IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art. 1,  comma  2, della  legge 23  agosto  1988, n.  400,
recante  disciplina dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono accettate le dimissioni rassegnate, per le rispettive cariche,
dai  Sottosegretari  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e dai Sottosegretari di Stato presso i Ministeri.