IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'art. 70 del decreto  del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente  il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative   agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art.  14 della legge 15  ottobre 1981, n. 590,  che estende
alle regioni a statuto speciale e  alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70  del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977, n.  616, nonche'  le disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca, nonche' la riorganizzazione dell'amministrazione
centrale;
  Vista  la legge  14 febbraio  1992,  n. 185,  concernente la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2  della legge 18 luglio 1996, n.  380, di conversione
del decreto-legge 17 maggio 1996,  n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  fondo  alle produzioni  non  assicurate  ancorche'
assicurabili;
  Visto l'art. 2,  comma 2 della legge 14 febbraio  1992, n. 185, che
demanda  al  Ministro  per  le politiche  agricole  la  dichiarazione
dell'esistenza  di eccezionale  calamita'  o avversita'  atmosferica,
attraverso  la   individuazione  dei   territori  danneggiati   e  le
provvidenze  da concedere  sulla base  delle specifiche  richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la richiesta  di  declaratoria della  regione Abruzzo  degli
eventi  calamitosi  di  seguito   indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati delle  provvidenze del  Fondo di  solidarieta'
nazionale:
  grandinate dall'8 luglio 1998 al  29 luglio 1998 nella provincia di
Chieti; piogge alluvionali dall'8 luglio 1998 al 29 luglio 1998 nella
provincia di Chieti;
  Accertata  l'esistenza  del   carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi  segnalati,   per  effetto  dei  danni   alle  produzioni,
strutture aziendali, opere di bonifica;
                              Decreta:
  E' dichiarata  l'esistenza del  carattere eccezionale  degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione
le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
   Chieti:
  grandinate dell'8  luglio 1998, del  15 luglio 1998, del  29 luglio
1998 -  provvidenze di cui all'art.  3, comma 2, lettere  b), c), d),
f), nel territorio dei comuni  di Fossacesia, Frisa, Lanciano, Ortona
a Mare,  Paglieta, Pollutri, Rocca  San Giovanni, San  Vito Chietino,
Torino di Sangro, Treglio;
  piogge  alluvionali  dall'8  luglio  1998   al  29  luglio  1998  -
provvidenze di  cui all'art. 3,  comma 2, lettera e),  nel territorio
dei comuni di Frisa, Lanciano, Pollutri, San Vito Chietino;
  piogge  alluvionali  dall'8  luglio  1998   al  29  luglio  1998  -
provvidenze di  cui all'art. 3,  comma 3, lettera b),  nel territorio
dei comuni  di Casalbordino, Cupello, Furci,  Monteodorisio, San Vito
Chietino, Torino di Sangro, Vasto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 ottobre 1998
                                                   Il Ministro: Pinto