e' ridenominata "Radiodiagnostica";
  B) le  norme statutarie delle scuole  di specializzazione dell'area
medica   afferenti   alla   facolta'    di   medicina   e   chirurgia
dell'Universita' degli studi di Chieti in:
    anestesia e rianimazione;
    dermatologia e venereologia;
    geriatria;
    medicina interna;
    nefrologia;
    radiodiagnostica;
    reumatologia,
  contenute nel  Capo II del  titolo XII sono soppresse  e sostituite
con i seguenti nuovi ordinamenti:
 0.2. Anestesia e rianimazione
                               Art. 1.
  La scuola di specializzazione  in anestesia e rianimazione risponde
alle  norme  generali  delle  scuole  di  specializzazione  dell'area
medica.