Ai prefetti della Republica
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione Sicilia
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Sardegna
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale Valle d'Aosta
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
  Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti, anche a seguito
di alcune interpretazioni non univoche apparse sulla stampa, circa le
modalita' di esercizio dei poteri dirigenziali negli enti locali e le
correlative  titolarita',  in  rapporto alle  funzioni  di  indirizzo
politico  attribuite agli organi di Governo, secondo il nuovo assetto
delineato dal decreto legislativo n.  29/1993,  come  modificato  dal
decreto legislativo n. 80/1998.
  In proposito, al  fine di fornire univoche  indicazioni di lettura,
in  relazione  alla  delicatezza  delle  questioni  prospettate,  che
investono  la vita  quotidiana  degli enti  locali,  d'intesa con  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento per la funzione
pubblica, si  ribadisce che il  nuovo assetto dei  poteri all'interno
degli enti  locali, dopo  l'entrata in  vigore dei  precitati decreti
delegati,  nonche'  delle  leggi  n.   127/1997  e  n.  191/1998,  e'
improntato  ad una  rigida  ed effettiva  separazione dei  rispettivi
ruoli:  da una  parte i  compiti di  indirizzo, attribuiti  al potere
politico, dall'altra i poteri gestionali, che divengono poteri propri
della   burocrazia,  intesa   come   il   complesso  degli   apparati
amministrativi, chiamati  a tradurre  in pratica, nel  rispetto delle
norme  regolamentari   poste  dagli  enti  medesimi,   gli  indirizzi
politici.
  Il principio di ripartizione dei poteri all'interno delle pubbliche
amministrazioni  e,  quindi,  anche   degli  enti  locali,  e'  stato
riaffermato dal decreto legislativo n.  80/1998, all'art. 3, comma 2,
che, nel ridefinire  i compiti attribuiti ai  dirigenti, aggiunge che
gli stessi spettano loro "in via esclusiva".
  Il successivo comma 3 del  medesimo articolo introduce una norma di
salvaguardia dei  poteri attribuiti,  prevedendo che  le attribuzioni
dei  dirigenti   "possono  essere  derogate  soltanto   ad  opera  di
specifiche disposizioni legislative".
  Tale disposto  e' ulteriormente  rafforzato dall'articolo  45 dello
stesso decreto  legislativo n.  80/1998, il  quale stabilisce  che, a
decorrere dalla data  di entrata in vigore dello stesso  (e cioe' dal
23 aprile  1998), "le  disposizioni previgenti che  conferiscono agli
organi  di  Governo  l'adozione  di   atti  di  gestione  di  atti  o
provvedimenti amministrativi"  di cui al  precitato art. 3,  comma 2,
"si  intendono  nel  senso  che  la  relativa  competenza  spetta  ai
dirigenti". La statuizione  si pone come norma  di chiusura, poiche',
operando  il   trasferimento  ai  dirigenti  di   poteri  gestionali,
precedentemente   facenti   capo    agli   organi   politici,   rende
immediatamente  operativa ed  effettiva la  prevista attribuzione  di
poteri.
  In tale  ambito, il  rinvio alla potesta'  regolamentare attribuita
agli  enti,  previsto dall'art.  27-bis  del  decreto legislativo  n.
29/1993, introdotto dal decreto  legislativo n. 80/1998, puo' operare
solo  negli spazi  lasciati  liberi  dalla legge,  e  cioe' solo  nel
disciplinare le  finalita' e i modi  di esercizio dei poteri,  ma non
sulla titolarita' dei medesimi, derivanti da fonte normativa di rango
legislativo  e coperti,  ai  sensi del  citato art.  3,  comma 3,  da
specifica riserva di legge.
  Da  quanto detto  deriva  l'impossibilita', da  parte degli  organi
politici, di copiere atti gestionali, cosi' come gia' precisato nella
circolare  n. 3/1998  (in  Gazzetta Ufficiale  n.  157 dell'8  aprile
1998).
  Ovviamente,   non  possono   considerarsi   atti  gestionali,   gli
interventi d'urgenza adottati dal sindaco  ai sensi dell'art. 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (provvedimenti contingibili
ed  urgenti in  tema di  sanita' o  di igiene  pubblica), nonche'  le
funzioni,  ed  i  conseguenti   atti,  spettantigli  in  qualita'  di
ufficiale di  Governo. Essi,  infatti, costituiscono esercizio  di un
potere proprio,  attribuito al rappresentante della  comunita' locale
in   quanto   tale,  e   rientrano   quindi   nella  sua   competenza
istituzionale.
  In  relazione  al predetto  principio  di  separazione dei  poteri,
l'ente   dovra',  pertanto,   adottare  un   modello  organizzatorio,
espressione della  propria autonomia statutaria e  regolamentare, con
cui  siano stabilite  le  modalita' di  conferimento  dei compiti  ai
dirigenti,  nel  rispetto  dei criteri  di  professionalita'  dettati
dall'art.  6, comma  7, della  legge n.  127/1997. Dovra',  altresi',
dettare  i  criteri e  le  norme,  in  relazione  alle quali,  ed  in
conformita' agli  atti di indirizzo emanati  dall'autorita' politica,
gli stessi devono dirigere gli uffici e i servizi.
  Anche  la  giurisprudenza  ha  confermato  tale  impostazione.  Con
recente sentenza n. 451/1998 il  T.A.R. per la Lombardia, sezione II,
nell'annullare  un decreto  di  occupazione d'urgenza  emanato da  un
sindaco, ha infatti ribadito l'incompetenza di quest'ultimo in quanto
spetta esclusivamente ai dirigenti l'adozione di un atto siffatto.
  Alla luce di tale orientamento  deve essere letto anche il disposto
dell'art. 27-bis del decreto  legislativo n. 29/1993, innanzi citato,
nel senso  che il potere  regolamentare puo essere  riconosciuto agli
enti locali  unicamente nei  sensi suesposti, e,  quindi, nell'ambito
organizzativo interno,  mentre e'  da escludersi che  l'esercizio dei
poteri di gestione da parte dei dirigenti sia subordinato alla previa
adozione di una disciplina regolamentare.
  In relazione  a cio'  - ferma  restando l'immediata  operativita' e
vigenza del principio di separazione dei poteri piu' volte richiamato
- e'  indubbio che un  tale momento innovativo imponga  comunque agli
enti locali di  provvedere al piu' presto (ma anche  con gli adeguati
approfondimenti)   alla   regolamentazione    delle   modalita'   del
trasferimento  delle  competenze in  questione  e,  nel contempo,  di
avviare mirati  processi di  qualificazione del personale  chiamato a
nuovi compiti e responsabilita'.
  Si prega  di portare  quanto sopra a  conoscenza degli  enti locali
interessati, fornendo un cortese cenno di assicurazione.
                                       Il direttore generale
                                    dell'Amministrazione civile
                                              Gelati