IL RETTORE
  Vista  la legge  9  maggio  1989, n.  168,  ed  in particolare  gli
articoli 6 e 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Visto il  proprio decreto  4 marzo 1995,  n. 553,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27  marzo 1995, con cui e' stato emanato
lo statuto dell'universita' degli studi di Ferrara;
  Visto il proprio decreto 4  ottobre 1996, n. 1265, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 298  del 20  dicembre 1996,  con cui  e' stato
modificato lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara;
  Vista la  proposta di  modifica allo  statuto approvata  dal senato
accademico nella  seduta del  16 settembre  1998; acquisiti  i pareri
favorevoli  del consiglio  di  amministrazione,  del consiglio  della
ricerca, del  consiglio del  personale tecnicoamministrativo  e degli
organi collegiali  delle strutture  interessate alla modifica  che in
questo caso coincidevano con i consigli delle facolta';
  Visto il  parere favorevole del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica espresso in data 1 ottobre 1998;
  Considerato  pertanto  che  le   modifiche,  approvate  dal  senato
accademico dell'Universita' degli studi  di Ferrara con le formalita'
previste dall'art. 60 dello Statuto, debbano ritenersi operative;
  Ritenuto che sia utilmente  compiuto il procedimento amministrativo
previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto dell'ateneo;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' di Ferrara, approvato e gia' modificato
con  provvedimento citato  in premessa,  e' ulteriormente  modificato
mediante aggiunta al quarto comma dell'art. 62 della seguente frase:
  "In  caso di  facolta' con  un numero  di docenti  di prima  fascia
inferiore  a  sette, il  Preside  puo'  essere  eletto per  un  terzo
mandato".
  Il testo dell'articolo diviene pertanto il seguente:
                              Art. 62.
                              Elezioni
  1. La votazione  per l'elezione degli organi e' valida  se vi abbia
preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente
disposto dalla legge o dal presente Statuto; essa avviene a scrutinio
segreto.
  3.  Per l'elezione  degli  organi individuali,  risulta eletto  chi
abbia  raggiunto la  maggioranza  assoluta dei  votanti. Nella  terza
votazione, che si svolgera' non prima di 7 e non oltre 10 giorni dopo
la seconda e  comunque non oltre i 15 giorni  dalla prima, si procede
al ballottaggio fra i due  candidati che abbiano riportato il maggior
numero  di voti  nella seconda  votazione. L'elezione  si effettua  a
scrutinio segreto.
  4. Rettore, presidi  di facolta', presidenti di  consiglio di corso
di  laurea o  di diploma,  direttori  di dipartimento,  i membri  del
consiglio del personale  tecnicoamministrativo, il vicepresidente del
comitato  dei  sostenitori, i  membri  della  giunta di  dipartimento
durano in carica per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente
nella funzione per una sola  volta con l'eccezione del vicepresidente
del comitato dei sostenitori.
  In  caso di  facolta'  con un  numero di  docenti  di prima  fascia
inferiore  a  sette, il  preside  puo'  essere  eletto per  un  terzo
mandato".
  5. Il vice presidente della consulta dei dipartimenti, i membri del
comitato per  lo sport  universitario, del consiglio  degli studenti,
del consiglio  della ricerca e  quelli fra questi ultimi  designati a
partecipare al  senato accademico e al  consiglio di amministrazione,
nonche' i  rappresentanti in senato  accademico dei professori  e dei
ricercatori di  cui all'art. 11 al  comma 4, durano in  carica per un
biennio e  sono rieleggibili consecutivamente nella  funzione per una
sola  volta, con  l'eccezione dei  membri del  comitato per  lo sport
universitario.
  6.  Il decano  o  altro organo  previsto da  questo  statuto o  dai
regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui ai commi precedenti
almeno sessanta  giorni prima  della loro  scadenza dalla  carica; le
elezioni avvengono al  piu' tardi trenta giorni  prima della scadenza
dalla carica dei soggetti da sostituire.
  7.  La  mancata  designazione  di  rappresentanti  di  una  o  piu'
componenti, per  mancato raggiungimento del numero  minimo di votanti
previsto o per mancato raggiungimento  del numero previsto di eletti,
non pregiudica la validita' della composizione degli organi.
  8. In caso di cessazione  per dimissioni, trasferimento, perdita di
requisiti  soggettivi  o  altro,   di  soggetti  ricoprenti  funzioni
individuali  o di  uno o  piu' rappresentanti  eletti o  designati in
organi  collegiali,  subentra il  primo  dei  non eletti  per  quanto
riguarda  la componente  studentesca.  Per quanto  riguarda le  altre
componenti,  si procedera'  al rinnovo  entro 60  giorni. Nelle  more
della  ricostituzione delle  rappresentanze  non  e' pregiudicata  la
validita'  della  composizione  dell'organo  collegiale.  I  soggetti
ricoprenti funzioni individuali o  facenti parte di organi collegiali
conservano le proprie funzioni  fino alla ricostituzione degli organi
stessi, ove sia possibile.
  9. La  designazione delle rappresentanze studentesche  negli organi
collegiali avviene secondo  quanto previsto dall'apposito regolamento
da  approvarsi  dal  senato  accademico sentito  il  consiglio  degli
studenti.
   Ferrara, 12 ottobre 1998
                                                  Il rettore: Dalpiaz