IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli  studi  della  Calabria,
approvato  con decreto  del  Presidente della  Repubblica 1  dicembre
1971, n. 1329, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il  regio decreto 30  settembre 1938, n. 1652  - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;
  Vista la legge  11 aprile 1953, n. 312  - Introduzione insegnamenti
negli statuti delle universita';
  Vista la legge 21  febbraio 1980, n. 28 - Delega  al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza  universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 31  ottobre 1988
riguardante  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  ai  corsi  di  laurea  in farmacia  ed  in  chimica  e
tecnologia farmaceutiche;
  Vista la  legge 9 maggio 1989,  n. 168 - Istituzione  del Ministero
dell'universita'  e della  ricerca  scientifica e  tecnologica ed  in
particolare l'art. 16;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 12  aprile 1994 -
Individuazione   dei   settori    scientifico   -disciplinari   degli
insegnamenti  universitari,  ai sensi  dell'art.  14  della legge  19
novembre 1990, n. 341;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 6 maggio  1994 -
Integrazione  all'allegato   2  del  decreto  del   Presidente  della
Repubblica  12   aprile  1994  recante  individuazione   dei  settori
scientificodisciplinari  degli  insegnamenti  universitari  ai  sensi
dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  30 giugno  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.   87  del  15  aprile   1994,  inerente  alle
modificazioni  all'ordinamento didattico  universitario relativamente
ai diplomi universitari afferenti alla facolta' di farmacia;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e  tecnologica 6  giugno 1995, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  41 del  19  febbraio  1996, riguardante  modificazioni
all'ordinamento  didattico universitario  relativamente  al corso  di
diploma universitario in "Tecniche erboristiche";
  Visto  il  decreto rettorale  28  febbraio  1997, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione
dello  statuto  di  autonomia   dell'Universita'  degli  studi  della
Calabria;
  Visto  il  regolamento  recante   la  disciplina  dei  procedimenti
relativi   allo  sviluppo   ed   alla   programmazione  del   sistema
universitario adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27
gennaio 1998, n. 25, che ha  sostituito quanto previsto dalla legge 7
agosto 1990, n. 245;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 6  marzo 1998, n.
267, relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'universita'
per il triennio 1998/2000, attuativo del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
  Vista  la  proposta formulata  dagli  organi  accademici di  questa
Universita', riguardante l'istituzione dei diplomi universitari della
facolta' di farmacia sotto indicati:
                          Tabella XXVII-ter
   1) Informazione scientifica del farmaco;
  2) Tecnologie farmaceutiche articolato nei due orientamenti:
     a) Tossicologia dell'ambiente;
     b) Prodotti cosmetici;
  3) Controllo di qualita' nel settore industriale farmaceutico.
                         Tabella XXVIII-ter
   1) Tecniche erboristiche;
  Viste le  relazioni del nucleo di  valutazione interno del 18  e 30
giugno 1998;
  Visto  il  parere favorevole  espresso  dal  comitato regionale  di
coordinamento  nelle   adunanze  del   19  giugno  1998,   in  ordine
all'istituzione dei diplomi universitari in:
   Tecnologie farmaceutiche;
   Informazione scientifica sul farmaco.
  Visto l'atto  di indirizzo  del Ministero dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998;
  Vista la proposta di modifica  dello statuto formulata dagli organi
accademici  di  questa  universita',  riguardante  l'istituzione  dei
predetti diplomi universitari della facolta' di farmacia;
  Considerato  che lo  statuto  di  autonomia dell'Universita'  degli
studi della Calabria non contiene  gli ordinamenti didattici e che il
loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico d'Ateneo;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento    didattico   di    Ateneo,   le    modifiche   relative
all'ordinamento degli studi  dei corsi di laurea, di  diploma e delle
scuole  di  specializzazione  vengono operate  sul  vecchio  statuto,
emanato  ai sensi  dell'art. 17  del testo  unico sopra  indicato, ed
approvato  con decreto  del  Presidente della  Repubblica 1  dicembre
1971, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria, approvato e
modificato  con  i  provvedimenti sopra  indicati,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
  Dopo l'art.  94 della sezione V,  Titolo II, parte seconda,  con lo
scorrimento  della   numerazione  degli  articoli   successivi,  sono
inseriti  i  seguenti  nuovi articoli  relativi  all'istituzione  dei
diplomi universitari della facolta' di farmacia:
                              Art. 95.
                          TABELLA XXVII-ter
                Informazione scientifica del farmaco
                      Tecnologie farmaceutiche
  Il  diploma  in  tecnologie  farmaceutiche  e'  articolato  in  due
orientamenti:
   1) Tossicologia dell'ambiente;
   2) Prodotti cosmetici.
