IL MINISTRO delegato per lo spettacolo Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 28 della citata legge n. 1213 del 1965, il cui ottavo comma prescrive che "l'importo massimo valutabile ai fini del mutuo e' fissato, ogni tre anni, con decreto dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994, recante: "Determinazione dell'importo massimo valutabile ai fini della concessione dei mutui per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalita' culturali ed artistiche"; Rilevato, in particolare, che con tale decreto il costo del film valutabile e' stato determinato, per il triennio 1994-1996, fino ad un massimo di lire 1.500 milioni; Considerato che occorre procedere ad una nuova determinazione dell'importo per il triennio 1999-2001, tenuto anche conto della circostanza che tale importo non e' stato aggiornato per il triennio 1997-1999; Rilevato, ai fini della migliore determinazione di tale importo, che con decreto ministeriale 26 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1997, il limite dell'intervento e dei costi ammissibili per i film di interesse culturale nazionale e' stato aumentato da quattro ad otto miliardi, e che occorre, pertanto, conseguire una corretta proporzione tra le due categorie di film; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1996, con il quale al Ministro Valter Veltroni sono state delegate le funzioni in materia di spettacolo e di sport; Visto l'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 150, che ha sostituito alla commissione centrale per la cinematografia, la commissione consultiva per il cinema; Sulla proposta della commissione consultiva per il cinema, formulata nella seduta del 23 settembre 1998; Decreta: Art. 1. 1. Per il triennio 1999-2001, il costo massimo del film valutabile ai fini della concessione del mutuo di cui all'art. 28, comma ottavo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e' determinato in lire 2.500 milioni. 2. Entro il limite di cui al comma 1, e' ammissibile a finanziamento il 90 per cento del costo del film, con riferimento ai soli film che costituiscono opera prima o seconda per il regista. Non possono essere finanziati piu' di due film in favore del medesimo produttore, per ciascun anno.