IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il nuovo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 1996, recante "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico"; Vista la delibera del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia "A. Gemelli" del 16 aprile 1997, intesa ad ottenere, tra l'altro, l'adeguamento alla tabella XLV/2, allegata al sopracitato decreto del 3 luglio 1996, degli articoli dello statuto relativi alle scuole di specializzazione in "Endocrinologia e malattie del ricambio" ed in "Endocrinologia e malattie del ricambio (seconda scuola)"; Vista la proposta del senato accademico del 20 maggio 1997; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 maggio 1997; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 luglio 1997, comunicato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 12 settembre 1997, prot. n. 2173, contenente, fra l'altro, una richiesta di chiarimenti circa la necessita' di tenere attivate due scuole dello stesso settore specialistico; Viste le motivazioni addotte dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia "A. Gemelli" nell'adunanza del 21 gennaio 1998 al fine del mantenimento nello statuto dell'Universita' cattolica di entrambe le scuole; Vista la proposta del senato accademico del 16 marzo 1998; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 30 marzo 1998; Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 3 luglio 1998, comunicato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 4 agosto 1998, prot. n. 1201, in merito al riordino delle scuole di specializzazione in "Endocrinologia e malattie del ricambio" ed in "Endocrinologia e malattie del ricambio (seconda scuola)"; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, Decreta: Art. 1. Nella parte VI "Delle scuole e dei corsi postuniversitari di perfezionamento e di specializzazione", titolo IX "Facolta' di medicina e chirurgia "A. Gemelli" dello statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore - approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni -, all'elencazione delle scuole di specializzazione riportate sotto l'espressione "A) Norme comuni a tutte le seguenti scuole di specializzazione" vengono apportate le seguenti modifiche: dopo l'espressione "10. Ematologia", vengono aggiunte le espressioni: "11. Endocrinologia e malattie del ricambio; 12. Endocrinologia e malattie del ricambio (seconda scuola)", con conseguente rinumerazione delle scuole successive.