  I  corsi  hanno  lo  scopo di  fornire  agli  studenti  un'adeguata
conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al
conseguimento  del  livello  formativo  richiesto  dai  vari  settori
dell'area farmaceutica.
  Al  compimento del  ciclo di  studi  viene conferito  il titolo  di
diploma in  "Informazione scientifica  sul farmaco" e  in "Tecnologie
farmaceutiche".
                              Art. 96.
                          Accesso al diploma
  L'iscrizione ai corsi e' regolata in conformita' alle norme vigenti
in materia di accesso agli studi universitari.
  Il numero di iscritti a  ciascun corso e' stabilito annualmente dal
senato accademico su proposta del  consiglio di facolta' in base alle
strutture disponibili alle esigenze del  mercato del lavoro e secondo
i  criteri generali  fissati dal  Ministero dell'universita'  e della
ricerca scientifica  e tecnologica,  ai sensi  dell'art. 9,  comma 4,
della legge n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali  prove di ammissione vengono stabilite
dal consiglio di facolta'.
                              Art. 97.
         Corsi di laurea e di diplomi affini - Riconoscimenti
  Ai fini del proseguimento degli  studi, ciascun corso di diploma di
cui all'art. 1 e' dichiarato affine  ad uno dei corsi di laurea della
facolta'  di cui  alle  tabelle  XXVII e  XXVII-bis  del decreto  del
Presidente della  Repubblica 31  ottobre 1988 (Gazzetta  Ufficiale 12
maggio 1989, n. 109).
  I  corsi di  diplomi afferenti  al  medesimo corso  di laurea  sono
affini tra loro.
  Nei trasferimenti tra  corsi di diploma e tra corsi  di laurea e di
diploma, come  anche nelle  iscrizioni ad altro  corso di  coloro che
hanno gia' conseguito  un titolo di diploma o di  laurea, la facolta'
riconosce gli  insegnamenti seguiti con  esito positivo nel  corso di
provenienza considerando la loro  validita' culturale, propedeutica o
professionale  per  la formazione  prevista  dal  corso al  quale  e'
richiesto  il  trasferimento  o  l'iscrizione.  La  facolta'  indica,
altresi',  l'anno di  iscrizione che,  nel caso  di diplomati  che si
iscrivono ad un corso di laurea affine, dev'essere di norma il terzo.
  Il  riconoscimento degli  insegnamenti  ha luogo  nel rispetto  dei
criteri seguenti:
  a) riconoscimento di  tutti gli insegnamenti superati  nel corso di
provenienza ed  aventi uguale  denominazione ed annualita'  nel corso
ufficiale al quale  si richiede l'iscrizione o  il trasferimento. Nei
passaggi  tra  corsi   non  affini,  si  dovra'   tener  conto  degli
insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i
due corsi di laurea;
  b) riconoscimento di  tutti gli insegnamenti superati  nel corso di
provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in a), sia
possibile, a giudizio della facolta', sostenere un esame integrativo;
  c) il numero di insegnamenti di cui  in a) ed in b) che puo' essere
riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un  diplomato ad un corso di
laurea affine, dovra' variare di un minimo di cinque ad un massimo di
sette   annualita'  considerando,   a   riguardo,  due   insegnamenti
semestrali equivalenti ad uno annuale. Di tali disposizioni si dovra'
tenere  conto nei  trasferimenti del  corso  di diploma  a quello  di
laurea.
                              Art. 98.
                   Articolazione dei corsi di studi
  L'attivita'    didattica   complessiva    comprende   lezioni    ed
esercitazioni pratiche.
  Le attivita' pratiche possono essere svolte presso qualificati enti
pubblici  o  privati  con  i quali  siano  state  stipulate  apposite
convenzioni.
  Le attivita' pratiche e di laboratorio non possono essere superiori
ad un terzo delle attivita' didattiche complessive.
  Ogni corso  di diploma e'  costituito da un numero  di insegnamenti
pari a quindici  annualita' con un numero di  esami convenzionali non
superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati
(anche se svolti da piu docenti) viene effettuato con un unico esame.
  Un numero di  annualita' variabile da sei ad  otto sara' costituito
da  insegnamenti  "istituzionali"  facenti   parte  ciascuno  di  uno
specifico settore scientificodisciplinare  secondo quanto indicato in
ogni singolo diploma.
  Gli insegnamenti istituzionali, per  l'aliquota eccedente le cinque
annualita' monodisciplinari, potranno  eventualmente essere impartiti
come corsi integrati di discipline appartenenti ad uno o piu' settori
scientifico- disciplinari.
