Alle imprese interessate Alla Confindustria Alla Confapi All'ABI Al gestore concessionario Sono pervenute alla scrivente Amministrazione richieste di chiarimento in ordine all'attuazione delle misure per il sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140 ed ulteriormente modificato dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Nel segnalare che la presentazione delle domande e' fissata a decorrere dal 16 novembre 1998, nel seguito si riportano i chiarimenti interpretativi relativi alle richieste maggiormente ricorrenti. 1. Aree di applicazione. Si rammenta che la normativa in questione si applica all'intero territorio nazionale: la circolare 10 luglio 1998, prot. n. 900290 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 24 luglio 1998) reca, nell'allegato 2, l'elencazione dei soli comuni appartenenti alle aree depresse, con l'indicazione della loro classificazione nei confronti delle deroghe di cui agli articoli 92.3.a e 92.3.c del Trattato di Roma, per le quali sono previste particolari percentuali di agevolazione. Pertanto, le imprese operanti nei comuni ivi non elencati, rientrano nella classificazione generale delle "Altre aree". 2. Autentica di firme. Le innovazioni normative in materia di semplificazione amministrativa (art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191) hanno ampliato le possibilita' in ordine alle modalita' di autentica di firme. Con riferimento a quelle da apporre in calce alle dichiarazionidomanda di agevolazione, si chiarisce che, oltre che nelle consuete forme di autentica notarile ovvero attraverso l'ufficiale di anagrafe, presso gli sportelli del gestore concessionario sara' possibile apporre le firme sulla dichiarazionedomanda contestualmente alla presentazione della stessa e previo riconoscimento del/dei firmatari attraverso valido documento di identita'. Per quanto riguarda le firme in calce a dichiarazionidomanda la cui presentazione e' curata da terza persona ovvero inoltrate con mezzi postali, qualora non preventivamente autenticate, si precisa che all'istanza dovra' essere allegata fotocopia del documento di identita' del/dei firmatari. 3. Normativa antimafia. Per effetto delle recenti novita' introdotte in materia di certificazione antimafia (decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 30 luglio 1998), l'allegato 7 della circolare 10 luglio 1998, prot. n. 900290 e' sostituito dall'allegato alla presente circolare. In proposito, si ricorda che la documentazione antimafia deve essere predisposta per istanze che prevedano agevolazioni superiori ai 300 milioni mentre, al di sotto di detto limite, non e' prescritta alcuna formalita'. 4. Data di presentazione delle dichiarazionidomanda. Come e' noto, la procedura amministrativa prevede che l'impresa presenti la dichiarazionedomanda per l'accesso alle agevolazioni a gestore concessionario il quale periodicamente forma gli elenchi secondo l'ordine cronologico di presentazione; sulla base di tali elenchi l'Amministrazione adotta i provvedimenti concessivi, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie; nel caso di esubero delle richieste presentate nel medesimo giorno rispetto alle residue disponibilita' e' disposta la riduzione proquota dell'agevolazione spettante. In tale circostanza, l'Amministrazione deve adottare tempestivamente il provvedimento di chiusura del termine di presentazione delle domande (art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 27 marzo 1998, n. 235), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In base a tale meccanismo procedurale, considerato anche l'obbligo di dare tempestiva informazione della chiusura del termine di presentazione, si impone la formazione degli elenchi su base giornaliera, dovendosi assumere che la data di presentazione delle dichiarazionidomanda corrisponde a quella nella quale l'Amministrazione, e per essa il gestore concessionario, ne viene effettivamente in possesso. Tale data risultera', a seconda dei casi, dalla apposita ricevuta per le istanze che sono presentate direttamente agli sportelli del gestore concessionario ovvero da quella di ricezione apposta sull'avviso postale di ricevimento. 5. Informazioni relative alla conclusione dei controlli documentali. Il gestore concessionario conclude i controlli documentali nei novanta giorni successivi al provvedimento di concessioneliquidazione delle agevolazioni, riferendo l'esito all'Amministrazione per gli eventuali provvedimenti di revoca. In base alle previsioni di cui all'art. 77, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235/1998, l'Amministrazione dispone di complessivi centoventi giorni dalla data della concessioneliquidazione, per procedere alla comunicazione dell'eventuale esito negativo dei controlli. Pertanto, ove non pervengano all'impresa comunicazioni contrarie in detto termine, i controlli documentali si intendono positivamente superati, fatti salvi gli esiti delle attivita' ispettive che possono svilupparsi nell'arco di cinque anni dalla data del provvedimento di concessioneliquidazione. Il Ministro: Bersani