IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  delega  4  ottobre 1986,  n.  657,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  del  servizio  di
riscossione dei  tributi e di  altre entrate  dello Stato e  di altri
enti pubblici, emanato ai sensi  dell'art. 1, comma 1, della predetta
legge n. 657;
  Visto il  decreto ministeriale n.  I/2/6085/94 del 29  gennaio 1995
con  il  quale,  ai  sensi  dell'art.  9  del  predetto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n.  43  del  1988, la  concessione  del
servizio di  riscossione dei tributi per  l'ambito territoriale della
provincia di  Udine e'  stata conferita, a  decorrere dal  1 febbraio
1995, alla S.F.E.T. S.p.a.;
  Visto il disciplinare  speciale del 1 dicembre  1994, relativo alla
concessione dell'ambito  territoriale della  provincia di  Udine, dal
quale  risultano, tra  l'altro,  il numero  e  la dislocazione  degli
sportelli di riscossione del predetto ambito;
  Viste le  note in  data 25  giugno 1996 con  le quali  la direzione
centrale per  la riscossione ha chiesto  alle societa' concessionarie
del servizio  di produrre una motivata  proposta di razionalizzazione
del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione, volta
in  particolare  all'individuazione  di  quegli sportelli  -  la  cui
dislocazione   era  giustificata   nella  preesistente   suddivisione
subprovinciale  dell'ambito  -  che  apparivano  ormai  superflue  ed
antieconomiche duplicazioni di strutture, a seguito dell'unificazione
degli ambiti a livello provinciale;
  Viste la nota del 31 luglio  1996, con le quale la S.F.E.T. S.p.a.,
in risposta alla citata richiesta dell'amministrazione concernente la
razionalizzazione degli sportelli operanti  nella provincia di Udine,
ha  proposto  la soppressione  degli  sportelli  siti nei  comuni  di
Ampezzo, Paluzza, Pontebba e San Giovanni al Natisone;
  Vista la successiva nota del 27  luglio 1998 con cui la S.F.E.T. ha
ritenuto,   dopo  una   piu'  approfondita   analisi  della   realta'
socioeconomica  della zona  interessata, opportuno  soprassedere alla
proposta di soppressione dello sportello  di Pontebba, a rettifica di
quanto richiesto con la sopra citata nota del 25 luglio 1996;
  Considerate le  motivazioni addotte  dal predetto  concessionario a
sostegno  della proposta  avanzata, dalle  quali emerge,  in sintesi,
che:
  1) i tre sportelli distano  pochi chilometri dai piu' vicini comuni
"centri  zona"  della  provincia   -  ove  rimarrebbero  operativi  i
rimanenti  sportelli  dell'ambito  -   i  quali  appaiono  facilmente
raggiungibili dai  contribuenti interessati,  e che, oltre  ad essere
sede degli uffici distrettuali delle imposte dirette della provincia,
rappresentano  i  naturali  centri   di  attrazione,  per  numero  di
abitanti, dimensioni e strutture, per i comuni limitrofi;
  2) gli stessi sportelli effettuano orario di apertura al pubblico a
giorni ridotti,
  3)  nei tre  comuni  interessati dalla  soppressione sono  comunque
presenti uffici postali e  sportelli bancari che consentono modalita'
alternative per il versamento dei tributi;
  Ravvisata  l'opportunita'  di eliminare  un  onere  per le  aziende
concessionarie   costituito  dall'obbligo   di  mantenere   operativi
sportelli   di   riscossione   poco  utilizzati   ed   oggettivamente
antieconomici,   e  ridisegnare   in  tali   casi  la   distribuzione
territoriale  dei punti  di  riscossione in  modo  da non  comportare
eccessivi disagi  ai contribuenti  delle localita'  interessate dalla
soppressione, tenuto  anche conto della diminuzione  dei pagamenti da
effettuarsi  presso  i  concessionari,  conseguente  all'applicazione
delle disposizioni  in materia  di semplificazione  degli adempimenti
