L'art. 3 e' sostituito dal seguente:
                               Art. 3.
  1. Costituito  l'Ufficio provvisorio  di Presidenza,  il Presidente
proclama  eletti  deputati i  candidati  che  subentrano a  candidati
eletti per la  quota proporzionale gia' proclamati  eletti in collegi
uninominali,  nonche' ai  deputati optanti  tra piu'  circoscrizioni,
condizionatamente  alla convalida  della loro  elezione nel  collegio
uninominale o nella circoscrizione di opzione.
  2.  A  tal  fine,  il  Presidente  sospende  la  seduta  e  convoca
immediatamente  per i  relativi accertamenti  una Giunta  provvisoria
composta  dei  deputati  membri  della giunta  delle  elezioni  della
precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora
il  numero di  tali deputati  sia inferiore  a dodici,  il Presidente
procede  mediante  sorteggio  all'integrazione del  collegio  sino  a
raggiungere   il  numero   predetto.  La   presidenza  della   Giunta
provvisoria  e'  attribuita secondo  i  criteri  di  cui al  comma  1
dell'articolo 2;  assume le funzioni  di segretario il  deputato piu'
giovane d'eta' tra i componenti la Giunta provvisoria.
  L'art. 17 e' sostituito dal seguente:
                              Art. 17.
  1.  La  Giunta  delle  elezioni e'  composta  di  trenta  deputati,
nominati dal Presidente non  appena costituiti i gruppi parlamentari.
Essa riferisce all'Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni,
sulla  regolarita'   delle  operazioni  elettorali,  sui   titoli  di
ammissione  dei  deputati  e   sulle  cause  di  ineleggibilita',  di
incompatibilita' e  di decadenza previste dalla  legge, formulando le
relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.
  2.  La  Giunta  elegge  nella prima  riunione  un  presidente,  due
vicepresidenti  e tre  segretari. Essa  esercita le  proprie funzioni
sulla base di  un regolamento interno che, previo  esame della Giunta
per  il  regolamento,  deve  essere approvato  dalla  Camera  con  le
modalita'  previste nel  comma 4  dell'articolo 16.  Nel procedimento
davanti alla  Giunta delle  elezioni deve  essere assicurato  in ogni
fase  il principio  del contraddittorio  e, nella  fase del  giudizio
sulla contestazione, il principio della pubblicita'.
  3.  I deputati  componenti  la Giunta  delle  elezioni non  possono
rifiutare la nomina, ne' dare le dimissioni; quand'anche queste siano
date,  il  Presidente della  Camera  non  le comunica  all'Assemblea.
Possono essere  sostituiti, su loro  richiesta, i deputati  che siano
chiamati a far parte del Governo  ovvero ad assumere la presidenza di
un organo parlamentare.
  4. Qualora  la Giunta non  risponda per un mese  alla convocazione,
sebbene ripetutamente fatta  dal suo presidente, o  non sia possibile
ottenere  durante lo  stesso tempo  il numero  legale, il  Presidente
della Camera provvede a rinnovare la Giunta.
  Dopo l'art. 17 e' aggiunto il seguente:
                            Art. 17-bis.
  1. Qualora una  proposta della Giunta delle elezioni  in materia di
verifica  dei   poteri  discenda  esclusivamente  dal   risultato  di
accertamenti  numerici,  l'Assemblea non  procede  a  votazioni e  la
proposta  s'intende approvata,  salvo  che,  prima della  conclusione
della  discussione, venti  deputati chiedano,  con ordine  del giorno
motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea
respinge l'ordine  del giorno, s'intende approvata  la proposta della
Giunta.
  2. Il Presidente  comunica all'Assemblea, che ne  prende atto senza
procedere  a  votazioni,  le   dimissioni  dal  mandato  parlamentare
motivate in relazione alla volonta' di optare per una carica o per un
ufficio con esso incompatibile.
  3. Qualora  un seggio, per  qualsiasi causa, rimanga vacante,  e la
legge elettorale  non preveda che  esso venga attribuito  mediante lo
svolgimento  di  elezioni  suppletive,  il  Presidente  della  Camera
proclama eletto il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto
nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni.
  4. Per  le deliberazioni su  proposte formulate dalla  Giunta delle
elezioni la Camera puo' essere convocata anche successivamente al suo
scioglimento.
