IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi "G.  D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273
del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto 20  giugno 1935, n. 1071,  convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo;
  Visto il  parere favorevole espresso dal  comitato di coordinamento
regionale  delle universita'  abruzzesi  nella seduta  del 5  ottobre
1998;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
commi 95 e seguenti;
  Vista la nota  di indirizzo del Ministero  dell'universita' e della
ricerca  scientifica e  tecnologica  -  Dipartimento per  l'autonomia
universitaria e gli studenti prot. n. 1/1998 del 16 luglio 1998 ed in
particolare il punto 4, ultimo comma;
  Considerato  che lo  statuto  di  autonomia dell'Universita'  degli
studi "G.  D'Annunzio" di  Chieti, emanato  con decreto  rettorale in
data 21  febbraio 1996, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  - serie
generale -  n. 66  del 19  marzo 1996,  non contiene  gli ordinamenti
didattici  e che  il  loro inserimento  e'  previsto nel  regolamento
didattico di Ateneo;
  Considerato   altresi',   che   nelle  more   dell'approvazione   e
dell'emanazione  del regolamento  didattico  di  Ateneo le  modifiche
relative all'ordinamento degli  studi dei corsi di  laurea, dei corsi
di diploma  e delle  scuole di  specializzazione vengono  operate sul
vecchio  statuto, approvato  e modificato  con le  disposizioni sopra
citate;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1933, n. 1592,  per i
motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici;
                              Decreta:
  E' istituita,  a decorrere dall'anno accademico  1998-99, presso la
facolta' di  lettere e  filosofia, la  scuola di  specializzazione in
studi storico  religiosi pertanto  lo statuto  dell'Universita' degli
studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti
sopraindicati,  e'  ulteriormente  modificato nel  titolo  XIII  come
appresso indicato.
  Al  capo  I, nell'art.  459  relativo  all'elenco delle  scuole  di
specializzazione  di  area  non  medica, e'  inserita  la  scuola  di
specializzazione in studi storico religiosi della facolta' di lettere
e filosofia.
  Al   capo  II   dopo   gli  articoli   relativi   alla  scuola   di
specializzazione in  restauro dei monumenti sono  inseriti i seguenti
relativi   all'ordinamento  didattico   della   predetta  scuola   di
specializzazione:
                     SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
                     IN STUDI STORICO-RELIGIOSI
                               Art. 1.
  E'   istituita    la   scuola   di   specializzazione    in   studi
storicoreligiosi presso l'Universita' degli  studi "G. D'annunzio" di
Chieti.
  La  scuola ha  lo scopo  di formare  specialisti nel  settore delle
discipline storicoreligiose  e delle scienze e  metodologie attinenti
la   tutela,   conservazione    e   valorizzazione   del   patrimonio
storicoculturale delle istituzioni religiose.
  La   scuola   rilascia   il   titolo  di   specialista   in   studi
storicoreligiosi, con indicazione dell'indirizzo seguito:
   studi francescani;
   istituzioni ecclesiastiche in eta' medioevale;
   istituzioni ecclesiastiche in eta' moderna.