  La   scelta  degli   insegnamenti   istituzionali  dall'elenco   di
discipline  riportate nei  singoli settori  scientifico- disciplinari
indicati  per  ciascun  diploma,  deve rispondere  alle  esigenze  di
fornire  agli  studenti  i  principi  ed  i  contenuti  basilari  dei
rispettivi  comparti scientifico-  disciplinari  anche  in vista  del
ruolo propedeutico di tali principi e contenuti per l'approfondimento
degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario.
  Durante il  primo biennio del  corso di diploma lo  studente dovra'
dimostrare  di  aver  acquisito  la capacita'  di  aggiornarsi  nella
letteratura  scientifica  in  lingua inglese:  tale  capacita'  sara'
accertata  con  modalita'  che  saranno  definite  dal  consiglio  di
facolta'.
  Le rimanenti annualita', fino  alla concorrenza di quindici saranno
costituite da  insegnamenti "caratterizzanti"  lo specifico  corso di
diploma o lo specifico orientamento.
  Tali annualita',  ai sensi  dell'art. 11  della legge  n. 341/1990,
sono ripartite  per aree disciplinari secondo  i rapporti specificati
nelle  tabelle  riferite  ad  ogni singolo  diploma  e  riportate  al
successivo  art.   99.  I   relativi  insegnamenti   potranno  essere
strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati.
  La facolta'  nell'attivare il corso degli  studi potra' discostarsi
dalle indicazioni delle tabelle attivando insegnamenti alternativi in
base a particolari esigenze culturali  e professionali, per un numero
di annualita' non superiore a tre.
                              Art. 99.
                        Ordinamento didattico
  Le  tabelle   che  seguono   riportano  i  curricola   dei  diplomi
universitari  delle facolta'.  In  esse sono  indicate le  specifiche
competenze  dei  diplomati,  le  aree disciplinari  con  le  relative
annualita'  e gli  insegnamenti  utili alla  formazione della  figura
professionale.  Le  discipline  riportate nelle  tabelle  hanno  mero
carattere esemplificativo non vincolante.
                              Art. 100.
           Diploma di informazione scientifica sul farmaco
  L'obiettivo del  corso di  diploma e'  quello di  formare operatori
aventi  conoscenze  culturali  di  base  e  competenze  professionali
specifiche  utili a  svolgere attivita'  di informazione  scientifica
sulle  capacita'  medicinali,  sui  presidi  medicochirurgici  e  sui
prodotti dietetici  allo scopo  di far conoscere  periodicamente agli
operatori   sanitari,   nei   settori    pubblico   e   privato,   le
caratteristiche e  le proprieta' dei medicamenti,  onde assicurare il
corretto  impiego, secondo  quanto previsto  dalla legge  n. 833/1978
istitutiva  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  dal  decreto  del
Ministro della sanita' 23 giugno 1981.
  Tale diploma e' considerato affine al corso di laurea in farmacia.
  Il numero di annualita', gli  insegnamenti e la loro appartenenza e
distribuzione  tra  le   diverse  aree  scientificodisciplinari  sono
riportati in tabella.
_____________________________________________________________________
Tipo   Codice        Settore            N.      Esempi di
                   scientifico        annua-    discipline
                   disciplinare        lita'
_____________________________________________________________________
Ist.    E09A      Anatomia umana        1       Anatomia umana
Ist.    E05A      Biochimica            1       Biochimica
Ist.    C03X      Chimica gen.
                    inorganica          1       Chimica gen.
                                                  inorganica
Ist.    C05X      Chimica organica      1       Chimica organica
Ist.    E04A      Fisiologia generale   1       Fisiologia generale
Ist.    F04A      Patologia generale    1       Patologia generale
Ist.    A02A      Analisi matematica
                    I e lI
Carat.  C08X      Farmaceutico,tecnol.
                    applicativo         1       Farmacocinetica e
                                                  metabolismo dei
                                                  farmaci
Carat.  E07X      Farmacologia          2       Farmacologia e
                                                  farmacoterapia
                                                   tossicologia
1                 Matematica, fisica
        A02B      Probab.e statistica
                    matematica
        B01B      Fisica
Ist.    F22A      Igiene generale ed
                    applicata                   Microbiologia, igiene
        F05X      Microbiologia e micro-
                    biologia clinica
Carat.  C07X      Chimica farmaceutica  2       Analisi dei
                                                  medicinali
Carat.                                  2       Annualita' per inse-
                                                  gnamenti carat-
                                                  terizzanti di sede
_____________________________________________________________________
                              Art. 101.
                 Diploma in tecnologie farmaceutiche
  Tale diploma e' considerato affine al  corso di laurea in chimica e
tecnologia farmaceutiche.
  Esso si articola in due orientamenti:
   1) Tossicologia dell'ambiente;
   2) Prodotti cosmetici.
