IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  concernente  il   riordinamento  della  docenza  universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge  15 marzo 1997, n. 59, ed  in particolare l'art. 20,
comma 8, lettera d);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1997, n.
387,  con il  quale  e'  stato approvato  il  regolamento recante  la
disciplina delle procedure per il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca;
  Vista la legge  3 luglio 1998, n. 210, ed  in particolare l'art. 4,
recante norme per la disciplina dei corsi di dottorato di ricerca;
  Considerato che l'art. 74 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica  consente al  Ministro  dell'universita'  e della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  di  stabilire  con  proprio  decreto  le
equipollenze  con il  titolo  di  dottore di  ricerca  di diplomi  di
perfezionamento scientifico rilasciati da  scuole italiane di livello
postuniversitario a condizione che queste siano assimilabili ai corsi
di  dottorato di  ricerca  per strutture,  ordinamento, attivita'  di
studio  e  di  ricerca  e   numero  limitato  di  titoli  annualmente
rilasciati;
  Vista  l'istanza presentata  dall'alta  Scuola  europea di  scienze
religiose -  Fondazione per  le scienze  religiose Giovanni  XXIII di
Bologna,  per i  fini di  cui all'art.  74 del  predetto decreto  del
Presidente della Repubblica n. 382/1980;
  Visto  il  parere  favorevole   reso  dal  Consiglio  universitario
nazionale  in  merito  alla  predetta istanza  nell'adunanza  del  15
ottobre 1998;
  Atteso  che  il  predetto   Consiglio  universitario  nazionale  ha
ritenuto che i titoli  di perfezionamento rilasciati dall'alta Scuola
europea di scienze religiose sono  assimilabili ai corsi di dottorato
di  ricerca per  strutture,  ordinamento, attivita'  di  studio e  di
ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I  diplomi di  perfezionamento scientifico  rilasciati dall'alta
Scuola  europea di  scienze  religiose -  Fondazione  per le  scienze
religiose  Giovanni  XXIII  di  Bologna,  possono  essere  dichiarati
equipollenti  ai  titoli  di  dottore  di  ricerca  rilasciati  dalle
universita'   italiane   purche'   siano  soddisfatte   le   seguenti
condizioni:
  a) il numero  degli ammessi ai corsi di  perfezionamento non potra'
superare, per ogni ciclo formativo, le tre unita';
  b) l'ammissione ai corsi stessi dovra' avvenire attraverso prove di
valutazione selettive pubbliche e trasparenti;
  c) ai corsi di perfezionamento in questione potranno essere ammessi
allievi in possesso  di diploma di laurea, coerente  con il programma
formativo del corso, rilasciato da una universita' italiana ovvero in
possesso di  titolo di studio straniero  dichiarato equipollente alla
laurea   italiana   ai   sensi   dell'art.  332   del   testo   unico
sull'istruzione superiore approvato con  regiodecreto 31 agosto 1933,
n. 1592.