IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  8 dello  statuto  speciale  della regione  Sardegna,
approvato con  la legge costituzionale  26 febbraio 1948, n.  3, come
sostituito dall'art.  1 della legge  13 aprile 1983, n.  122, recante
norme per il  coordinamento della finanza della  regione medesima con
la riforma tributaria;
  Considerato che, ai sensi del  menzionato art. 8, lettera g), dello
statuto  sardo, come  sopra  sostituito, alla  regione Sardegna  deve
essere devoluta una quota  dell'imposta sul valore aggiunto, riscossa
nel territorio regionale, relativa sia agli scambi interni effettuati
ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633,  e successive modificazioni, da determinarsi
per  ciascun anno  finanziario d'intesa  tra  lo Stato  e la  regione
stessa, in  relazione alle spese  necessarie ad adempiere  le normali
funzioni regionali;
  Visto  l'art. 38  del decreto  del Presidente  della Repubblica  19
maggio  1949,  n. 250,  recante  norme  di attuazione  dello  statuto
citato, il  quale stabilisce  che la quota  variabile del  tributo da
devolvere alla regione Sardegna, ai sensi del richiamato art. 8 dello
statuto regionale,  deve essere  fissata annualmente con  decreto dei
Ministri  del tesoro  e delle  finanze, d'accordo  con il  Presidente
della stessa regione,  ovvero, in caso di disaccordo,  e' fissata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Considerato  che in  ordine  alla  determinazione della  menzionata
quota variabile non e' stato  raggiunto l'accordo previsto dal citato
art. 38 del  decreto del Presidente della Repubblica  19 maggio 1949,
n. 250,  tra i Ministri  del tesoro e  delle finanze e  il Presidente
della regione e  che, pertanto, la quota deve  essere determinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Ritenuto  che l'ammontare  della  somma da  devolvere alla  regione
Sardegna,  quale quota  dell'imposta sul  valore aggiunto  per l'anno
1995,  deve essere  individuata  tenendo conto  della  somma di  lire
314.232.000.000 incrementata del tasso  programmato di inflazione del
2,5%  per  l'anno 1995,  in  ottemperanza  all'ordine del  giorno  n.
9-2157-B.10 approvato dal Senato il  22 dicembre 1995, che impegna il
Governo   a  quantificare   la  quota   variabile  da   corrispondere
annualmente  alla  Sardegna adottando  un  incremento  pari al  tasso
programmato di inflazione;
  Considerato  che   l'imposta  sul  valore  aggiunto   riscossa  nel
territorio della Sardegna, relativa sia  agli scambi interni sia alle
importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-
bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, e
successive  modificazioni,   e'  stata,   nell'anno  1995,   di  lire
1.253.508.777.000  come da  comunicazioni  dei  competenti uffici  di
Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari;
  Ritenuto che  la somma  da devolvere  alla regione  Sardegna, quale
quota dell'imposta  sul valore aggiunto  per l'anno 1995,  dovra' far
carico  sul  capitolo  5965  unita'  previsionale  di  base  7.1.2.16
iscritta  nello stato  di previsione  del Ministero  del tesoro,  del
bilancio  e della  programmazione  economica  per l'anno  finanziario
1998, il cui stanziamento viene, con decreto del Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica  elevato  mediante
corrispondente riduzione del  fondo per l'attuazione dell'ordinamento
regionale delle regioni a statuto  speciale iscritto al capitolo 6771
della medesima unita' previsionale di  base dello stato di previsione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica per lo stesso anno 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla regione  Sardegna e' attribuita, per  l'anno finanziario 1995,
ai  sensi  dell'art.  8  dello  statuto  regionale,  come  sostituito
dall'art.  1  della   legge  13  aprile  1983,  n.   122,  una  quota
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa  nel  territorio  della
regione pari  al 25,694898  per cento della  precitata somma  di lire
1.253.508.777.000.