IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  del  Sacro  Cuore,
approvato con  regio decreto  20 aprile 1939,  n. 1163,  e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto il nuovo statuto  dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore,
emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  luglio  1996,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario   alla  Gazzetta  Ufficiale  n.   213  dell'11
settembre  1996,  recante  "Modificazioni  all'ordinamento  didattico
universitario  relativamente  alle  scuole  di  specializzazione  del
settore medico";
  Vista  la  delibera del  consiglio  della  facolta' di  medicina  e
chirurgia "A.  Gemelli" del 16  aprile 1997, intesa ad  ottenere, tra
l'altro, l'adeguamento  alla tabella  XLV/2, allegata  al sopracitato
decreto del 3 luglio 1996, degli articoli dello statuto relativi alle
scuole  di   specializzazione  in  "Endocrinologia  e   malattie  del
ricambio"  ed in  "Endocrinologia  e malattie  del ricambio  (seconda
scuola)";
  Vista la proposta del senato accademico del 20 maggio 1997;
  Vista la  delibera del consiglio  di amministrazione del  29 maggio
1997;
  Visto  il parere  espresso  dal  Consiglio universitario  nazionale
nell'adunanza   del  17   luglio  1997,   comunicato  dal   Ministero
dell'universita' e  della ricerca scientifica e  tecnologica con nota
del 12  settembre 1997, prot.  n. 2173, contenente, fra  l'altro, una
richiesta di chiarimenti  circa la necessita' di  tenere attivate due
scuole dello stesso settore specialistico;
  Viste  le  motivazioni  addotte  dal consiglio  della  facolta'  di
medicina e chirurgia  "A. Gemelli" nell'adunanza del  21 gennaio 1998
al fine del mantenimento  nello statuto dell'Universita' cattolica di
entrambe le scuole;
  Vista la proposta del senato accademico del 16 marzo 1998;
  Vista la  delibera del  consiglio di  amministrazione del  30 marzo
1998;
  Preso   atto  del   parere   favorevole   espresso  dal   Consiglio
universitario nazionale  nell'adunanza del 3 luglio  1998, comunicato
dal  Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e
tecnologica con nota  del 4 agosto 1998, prot. n.  1201, in merito al
riordino  delle  scuole  di  specializzazione  in  "Endocrinologia  e
malattie del ricambio" ed in  "Endocrinologia e malattie del ricambio
(seconda scuola)";
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  di statuto  proposta, ai  sensi del  comma quarto,  seconda
parte,  dell'art.  17 del  testo  unico  delle leggi  sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nella  parte  VI "Delle  scuole  e  dei corsi  postuniversitari  di
perfezionamento  e  di  specializzazione",  titolo  IX  "Facolta'  di
medicina  e chirurgia  "A.  Gemelli"  dello statuto  dell'Universita'
cattolica del  Sacro Cuore  - approvato con  regio decreto  20 aprile
1939,   n.  1163,   e   successive  modifiche   ed  integrazioni   -,
all'elencazione  delle  scuole  di specializzazione  riportate  sotto
l'espressione  "A)  Norme  comuni  a  tutte  le  seguenti  scuole  di
specializzazione" vengono apportate le seguenti modifiche:
  dopo   l'espressione   "10.   Ematologia",  vengono   aggiunte   le
espressioni:
    "11. Endocrinologia e malattie del ricambio;
   12. Endocrinologia e malattie del ricambio (seconda scuola)",
con conseguente rinumerazione delle scuole successive.