IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo; Visto il parere favorevole espresso dal comitato di coordinamento regionale delle universita' abruzzesi nella seduta del 5 ottobre 1998; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e seguenti; Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti prot. n. 1/1998 del 16 luglio 1998 ed in particolare il punto 4, ultimo comma; Considerato che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, emanato con decreto rettorale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 19 marzo 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato altresi', che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici; Decreta: E' istituita, a decorrere dall'anno accademico 1998-99, presso la facolta' di lettere e filosofia, la scuola di specializzazione in studi storico religiosi pertanto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato nel titolo XIII come appresso indicato. Al capo I, nell'art. 459 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione di area non medica, e' inserita la scuola di specializzazione in studi storico religiosi della facolta' di lettere e filosofia. Al capo II dopo gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in restauro dei monumenti sono inseriti i seguenti relativi all'ordinamento didattico della predetta scuola di specializzazione: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN STUDI STORICO-RELIGIOSI Art. 1. E' istituita la scuola di specializzazione in studi storicoreligiosi presso l'Universita' degli studi "G. D'annunzio" di Chieti. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore delle discipline storicoreligiose e delle scienze e metodologie attinenti la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storicoculturale delle istituzioni religiose. La scuola rilascia il titolo di specialista in studi storicoreligiosi, con indicazione dell'indirizzo seguito: studi francescani; istituzioni ecclesiastiche in eta' medioevale; istituzioni ecclesiastiche in eta' moderna.