fiscali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Visti i  pronunciamenti contrari alla soppressione  degli sportelli
siti nel  loro territorio, espressi  dai comuni di  Ampezzo, Buttrio,
Enemonzo,  Forni  di  Sopra,  Ligosullo,  Paluzza,  Ravascletto,  San
Giovanni al Natisone, Sauris, Socchieve, Sutrio e Treppo Carnico;
  Ritenuto che le ragioni contrarie alla soppressione degli sportelli
locali, espresse dalle predette amministrazioni comunali non appaiono
in generale sufficienti a prevalere  sugli argomenti di segno opposto
in  favore della  soppressione  delle  unita' organizzative  ritenute
oggettivamente antieconomiche, tenuto conto anche del limitato numero
di operazioni svolto presso gli sportelli in argomento, nonche' della
presenza in  loco di  sportelli bancari  e postali  che rappresentano
canali alternativi per il versamento dei tributi;
  Considerato  che   il  criterio   di  base   che  l'amministrazione
finanziaria  ritiene di  dover seguire  nella materia,  e' quello  di
contemperare tutti  gli aspetti connessi  al rapporto tra  i benefici
per  le  aziende  concessionarie  conseguenti  alla  soppressione  di
strutture  oggettivamente antieconomiche  ed  i costi  in termini  di
maggiori  oneri  per l'utenza,  avendo  come  ineliminabile punto  di
riferimento quello  di garantire che  in ogni caso  l'eventuale nuova
distribuzione degli sportelli di riscossione arrechi il minor disagio
possibile  ai contribuenti  che devono  adempiere ai  propri obblighi
tributari e  tenga conto delle realta'  geografiche e socioeconomiche
esistenti;
  Considerato che  la motivata proposta di  soppressione avanzata dal
locale concessionario del servizio  di riscossione soddisfa i criteri
teste'  enunciati, in  quanto, in  particolare, non  risulta tale  da
comportare eccessivi  disagi ai contribuenti interessati,  sia per la
presenza  di  uffici  postali  e  sportelli  bancari  che  consentono
modalita'  alternative per  il  versamento dei  tributi,  sia per  la
relativa vicinanza degli altri  punti di riscossione che rimarrebbero
operativi  nella  provincia,  la  cui dislocazione  appare  idonea  a
garantire,  anche  nelle  aree  interessate  dalla  soppressione,  un
servizio adeguato e una sufficiente copertura territoriale;
  Visto il parere della commissione  consultiva di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43, reso
nelle adunanze del 19 e 27 maggio 1998, prot. n. 70905;
  Ritenuto  pertanto  che  la  proposta  di  razionalizzazione  degli
sportelli di riscossione avanzata  dal concessionario del servizio di
riscossione in argomento puo' essere accolta;
                              Decreta:
  A  decorrere   dal  trentesimo  giorno  successivo   alla  data  di
pubblicazione  del presente  decreto nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana,   nell'ambito  territoriale   costituito  dalla
provincia di Udine, sono soppressi  gli sportelli di riscossione siti
nei comuni di Ampezzo, Paluzza e San Giovanni al Natisone.
  Conseguentemente gli  sportelli di riscossione del  predetto ambito
restano  fissati in  n. 12  unita',  dislocate nei  comuni di  Udine,
Cervignano  del Friuli,  Cividale  del Friuli,  Codroipo, Gemona  del
Friuli,  Latisana,  Palmanova,  Pontebba,  San  Daniele  del  Friuli,
Tarcento, Tolmezzo e Tavagnacco.
  Sara'  cura   del  concessionario   del  servizio   di  riscossione
dell'ambito di Udine, nonche' della direzione regionale delle entrate
per  il  Friuli-Venezia  Giulia,  per  mezzo  dei  dipendenti  uffici
finanziari  della   provincia,  dare  tempestiva   notizia,  mediante
appositi  avvisi affissi  nei rispettivi  locali aperti  al pubblico,
degli effetti del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 ottobre 1998
                                        Il direttore generale: Romano