  L'obiettivo  del  diploma e'  quello  di  fornire operatori  aventi
conoscenze culturali  e competenze professionali specifiche  utili in
laboratori  di indagine  scientificosperimentale. Il  diplomato avra'
competenze specifiche per il controllo  e la preparazione di prodotti
di interesse cosmetico per le sue analisi chimicotossicologiche utili
alla valutazione della sicurezza dell'ambiente.
  Il numero di annualita', gli  insegnamenti e la loro appartenenza e
distribuzione  tra  le   diverse  aree  scientificodisciplinari  sono
riportati in tabella.
_____________________________________________________________________
                                  Orientamenti
                                 _______________
Tipo   Codice      Settore       t d a     P c a         Esempi di
                 scientifico     o e n     r o n        discipline
                disciplinare     s l n     o s n
                                 s l u     d m u
                                 i ' a     o e a
                                 c a l     t t l
                                 o m i     t i i
                                 l b t     i c t
                                 o i a'      i a'
                                 g e
                                 i n
                                 a t
                                   e
_____________________________________________________________________
Ist.   E05A    Biochimica         1           1      Biochimica
Ist.   C03X    Chimica generale
                ed inorganica     1           1      Chimica generale
                                                      ed inorganica
Ist.   C05X    Chimica organica   1           1      Chimica organica
Ist.   A02B    Probabilita e
                statistica matem. 1           1      Matematica
Ist.   B01B    Fisica             1           1      Fisica
Ist.   F05X
       F221    Microbiologiae
                microbiologia
                clinica, igiene
                generale ed
                applicata         1           1      Microbiologia,
                                                      igiene
Ist.   E09A
       E04A
       F04A    Anatomiaumana,
                fisiologia
                generale,
                patologia
                generale                      1      Anatomia umana,
                                                      fisiologia
                                                      generale
Carat. C07X
       E07X    Chimica farma-
                ceutica,
                farmacologia      2           2      Chimica tossico-
                                                      logica,
                                                      tossicologia
Carat. C01A
       C07X
       C08X    Chimica analitica,
                chimica  farma-
                ceutica, farma-
                ceutico tecnolo-
                gico applicativo  2           2      Analisi prodotti
                                                      cosmetici
                                                      analisi
                                                      chimico
                                                      tossicologica,
                                                      chimica
                                                      analitica degli
                                                      inquinanti
Carat. C08X    Farmaceutico
                tecnologico
                applicativo       1           1      Tecnologia
                                                      socio-economia
                                                      e legislaz.
                                                      farmaceutiche,
                                                      brevettistica
                                                      farmaceutica,
                                                      formulazione e
                                                      legislaz. dei
                                                      prodotti
                                                      cosmetici
Carat. C08X    Farmaceutico
                tecnologico
                applicativo                   2      Farmacocinetica
                                                      e metabolismo
                                                      dei farmaci,
                                                      analisi  dei
                                                      prodotti cosme-
                                                      tici, chimica
                                                      dei prodotti
                                                      cosmetici
Carat. C09X    Chimica
                bromatologica                 1      Chimica degli
                                                      alimenti,
                                                      chimica
                                                      bromatologica
Carat. E07X    Farmacologia                   1      Tossicologia
                                                      cellulare
Carat. C11X    Chimica
                dell'ambiente
                e dei beni
                culturali                     1      Chimica
                                                      dell'ambiente
Carat.                            1           1       Annualita' li-.
                                                       bera a scelta
                                                       delle sedi
_____________________________________________________________________
                              Art. 102.
                           Esame di diploma
  L'esame di diploma  consiste in un colloquio  tendente ad accertare
la  preparazione  di base  e  professionale  del candidato;  in  tale
colloquio potra' anche essere discusso un eventuale elaborato finale.
                              Art. 103.
                   Regolamento dei corsi di diploma
  I consigli di facolta' determinano,  con apposito regolamento ed in
conformita' con  il regolamento didattico di  Ateneo, l'articolazione
del corso  di diploma, in  accordo con quanto previsto  dall'art. 11,
comma 2, della legge n. 341/1990.
  In particolare nel regolamento sara' indicato il piano di studi nel
rispetto dei vincoli di cui agli articoli 4 e 5.
  Nel   piano  di   studi  saranno   individuati:  gli   insegnamenti
"istituzionali"    e   "caratterizzanti"    definiti   dall'art.    4
specificandone il carattere monodisciplinare o integrato.
  Di questi corsi dovra' essere indicata la durata annuale (almeno 70
ore)  o  semestrale  (almeno  35  ore) oltre  al  numero  di  ore  di
esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento:
  la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici
(anni o semestri) e le relative propedeuticita';
  le  prove di  valutazione degli  studenti e  la composizione  delle
relative commissioni;
  i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Cosenza, 23 settembre 1998
                                            p. Il rettore: Trebisacce