IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 5 febbraio  1992, n. 169, relativa  alla disciplina
per  il riconoscimento  della  denominazione  di origine  controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
  Visto  il decreto  ministeriale 4  novembre 1993,  n. 573,  recante
norme di attuazione della citata legge;
  Visto il regolamento (CEE) n.  2081/92 del Consiglio concernente la
protezione  delle  denominazioni  di   origine  e  delle  indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il regolamento  (CE) n.  1263/96 della  Commissione relativo
alla registrazione della denominazione  di origine protetta dell'olio
extravergine di  oliva "Collina di  Brindisi", ai sensi  dell'art. 17
del predetto  regolamento (CEE)  n. 2081/92, in  quanto denominazione
consacrata  dall'uso   e  preesistente  l'entrata  in   vigore  della
normativa comunitaria di settore;
  Considerato che l'art. 4, comma 2,  della legge 5 febbraio 1992, n.
169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di
origine  e l'approvazione  dei  relativi  disciplinari di  produzione
vengano effettuati con decreto  del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;
  Vista  la   proposta  del  disciplinare  di   produzione  dell'olio
extravergine  di  oliva  "Collina   di  Brindisi",  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1995;
  Visto il decreto  legislativo 4 giugno 1997, n.  143 che istituisce
il  Ministero per  le politiche  agricole  in qualita'  di centro  di
riferimento  degli  interessi  nazionali   in  materia  di  politiche
agricole, forestali  e agroalimentari  con particolare  riguardo alla
attribuzione  di  compiti  di  tutela  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari;
  Considerato che  la denominazione  di origine protetta  "Collina di
Brindisi" per  l'olio extravergine  di oliva  e' stata  registrata ai
sensi  del richiamato  regolamento della  Commissione n.  1263 del  1
luglio 1996,  nel quadro  della procedura semplificata  dell'art. 17,
Reg. (CEE) 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione
del  relativo disciplinare  di  produzione  nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea;
  Ritenuto  che,  in  considerazione   di  quanto  esposto,  sussista
l'esigenza di  pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata per  l'olio extravergine  di oliva "Collina  di Brindisi"
affinche' le  disposizioni, contenute nel disciplinare  di produzione
approvato in  sede comunitaria,  siano accessibili,  per informazione
ergaomnes, sul territorio italiano;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata dell'olio  extravergine di  oliva "Collina  di Brindisi",
registrata in  sede comunitaria, nell'ambito delle  "Denominazioni di
origine   protetta"    dell'Unione   europea,    riservata   all'olio
extravergine  di  oliva,  con   regolamento  (CE)  n.  1263/96  della
Commissione dell'Unione europea, e' riportato in allegato al presente
decreto e ne costituisce parte integrante.
  I produttori  che intendano porre in  commercio l'olio extravergine
di  oliva con  la denominazione  di origine  controllata "Collina  di
Brindisi" possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione
del prodotto,  anche la menzione "Denominazione  di origine protetta"
in  conformita' dell'art.  8  del regolamento  (CEE)  2081/92 e  sono
tenuti al  rispetto di tutte  le condizioni previste  dalla normativa
vigente in materia.
   Roma, 29 settembre 1998
 Il Ministro: Pinto