IL MINISTRO
                     delegato per lo spettacolo
  Vista   la  legge   4  novembre   1965,  n.   1213,  e   successive
modificazioni;
  Visto, in  particolare, l'art.  28 della citata  legge n.  1213 del
1965, il cui ottavo comma prescrive che "l'importo massimo valutabile
ai  fini   del  mutuo  e'   fissato,  ogni  tre  anni,   con  decreto
dell'autorita'  di Governo  competente in  materia di  spettacolo, su
proposta della commissione centrale per la cinematografia";
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo
1994, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 87 del  15 aprile 1994,
recante:  "Determinazione  dell'importo  massimo valutabile  ai  fini
della  concessione   dei  mutui   per  progetti  di   opere  filmiche
riconosciute  di interesse  culturale nazionale  ed aventi  rilevanti
finalita' culturali ed artistiche";
  Rilevato, in  particolare, che con  tale decreto il costo  del film
valutabile e' stato  determinato, per il triennio  1994-1996, fino ad
un massimo di lire 1.500 milioni;
  Considerato  che  occorre  procedere ad  una  nuova  determinazione
dell'importo  per il  triennio  1999-2001, tenuto  anche conto  della
circostanza che tale importo non  e' stato aggiornato per il triennio
1997-1999;
  Rilevato, ai  fini della  migliore determinazione di  tale importo,
che  con  decreto  ministeriale  26  giugno  1997,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del 28 agosto  1997, il limite  dell'intervento e
dei costi ammissibili per i  film di interesse culturale nazionale e'
stato aumentato da quattro ad otto miliardi, e che occorre, pertanto,
conseguire una corretta proporzione tra le due categorie di film;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  31
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale del 14 giugno 1996,
con  il quale  al Ministro  Valter  Veltroni sono  state delegate  le
funzioni in materia di spettacolo e di sport;
  Visto l'art.  1, comma  59, del decreto-legge  23 ottobre  1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla  legge 23 dicembre 1996, n.
150,   che   ha  sostituito   alla   commissione   centrale  per   la
cinematografia, la commissione consultiva per il cinema;
  Sulla  proposta   della  commissione  consultiva  per   il  cinema,
formulata nella seduta del 23 settembre 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per il triennio 1999-2001,  il costo massimo del film valutabile
ai fini della concessione del mutuo di cui all'art. 28, comma ottavo,
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 8 del
decreto-legge 14 gennaio 1994,  n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 1  marzo  1994, n.  153, e'  determinato  in lire  2.500
milioni.
  2.  Entro  il   limite  di  cui  al  comma  1,   e'  ammissibile  a
finanziamento il 90 per cento del  costo del film, con riferimento ai
soli film che costituiscono opera prima o seconda per il regista. Non
possono essere  finanziati piu'  di due film  in favore  del medesimo
produttore, per ciascun anno.