IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il "Valore abilitante del diploma di assistente sociale, in attuazione dell'art. 9 del 10 marzo 1982, n. 162"; Viste le successive modificazioni introdotte con il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280; Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di assistente sociale e all'istituzione dell'albo professionale; Visto il decreto 23 luglio 1993, recante l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in servizio sociale; Visto l'art. 17, comma 96, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che dispone che il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provveda con proprio decreto a rideterminare la disciplina concernente il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'art. 3, comma 1, dei richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 1989 e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale; Visto il decreto 5 agosto 1998, n. 340, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione della richiamata norma della legge n. 127 del 1997; Considerata la necessita' di assicurare l'uniformita' delle procedure relative alle predette convalide e valutazioni; Ordina: Art. 1. Ai fini del completamento delle procedure di convalida dei titoli di assistente sociale giacenti presso gli atenei alla data del 20 febbraio 1991 e delle nuove istanze presentate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del regolamento adottato con il decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 340 i rettori e i direttori delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria statali e non statali, sedi di corsi di diploma universitario in servizio sociale e di scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali, con proprio provvedimento determinano il termine di conclusione dei predetti procedimenti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' gli importi delle tasse e dei contributi, da versarsi da parte dei candidati prima dello svolgimento degli esami.