IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, e dalla legge 2 ottobre 1991, n. 316; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1997, con il quale e' stata rideterminata la misura dell'importo dei diritti aeroportuali per il 1997; Visto che l'art. 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 2, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicando gli obiettivi di cui si deve tenere conto, dispone che il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, determina annualmente la misura dei diritti aeroportuali; Considerato che, in attesa della definizione della disciplina regolamentare degli aeroporti italiani secondo le disposizioni dell'art. 10, comma 13, della legge n. 537 del 1993, sono perseguibili, allo stato, gli obiettivi di cui all'art. 10, comma 10, lettere a) ed e), e, nei limiti delle leggi vigenti, l'obiettivo di cui alla lettera f) della citata legge n. 537/1993; Sentita la commissione di cui all'art. 9 della legge n. 324/1976; Considerato che, indipendentemente dagli approfondimenti richiesti dai rappresentanti dei vettori, il livello dei diritti aeroportuali praticati in Italia risulta sostanzialmente piu' basso rispetto a quello medio praticato in Europa, per cui si rende necessaria l'attuazione di un primo intervento di carattere adeguativo, seppur contenuto, in conformita' all'obiettivo di cui alla lettera a) del citato articolo 10, comma 10; Tenuto di limitare il recupero dei costi al valore dell'1,8 per cento corrispondente al tasso di inflazione programmato riportato nel documento di programmazione economicofinanziaria per il 1998, tenuto conto degli investimenti a carico dei gestori aeroportuali, perseguendo in tal modo l'obiettivo di cui alla lettera e) del citato art. 10, comma 10; Considerato che l'obiettivo di cui alla lettera f) del medesimo art. 10, comma 10, sara' conseguito in sede di attuazione della specifica normativa in materia di tutela ambientale; Visto il verbale n. 51 del 1998, della citata commissione di cui all'art. 9 della legge n. 324/1976; Decreta: Art. 1. I diritti di approdo e partenza per gli aeromobili, previsti dall'art. 2 della legge 25 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, sono elevati per l'anno 1998, come segue: 1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale, da lire 3.422 a lire 3.627 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da lire 4.272 a lire 4.528 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata; 2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica, da lire 1.259 a lire 1.334 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da lire 1.899 a lire 2.012 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.