IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, emanato con decreto rettorale n. 1196/94 e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101; Visto il decreto rettorale 4 giugno 1998, n. 01-951, con il quale e' stato emanato il regolamento didattico di Ateneo; Visto lo schema della nota di indirizzo trasmessa dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 maggio 1998; Visto il decreto rettorale 31 ottobre 1998, n. 01-1806, con il quale e' stato emanato il nuovo ordinamento didattico della scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale, della facolta' di ingegneria; Vista la delibera n. 486 dell'8 settembre 1998, con la quale il senato accademico approva la proposta di modifica di statuto della scuola di specializzazione predetta relativamente all'ampliamento dei titoli di ammissione alla scuola stessa; Decreta: Art. 1. L'art. 4, primo comma, dello statuto della scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale allegato al decreto rettorale 31 ottobre 1997, e' sostituito dal seguente: "Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria, in fisica, in chimica, in chimica industriale, in geologia, in biologia ed in agraria".