IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 20, comma 8, lettera d); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1997, n. 387, con il quale e' stato approvato il regolamento recante la disciplina delle procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4, recante norme per la disciplina dei corsi di dottorato di ricerca; Considerato che l'art. 74 del predetto decreto del Presidente della Repubblica consente al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di stabilire con proprio decreto le equipollenze con il titolo di dottore di ricerca di diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da scuole italiane di livello postuniversitario a condizione che queste siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attivita' di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati; Vista l'istanza presentata dall'alta Scuola europea di scienze religiose - Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna, per i fini di cui all'art. 74 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980; Visto il parere favorevole reso dal Consiglio universitario nazionale in merito alla predetta istanza nell'adunanza del 15 ottobre 1998; Atteso che il predetto Consiglio universitario nazionale ha ritenuto che i titoli di perfezionamento rilasciati dall'alta Scuola europea di scienze religiose sono assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attivita' di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati; Decreta: Art. 1. 1. I diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'alta Scuola europea di scienze religiose - Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna, possono essere dichiarati equipollenti ai titoli di dottore di ricerca rilasciati dalle universita' italiane purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il numero degli ammessi ai corsi di perfezionamento non potra' superare, per ogni ciclo formativo, le tre unita'; b) l'ammissione ai corsi stessi dovra' avvenire attraverso prove di valutazione selettive pubbliche e trasparenti; c) ai corsi di perfezionamento in questione potranno essere ammessi allievi in possesso di diploma di laurea, coerente con il programma formativo del corso, rilasciato da una universita' italiana ovvero in possesso di titolo di studio straniero dichiarato equipollente alla laurea italiana ai sensi dell'art. 332 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regiodecreto 31 agosto 1933, n. 1592.