                                              Il Presidente: Violante
                              LAVORI PREPARATORI
           (Documento II, n. 28).
            Presentato  dalla  Giunta    per  il  regolamento  il  30
          settembre 1998 a  seguito    della    discussione  svoltasi
          presso  la  medesima Giunta  lo stesso 30 settembre.
            Esaminato dall'Assemblea nella seduta del  5 ottobre 1998
          e da essa approvato nella seduta del 6 ottobre 1998.
          Avvertenza:
            Il  testo  della  nota qui pubblicato e' stato redatto al
          solo fine di facilitare  la lettura   delle    disposizioni
          modificate,  delle    quali  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
           Nota alla deliberazione:
            - Il testo  degli articoli 3 e 17 del  regolamento  della
          Camera  dei  deputati,   quale   risulta   a seguito  delle
          modificazioni  approvate dall'assemblea nella   seduta  del
          6 ottobre,  sopra riportate,  e' il seguente:
            "Art.  3.    -  1.  Costituito   l'Ufficio provvisorio di
          Presidenza, il Presidente   proclama eletti   deputati    i
          candidati   che subentrano  a candidati eletti per la quota
          proporzionale   gia'   proclamati   eletti    in    collegi
          uninominali,  nonche'   ai   deputati   optanti  tra   piu'
          circoscrizioni,  condizionatamente  alla    convalida della
          loro   elezione   nel   collegio   uninominale   o    nella
          circoscrizione di opzione.
            2.   A   tal  fine,  il  Presidente  sospende  la  seduta
          e  convoca immediatamente   per i    relativi  accertamenti
          una  Giunta   provvisoria composta   dei   deputati  membri
          della  Giunta     delle     elezioni     della   precedente
          legislatura,  che siano presenti alla prima seduta. Qualora
          il  numero di  tali deputati  sia inferiore  a dodici,   il
          Presidente  procede   mediante  sorteggio  all'integrazione
          del  collegio  sino  a raggiungere   il  numero   predetto.
          La   presidenza  della   Giunta provvisoria  e'  attribuita
          secondo  i  criteri  di  cui al   comma   1 dell'art.    2;
          assume  le   funzioni   di   segretario il   deputato  piu'
          giovane d'eta' tra i componenti la Giunta provvisoria".
            "Art.   17. -  1. La  Giunta delle  elezioni e'  composta
          di  trenta deputati,  nominati dal  Presidente  non  appena
          costituiti   i     gruppi  parlamentari.  Essa    riferisce
          all'Assemblea, non oltre   diciotto  mesi  dalle  elezioni,
          sulla regolarita'  dalle operazioni  elettorali, sui titoli
          di   ammissione      dei   deputati  e  sulle     cause  di
          ineleggibilita',  di  incompatibilita'    e  di   decadenza
          previste    dalla legge, formulando le relative proposte di
          convalida, annullamento o decadenza.
            2.   La   Giunta   elegge   nella prima    riunione    un
          presidente,    due vicepresidenti   e tre   segretari. Essa
          esercita le  proprie funzioni sulla base di  un regolamento
          interno  che,  previo    esame  della  Giunta   per      il
          regolamento,    deve   essere approvato  dalla  Camera  con
          le  modalita'  previste  nel  comma  4  dell'art.  16.  Nel
          procedimento  davanti  alla  Giunta   delle elezioni   deve
          essere assicurato    in  ogni    fase  il  principio    del
          contraddittorio    e,   nella fase   del   giudizio   sulla
          contestazione, il principio della pubblicita'.
            3.  I deputati  componenti  la Giunta   delle    elezioni
          non    possono rifiutare la nomina, ne' dare le dimissioni;
          quand'anche queste  siano  date,    il    Presidente  della
          Camera    non   le comunica  all'Assemblea.  Possono essere
          sostituiti, su loro   richiesta,  i  deputati    che  siano
          chiamati  a  far  parte del Governo   ovvero ad assumere la
          presidenza di un organo parlamentare.
            4. Qualora  la Giunta non   risponda per un  mese    alla
          convocazione,   sebbene   ripetutamente  fatta     dal  suo
          presidente, o   non sia  possibile  ottenere    durante  lo
          stesso  tempo    il  numero   legale, il   Presidente della
          Camera provvede a rinnovare la Giunta".