IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  delega  4  ottobre 1986,  n.  657,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  del  servizio  di
riscossione dei  tributi e di  altre entrate  dello Stato e  di altri
enti pubblici, emanato ai sensi  dell'art. 1, comma 1, della predetta
legge n. 657;
  Visto il decreto ministeriale n.  I/2/1496/94 del 5 agosto 1994 con
il quale,  ai sensi dell'art.  9 del predetto decreto  del Presidente
della  Repubblica n.  43 del  1988,  la concessione  del servizio  di
riscossione dei tributi per  l'ambito territoriale della provincia di
Potenza  e' stata  rinnovata, a  decorrere dal  1 gennaio  1995, alla
S.E.M. S.p.a.;
  Visto il disciplinare  speciale del 1 dicembre  1994, relativo alla
concessione dell'ambito territoriale della  provincia di Potenza, dal
quale  risultano, tra  l'altro,  il numero  e  la dislocazione  degli
sportelli di riscossione del predetto ambito;
  Viste le  note in  data 25  giugno 1996 con  le quali  la direzione
centrale per  la riscossione ha chiesto  alle societa' concessionarie
del servizio  di produrre una motivata  proposta di razionalizzazione
del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta
in  particolare  all'individuazione  di  quegli sportelli  -  la  cui
dislocazione   era  giustificata   nella  preesistente   suddivisione
subprovinciale  dell'ambito  -  che  apparivano  ormai  superflue  ed
antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione
degli ambiti a livello provinciale;
  Vista la nota dell'8 agosto 1996, con la quale la S.E.M. S.p.a., in
risposta  alla citata  richiesta dell'amministrazione  concernente la
razionalizzazione  degli   sportelli  operanti  nella   provincia  di
Potenza, ha proposto la soppressione  degli sportelli siti nei comuni
di  Avigliano, Baragiano,  Genzano  di  Lucania, Lagonegro,  Lavello,
Rionero in Vulture e Venosa;
  Considerate le  motivazioni addotte  dal predetto  concessionario a
sostegno  della proposta  avanzata, dalle  quali emerge,  in sintesi,
che:
  1)  i  comuni di  Avigliano,  Baragiano  e  Genzano di  Lucania,  e
relativi comuni  aggregati, possono far  capo al vicino  sportello di
Potenza;
  2) il  comune di  Lagonegro, e  relativi comuni  aggregati, possono
essere aggregati al vicino sportello di Lauria;
  3) i  comuni di Lavello,  Rionero in  Vulture e Venosa,  e relativi
comuni aggregati, possono far capo al vicino sportello di Melfi;
  4) tali nuove aggregazioni sono in linea con la naturale attrazione
socioeconomica  esercitata  nelle  rispettive zone  territoriali  dai
comuni  sedi dei  rimanenti  sportelli operativi  dell'ambito, e  non
comportano  disagi per  i contribuenti  interessati, anche  alla luce
della  scarsa  operativita' degli  sportelli  di  cui si  propone  la
soppressione;
  Ravvisata  l'opportunita'  di eliminare  un  onere  per le  aziende
concessionarie   costituito  dall'obbligo   di  mantenere   operativi
sportelli   di   riscossione   poco  utilizzati   ed   oggettivamente
antieconomici,   e  ridisegnare   in  tali   casi  la   distribuzione
territoriale  dei punti  di  riscossione in  modo  da non  comportare
eccessivi disagi  ai contribuenti  delle localita'  interessate dalla
soppressione, tenuto  anche conto della diminuzione  dei pagamenti da
effettuarsi  presso  i  concessionari,  conseguente  all'applicazione
delle disposizioni  in materia  di semplificazione  degli adempimenti
fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Visti i  pronunciamenti contrari alla soppressione  dello sportello
sito nel  loro territorio, espressi  dai comuni di  Acerenza, Atella,
Avigliano,   Balvano,   Baragiano,   Barile,   Bella,   Castelgrande,
Castelsaraceno, Genzano  di Lucania, Ginestra,  Lagonegro, Latronico,
Lavello, Maratea, Maschito, Montemilione,  Oppido Lucano, Palazzo San
Gervasio,  Pescopagano,  Rionero  in Vulture,  Ripacandida,  Rivello,
Ruoti, San Fele, Trecchina;
  Ritenuto  che le  ragioni  contrarie alla  soppressione dei  locali
sportelli,  espresse  dalle  predette amministrazioni  comunali,  non
appaiono in generale sufficienti a prevalere sugli argomenti di segno
opposto  in  favore  della soppressione  delle  unita'  organizzative
ritenute oggettivamente antieconomiche;
  Considerato  che   il  criterio   di  base   che  l'amministrazione
finanziaria  ritiene di  dover seguire  nella materia,  e' quello  di
contemperare tutti  gli aspetti connessi  al rapporto tra  i benefici
per  le  aziende  concessionarie  conseguenti  alla  soppressione  di
strutture  oggettivamente antieconomiche  ed  i costi  in termini  di
maggiori  oneri  per l'utenza,  avendo  come  ineliminabile punto  di
riferimento quello  di garantire che  in ogni caso  l'eventuale nuova
distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio
possibile  ai contribuenti  che devono  adempiere ai  propri obblighi
tributari e  tenga conto delle realta'  geografiche e socioeconomiche
esistenti;
  Considerato che  la motivata proposta di  soppressione avanzata dal
locale concessionario del servizio  di riscossione soddisfa i criteri
teste'  enunciati, in  quanto, in  particolare, non  risulta tale  da
comportare eccessivi  disagi ai contribuenti interessati,  sia per la
relativa vicinanza degli altri  punti di riscossione che rimarrebbero
operativi  nella  provincia,  la  cui dislocazione  appare  idonea  a
garantire,  anche  nelle  aree  interessate  dalla  soppressione,  un
servizio adeguato  e una sufficiente copertura  territoriale, sia per
la possibilita'  di utilizzo  di uffici  postali e  sportelli bancari
quali canali alternativi per il versamento dei tributi;
  Visto il parere della commissione  consultiva di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43, reso
nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;
  Ritenuto  pertanto  che  la  proposta  di  razionalizzazione  degli
sportelli di riscossione avanzata  dal concessionario del servizio di
riscossione in argomento puo' essere accolta;
                              Decreta:
  A  decorrere   dal  trentesimo  giorno  successivo   alla  data  di
pubblicazione  del presente  decreto nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana,   nell'ambito  territoriale   costituito  dalla
provincia  di Potenza,  sono soppressi  gli sportelli  di riscossione
siti  nei  comuni  di   Avigliano,  Baragiano,  Genzano  di  Lucania,
Lagonegro, Lavello, Rionero in Vulture e Venosa.
  Conseguentemente gli  sportelli di riscossione del  predetto ambito
restano  fissati in  n. 5  unita', dislocate  nei comuni  di Potenza,
Lauria, Marsico Nuovo, Melfi e Senise.
  Sara'  cura   del  concessionario   del  servizio   di  riscossione
dell'ambito  di  Potenza,  nonche' della  direzione  regionale  delle
entrate per la Basilicata, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari
della provincia,  dare tempestiva  notizia, mediante  appositi avvisi
affissi nei rispettivi  locali aperti al pubblico,  degli effetti del
presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 ottobre 1998
                                        Il direttore generale: Romano