IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la  legge 5 maggio  1976, n.  324, modificata dalla  legge 15
febbraio 1985, n. 25, e dalla legge 2 ottobre 1991, n. 316;
  Visto il decreto del Ministro  dei trasporti e della navigazione 20
gennaio 1997,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana - serie generale - n. 59  del 12 marzo 1997, con il quale e'
stata rideterminata  la misura dell'importo dei  diritti aeroportuali
per il 1997;
  Visto che  l'art. 10, comma  10, della  legge 24 dicembre  1993, n.
537, come modificato dall'art. 2,  comma 189, della legge 23 dicembre
1996, n.  662, indicando gli obiettivi  di cui si deve  tenere conto,
dispone  che  il  Ministro  dei trasporti  e  della  navigazione,  di
concerto  con il  Ministro  delle finanze,  determina annualmente  la
misura dei diritti aeroportuali;
  Considerato  che,  in  attesa della  definizione  della  disciplina
regolamentare  degli  aeroporti   italiani  secondo  le  disposizioni
dell'art.  10,  comma   13,  della  legge  n.  537   del  1993,  sono
perseguibili, allo stato, gli obiettivi di cui all'art. 10, comma 10,
lettere a) ed  e), e, nei limiti delle leggi  vigenti, l'obiettivo di
cui alla lettera f) della citata legge n. 537/1993;
  Sentita la commissione di cui all'art. 9 della legge n. 324/1976;
  Considerato che, indipendentemente  dagli approfondimenti richiesti
dai rappresentanti  dei vettori, il livello  dei diritti aeroportuali
praticati  in Italia  risulta sostanzialmente  piu' basso  rispetto a
quello  medio  praticato  in  Europa, per  cui  si  rende  necessaria
l'attuazione di  un primo intervento di  carattere adeguativo, seppur
contenuto, in  conformita' all'obiettivo di  cui alla lettera  a) del
citato articolo 10, comma 10;
  Tenuto di  limitare il  recupero dei costi  al valore  dell'1,8 per
cento corrispondente al tasso di inflazione programmato riportato nel
documento di programmazione economicofinanziaria  per il 1998, tenuto
conto  degli   investimenti  a   carico  dei   gestori  aeroportuali,
perseguendo in tal modo l'obiettivo di cui alla lettera e) del citato
art. 10, comma 10;
  Considerato che  l'obiettivo di  cui alla  lettera f)  del medesimo
art.  10, comma  10, sara'  conseguito  in sede  di attuazione  della
specifica normativa in materia di tutela ambientale;
  Visto il  verbale n. 51 del  1998, della citata commissione  di cui
all'art. 9 della legge n. 324/1976;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  diritti  di approdo  e  partenza  per gli  aeromobili,  previsti
dall'art.  2  della  legge  25  maggio 1976,  n.  324,  e  successive
modificazioni, sono elevati per l'anno 1998, come segue:
  1) per gli aeromobili  che svolgono attivita' aerea internazionale,
da  lire  3.422 a  lire  3.627  per  ogni  tonnellata o  frazione  di
tonnellata  sulle prime  25 tonnellate  del peso  massimo al  decollo
risultante dal  certificato di  navigabilita'; da  lire 4.272  a lire
4.528 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
  2) per gli  aeromobili che svolgono attivita' aerea  entro i limiti
del  territorio  nazionale  con   esclusione  di  quelli  adibiti  ad
attivita'  didattica, da  lire 1.259  a lire  1.334 per  tonnellata o
frazione di tonnellata sulle prime  25 tonnellate del peso massimo al
decollo risultante dal certificato di  navigabilita'; da lire 1.899 a
lire 2.012 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.