IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657; Visto il decreto ministeriale n. I/2/6065/94 del 29 gennaio 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, la concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Torino e' stata conferita, a decorrere dal 1 febbraio 1995, alla GESAP S.p.a. (ora CON.RI.T. S.p.a.); Visto il disciplinare speciale del 1 dicembre 1994, relativo alla concessione dell'ambito territoriale della provincia di Torino, dal quale risultano, tra l'altro, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione del predetto ambito; Viste le note in data 25 giugno 1996 con le quali la direzione centrale per la riscossione ha chiesto alle societa' concessionarie del servizio di produrre una motivata proposta di razionalizzazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta in particolare all'individuazione di quegli sportelli - la cui dislocazione era giustificata nella preesistente suddivisione subprovinciale dell'ambito - che apparivano ormai superflue ed antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione degli ambiti a livello provinciale; Vista la nota del 29 agosto 1996, con la quale la CON.RI.T. S.p.a, in risposta alla citata richiesta dell'Amministrazione concernente la razionalizzazione degli sportelli operanti nella provincia di Torino, ha proposto la soppressione dello sportello sito nel comune di Montanaro; Considerate le motivazioni addotte dal predetto concessionario a sostegno della proposta avanzata, dalle quali emerge, in sintesi, che: 1) il comune di Montanaro e' ubicato al centro di un ipotetico triangolo ai cui vertici, alquanto vicini ed agevolmente raggiungibili, vi sono gli sportelli CON.RI.T. di Caluso, Volpiano e Chivasso, e che i contribuenti hanno comunque la possibilita' di effettuare il pagamento dei tributi in qualsiasi sportello dell'ambito; 2) l'attivita' dello sportello di Montanaro verrebbe trasferita allo sportello di Chivasso; Ravvisata l'opportunita' di eliminare un onere per le aziende concessionarie costituito dall'obbligo di mantenere operativi sportelli di riscossione poco utilizzati ed oggettivamente antieconomici, e ridisegnare in tali casi la distribuzione territoriale dei punti di riscossione in modo da non comportare eccessivi disagi ai contribuenti delle localita' interessate dalla soppressione, tenuto anche conto della diminuzione dei pagamenti da effettuarsi presso i concessionari, conseguente all'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Considerato che il criterio di base che l'amministrazione finanziaria ritiene di dover seguire nella materia, e' quello di contemperare tutti gli aspetti connessi al rapporto tra i benefici per le aziende concessionarie conseguenti alla soppressione di strutture oggettivamente antieconomiche ed i costi in termini di maggiori oneri per l'utenza, avendo come ineliminabile punto di riferimento quello di garantire che in ogni caso l'eventuale nuova distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio possibile ai contribuenti che devono adempiere ai propri obblighi tributari e tenga conto delle realta' geografiche e socioeconomiche esistenti; Considerato che la motivata proposta di soppressione avanzata dal locale concessionario del servizio di riscossione soddisfa i criteri teste' enunciati, in quanto, in particolare, non risulta tale da comportare eccessivi disagi ai contribuenti interessati, sia per la presenza di uffici postali e sportelli bancari che consentono modalita' alternative per il versamento dei tributi, sia per la relativa vicinanza degli altri punti di riscossione che rimarrebbero operativi nella provincia, la cui dislocazione appare idonea a garantire, anche nelle aree interessate dalla soppressione, un servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale; Visto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905; Ritenuto pertanto che la proposta di razionalizzazione degli sportelli di riscossione avanzata dal concessionario del servizio di riscossione in argomento puo' essere accolta; Decreta: A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Torino e' soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Montanaro. Conseguentemente gli sportelli di riscossione del predetto ambito restano fissati in n. 37 unita', dislocate nei comuni di Torino, Avigliana, Beinasco, Bussoleno, Caluso, Carignano, Carmagnola, Caselle Torinese, Castellamonte, Ceres, Chivasso, Cirie', Chieri, Collegno, Cuorgne', Grugliasco, Ivrea, Lanzo Torinese, Luserna San Giovanni, Moncalieri Nichelino, None, Orbassano, Perosa Argentina, Pianezza, Pinerolo, Piossasco, Pont Canavese, Rivarolo Canavese, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Strambino, Susa, Venaria, Vigone e Volpiano. Sara' cura del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito di Torino, nonche' della direzione regionale delle entrate per il Piemonte, per mezzo dei dipendenti uffici finanziari della provincia, dare tempestiva notizia, mediante appositi avvisi affissi nei rispettivi locali aperti al pubblico, degli effetti del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 1998 Il direttore generale: Romano