IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 405 del testo unico approvato con decreto legislativo
n. 297 del 16 aprile 1994, concernente le norme comuni dei concorsi
per il reclutamento del personale docente;
Visto il testo coordinato delle disposizioni emanate in materia di
ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti nelle
scuole secondarie, di cui al decreto ministeriale n. 39 del 30
gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino
ufficiale - Parte I - n. 11-12 del 12-19 marzo 1998;
Visto l'art. 40 comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede la possibilita' di indire concorsi a cattedre per ambiti
disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in piu' scuole e
istituti, anche di diverso ordine e grado, ai quali si puo' accedere
con il medesimo titolo di studio;
Ritenuto opportuno costituire alcuni ambiti disciplinari piu'
ampi, ai fini del reclutamento, mediante concorso, per esami e
titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica,
cosi' da garantire maggiore snellezza ed economicita' alle procedure
stesse, assicurando, nel contempo, una piu' ampia mobilita'
professionale al personale nell'ambito del settore individuato;
Visti i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espressi nelle sedute del 22 maggio 1998, 23 giugno 1998 e 16 luglio
1998;
Ritenuto relativamente al nuovo ambito disciplinare 4 (classi 43/A
e 50/A), di non condividere il reinserimento della laurea in disci-
pline delle arti, della musica e dello spettacolo, gia' prevista come
titolo ad esaurimento, purche' conseguita entro l'anno accademico
1986/1987;
Ritenuto, altresi', di non potersi adeguare ai suddetti pareri,
anche per cio' che concerne l'esclusione della laurea in
conservazione dei beni culturali, per il sopracitato ambito
disciplinare 4, dal momento che tale titolo, se conseguito con il
prescritto piano di studi, configura sostanzialmente un percorso
formativo idoneo all'insegnamento delle materie letterarie, sia nella
scuola media che negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado;
Ritenuto opportuno, comunque, costituire il nuovo ambito
disciplinare 6 tra classi di concorso (75/A e 76/A), appartenenti
entrambe al settore della scuola secondaria superiore, per le
finalita' gia' richiamate;
Ritenuto di non poter accogliere l'indicazione del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per cio' che concerne, quanto al
medesimo nuovo ambito disciplinare 6, l'inserimento, tra i titoli di
accesso, di diplomi di livello universitario, essendo rinviata tale
operazione di ulteriore modifica al momento della riforma dei cicli
scolastici;
Considerato, inoltre, di dover richiamare le norme transitorie, di
cui all'art. 5, commi 4 e 5 del testo coordinato n. 39/1998
sopracitato, per i docenti non abilitati, inseriti nelle graduatorie
provinciali permanenti di supplenza, relativamente alle classi di
concorso aggregate nei nuovi ambiti disciplinari, in possesso di
titoli di studio non piu' validi ai sensi del presente decreto;
Ritenuta l'opportunita' di accogliere, relativamente all'ambito
disciplinare 8 (classi 38/A, 47/A e 49/A), la seconda soluzione
proposta dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, prevede-
ndo la corrispondenza tra l'abilitazione 49/A e le abilitazioni 38/A
e 47/A;
Art. 1.
1. Ai soli fini dell'accesso ai ruoli, mediante concorso, per
esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed
artistica, della mobilita' e della utilizzazione del personale
medesimo sono costituiti, mediante apposita aggregazione di classi di
concorso, i seguenti ambiti disciplinari contenenti gli insegnamenti
impartiti in piu' scuole ed istituti anche di diverso ordine e grado:
A - Ambiti disciplinari (per aggregazione di classi di concorso
prevalentemente in senso verticale): A.D. I - per aggregazione delle
classi 25/A e 28/A; A.D. 2 - per aggregazione delle classi 29/A e
30/A; A.D. 3 - per aggregazione delle classi 31/A e 32/A; A.D. 4 -
per aggregazione delle classi 43/A e 50/A; A.D. 5 - per aggregazione
delle classi 45/A e 46/A; A.D. 6 - per aggregazione delle classi 75/A
e 76/A;
B - Ambiti Disciplinari (per aggregazione di classi di concorso
prevalentemente in senso orizzontale):
A.D. 7 - per aggregazione delle classi 36/A - 37/A;
A.D. 8 - per aggregazione delle classi 38/A - 47/A - 49/A;
A.D. 9 - per aggregazione delle classi 43/A - 50/A - 51/A - 52/A;
C - Ambiti disciplinari (per aggregazione di classi di concorso in
senso orizzontale per gli insegnamenti tecnico-pratici:
A.D. 10 - per aggregazione delle classi 4/C - 8/C;
A.D. 11 - per aggregazione delle classi 5/C - 14/C;
A.D. 12 - per aggregazione delle classi 6 /C - 12/C - 16/C - 34/C
- 40 /C;
A.D. 13 - per aggregazione delle classi 7/C - 10/C - 22/C;
A.D. 14 - per aggregazione delle classi 17/C - 23/C;
A.D. 15 - per aggregazione delle classi 24/C - 35/C;
A.D. 16 - per aggregazione delle classi 26/C - 27/C;
A.D. 17 - per aggregazione delle classi 28/C - 29/C;
A.D. 18 - per aggregazione delle classi 30/C - 31 /C;
A.D. 19 - per aggregazione delle classi 41 /C - 42/C;
A.D. 20 - per aggregazione delle classi 50/C - 51 /C - 52/C.
2. I nuovi ambiti disciplinari di cui al presente decreto non
comportano modifiche alla normativa vigente in materia di formazione
delle cattedre e dell'organico del personale docente.