Alle imprese interessate
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  All'ABI
                                  Al gestore concessionario
  Sono   pervenute  alla   scrivente  Amministrazione   richieste  di
chiarimento  in ordine  all'attuazione delle  misure per  il sostegno
dell'innovazione  nelle imprese  industriali di  cui all'art.  13 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in
legge 28 maggio 1997, n. 140 ed ulteriormente modificato dall'art. 17
della legge 7 agosto 1997, n. 266.
  Nel  segnalare che  la  presentazione delle  domande  e' fissata  a
decorrere  dal  16   novembre  1998,  nel  seguito   si  riportano  i
chiarimenti  interpretativi  relativi   alle  richieste  maggiormente
ricorrenti.
 1. Aree di applicazione.
  Si rammenta  che la  normativa in  questione si  applica all'intero
territorio nazionale:  la circolare 10  luglio 1998, prot.  n. 900290
(supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 131  del 24 luglio
1998)   reca,  nell'allegato   2,  l'elencazione   dei  soli   comuni
appartenenti  alle  aree  depresse,   con  l'indicazione  della  loro
classificazione  nei confronti  delle  deroghe di  cui agli  articoli
92.3.a e  92.3.c del  Trattato di  Roma, per  le quali  sono previste
particolari percentuali di agevolazione.
  Pertanto,  le  imprese  operanti   nei  comuni  ivi  non  elencati,
rientrano nella classificazione generale delle "Altre aree".
 2. Autentica di firme.
  Le   innovazioni   normative    in   materia   di   semplificazione
amministrativa (art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come modificato dall'art 2, comma 10,  della legge 16 giugno 1998, n.
191)  hanno ampliato  le  possibilita' in  ordine  alle modalita'  di
autentica di firme. Con riferimento a quelle da apporre in calce alle
dichiarazionidomanda  di agevolazione,  si chiarisce  che, oltre  che
nelle  consuete   forme  di  autentica  notarile   ovvero  attraverso
l'ufficiale   di  anagrafe,   presso   gli   sportelli  del   gestore
concessionario    sara'   possibile    apporre    le   firme    sulla
dichiarazionedomanda contestualmente alla  presentazione della stessa
e previo riconoscimento del/dei firmatari attraverso valido documento
di identita'.
  Per quanto riguarda le firme in calce a dichiarazionidomanda la cui
presentazione e' curata  da terza persona ovvero  inoltrate con mezzi
postali,  qualora non  preventivamente  autenticate,  si precisa  che
all'istanza  dovra'  essere  allegata   fotocopia  del  documento  di
identita' del/dei firmatari.
 3. Normativa antimafia.
  Per  effetto  delle  recenti   novita'  introdotte  in  materia  di
certificazione antimafia  (decreto del Presidente della  Repubblica 3
giugno  1998, n.  252, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale -  serie
generale - n.  176 del 30 luglio 1998), l'allegato  7 della circolare
10  luglio 1998,  prot. n.  900290 e'  sostituito dall'allegato  alla
presente circolare.  In proposito,  si ricorda che  la documentazione
antimafia  deve   essere  predisposta   per  istanze   che  prevedano
agevolazioni superiori  ai 300 milioni  mentre, al di sotto  di detto
limite, non e' prescritta alcuna formalita'.
 4. Data di presentazione delle dichiarazionidomanda.
  Come  e' noto,  la procedura  amministrativa prevede  che l'impresa
presenti la  dichiarazionedomanda per  l'accesso alle  agevolazioni a
gestore  concessionario il  quale  periodicamente  forma gli  elenchi
secondo  l'ordine cronologico  di presentazione;  sulla base  di tali
elenchi  l'Amministrazione adotta  i  provvedimenti concessivi,  fino
all'esaurimento delle risorse finanziarie;  nel caso di esubero delle
richieste  presentate  nel  medesimo  giorno  rispetto  alle  residue
disponibilita'  e' disposta  la riduzione  proquota dell'agevolazione
spettante.  In  tale  circostanza,  l'Amministrazione  deve  adottare
tempestivamente  il   provvedimento  di   chiusura  del   termine  di
presentazione   delle  domande   (art.  5,   comma  6,   del  decreto
ministeriale  27  marzo  1998,  n. 235),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  In base a tale  meccanismo procedurale, considerato anche l'obbligo
di  dare  tempestiva  informazione  della  chiusura  del  termine  di
presentazione,  si  impone  la   formazione  degli  elenchi  su  base
giornaliera, dovendosi  assumere che  la data di  presentazione delle
dichiarazionidomanda    corrisponde    a     quella    nella    quale
l'Amministrazione,  e per  essa il  gestore concessionario,  ne viene
effettivamente in possesso. Tale data risultera', a seconda dei casi,
dalla  apposita   ricevuta  per   le  istanze  che   sono  presentate
direttamente  agli sportelli  del  gestore  concessionario ovvero  da
quella di ricezione apposta sull'avviso postale di ricevimento.
  5.   Informazioni   relative   alla   conclusione   dei   controlli
documentali.
  Il  gestore concessionario  conclude  i  controlli documentali  nei
novanta giorni successivi al provvedimento di concessioneliquidazione
delle  agevolazioni, riferendo  l'esito  all'Amministrazione per  gli
eventuali provvedimenti di revoca.
  In base alle previsioni di cui all'art. 77, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 235/1998, l'Amministrazione dispone di
complessivi      centoventi     giorni      dalla     data      della
concessioneliquidazione,    per    procedere    alla    comunicazione
dell'eventuale  esito  negativo  dei  controlli.  Pertanto,  ove  non
pervengano all'impresa  comunicazioni contrarie  in detto  termine, i
controlli  documentali  si  intendono positivamente  superati,  fatti
salvi  gli esiti  delle attivita'  ispettive che  possono svilupparsi
nell'arco   di  cinque   anni   dalla  data   del  provvedimento   di
concessioneliquidazione.
                                                 Il Ministro: Bersani