IL DIRIGENTE GENERALE
          del servizio organizzazione, bilancio e personale
                  dell'ufficio VIII - Consegnatario
  Visto    l'art.   85    del    regolamento    per   il    personale
dell'amministrazione  centrale   e  dell'amministrazione  provinciale
della Sanita' pubblica,  approvato con regio decreto  26 giugno 1914,
n. 702;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1984,
n. 1219,  ed, in  particolare, il  profilo professionale  "Guardia di
sanita'", quinta qualifica funzionale;
  Visti i  decreti ministeriali  in data 19  febbraio 1962,  28 marzo
1963, 15 ottobre  1963, 22 novembre 1965, 21 giugno  1976, 15 ottobre
1990, con i quali venivano stabilite  la foggia e la periodicita' del
cambio delle divise al personale su indicato;
  Atteso che  si sono  riscontrate difficolta' di  carattere pratico,
funzionale e di  identificazione sulle attuali divise  e sui relativi
distintivi;
  Ritenuto, quindi, opportuno, apportare alcune modifiche alla foggia
delle  stesse ed  ai relativi  distintivi, nonche'  alla periodicita'
della loro assegnazione;
  Visto il parere espresso  dal Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali
- Servizio polizia  amministrativa e sociale - Divisione  I - Sezione
II con  la nota  n. 559/C.13708.10  182.A (15) del  30 luglio  1990 e
confermato  con la  nota n.  559/C.9871.10 182.A  (15) del  28 aprile
1998;
  Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive
modifiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Generalita': la  divisa distingue  gli appartenenti al  ruolo delle
Guardie di sanita' e ne individua la qualifica e la funzione. Essa e'
costituita  da un  insieme  organico e  regolamentare  di oggetti  di
vestiario,  di  equipaggiamento  e   di  accessori  aventi  specifica
denominazione  e realizzati  in  modo da  soddisfare  le esigenze  di
funzionalita' e di identificazione.
  La divisa e' in dotazione al personale di ruolo.