IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657; Visto il decreto ministeriale n. I/2/1499/94 del 5 agosto 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Reggio Emilia e' stata rinnovata, a decorrere dal 1 febbraio 1995, alla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia S.p.a.; Visto il disciplinare speciale del 1 dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Pavia, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito; Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle societa' concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli - la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione subprovinciale dell'ambito - che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale; Viste le note del 30 luglio 1997 e 23 marzo 1998, con le quali la Cassa di Risparmio di Reggio Emilia S.p.a., con riferimento alla sopracitata richiesta dell'amministrazione, ha proposto la soppressione degli sportelli siti nei comuni di comuni di Castellarano, Novellara, Quattro Castella e Poviglio; Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che la soppressione degli sportelli risponde a criteri di economicita' di gestione e che la conseguente razionalizzazione delle aggregazioni dei comuni ai residui sportelli operativi tiene conto dell'omogeneita' geografica e socioeconomica delle realta' interessate, non arreca eccessivi disagi ai contribuenti interessati ed e' configurata in modo da sovrapporsi alle competenze territoriali degli uffici delle imposte e delle preture; Ravvisata l'opportunita' di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle localita' interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, e' quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realta' geografiche e socioeconomiche esistenti; Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri teste' enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la possibilita' dell'utilizzo di uffici postali e sportelli bancari che rappresentano canali alternativi per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale; Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905; Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento puo' essere accolta; Decreta: A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Reggio Emilia, sono soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Castellarano, Novellara, Quattro Castella e Poviglio. Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 6 unita', dislocate nei comuni di Reggio Emilia, Castelnovo ne' Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio e Scandiano. Sara' cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Reggio Emilia, nonche' della direzione regionale delle entrate per l'Emilia Romagna, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 1998 Il direttore generale: Romano