IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  15 gennaio 1987,
n. 14,  concernente il "Valore  abilitante del diploma  di assistente
sociale, in attuazione dell'art. 9 del 10 marzo 1982, n. 162";
  Viste  le successive  modificazioni introdotte  con il  decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280;
  Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della
professione  di   assistente  sociale  e   all'istituzione  dell'albo
professionale;
  Visto il  decreto 23  luglio 1993, recante  l'ordinamento didattico
del corso di diploma universitario in servizio sociale;
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera  c), della legge 15 maggio 1997,
n. 127, che dispone che  il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   provveda  con   proprio   decreto   a
rideterminare la  disciplina concernente il differimento  dei termini
per  la  convalida  dei  titoli  di cui  all'art.  3,  comma  1,  dei
richiamato decreto del Presidente della  Repubblica n. 280 del 1989 e
la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle
scuole  di cui  all'art. 6  del citato  decreto del  Presidente della
Repubblica n. 14 del 1987,  anche ai fini dell'iscrizione al relativo
albo professionale;
  Visto  il decreto  5 agosto  1998, n.  340, con  il quale  e' stato
adottato il  regolamento di  attuazione della richiamata  norma della
legge n. 127 del 1997;
  Considerata  la   necessita'  di  assicurare   l'uniformita'  delle
procedure relative alle predette convalide e valutazioni;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Ai fini del  completamento delle procedure di  convalida dei titoli
di assistente  sociale giacenti  presso gli atenei  alla data  del 20
febbraio 1991 e delle nuove  istanze presentate ai sensi dell'art. 1,
comma  2, del  regolamento  adottato con  il  decreto ministeriale  5
agosto 1998, n. 340 i rettori e i direttori delle universita' e degli
istituti di istruzione  universitaria statali e non  statali, sedi di
corsi  di  diploma universitario  in  servizio  sociale e  di  scuole
dirette  a   fini  speciali  per  assistenti   sociali,  con  proprio
provvedimento  determinano il  termine  di  conclusione dei  predetti
procedimenti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' gli  importi delle tasse e dei
contributi,  da   versarsi  da   parte  dei  candidati   prima  dello
svolgimento degli esami.