IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il  decreto-legge 22  ottobre 1992,  n. 415,  convertito, con
modificazioni, dalla  legge 19 dicembre  1992, n. 488, in  materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Vista  la  deliberazione  del   CIPE  27  aprile  1995  concernente
direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1,
comma 2 del  citato decreto-legge n. 415/1992  convertito dalla legge
n. 488/1992;
  Vista  la deliberazione  del CIPE  del  18 dicembre  1996 che,  con
efficacia relativa alle domande  di agevolazioni presentate a partire
dal  1997,  ha  introdotto  modifiche e  integrazioni  alla  predetta
deliberazione del 27 aprile 1995;
  Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche ed  integrazioni, concernente modalita' e  procedure per la
concessione  ed   erogazione  delle  agevolazioni  in   favore  delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista la legge 27 dicembre 1997,  n. 449, concernente misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
  Visto, in particolare,  l'art. 9, comma 1, della  predetta legge n.
449/1997  che  estende  le  agevolazioni della  richiamata  legge  n.
488/1992  alle imprese  operanti nel  settore turisticoalberghiero  e
rimanda a  specifiche direttive  del CIPE,  da emanare  entro novanta
giorni  dall'entrata in  vigore della  legge n.  449/1997 stessa,  la
fissazione,  in  particolare,  delle  attivita'  e  delle  iniziative
ammissibili,  dei  meccanismi  di  valutazione delle  domande  e  dei
criteri per la formazione di specifiche graduatorie;
  Visto il decreto  legislativo n. 112 del 31  marzo 1998 concernente
il conferimento  di funzioni  e compiti dello  Stato alle  regioni ed
agli enti locali;
  Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera aa) del predetto
decreto  legislativo  n.  112/1998   che  prevede  che,  a  decorrere
dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le direttive
per   la  concessione   delle   agevolazioni  di   cui  al   predetto
decreto-legge n.  415/1992 sono determinate con  decreto del Ministro
dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato,  d'intesa con  la
Conferenza Statoregioni;
  Vista la legge quadro per il turismo n. 217 del 17 maggio 1983;
  Vista  la disciplina  comunitaria in  materia di  aiuti di  Stato a
favore  delle  piccole  e  medie imprese  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale Comunita' europea n. C213 del 23 luglio 1996;
  Viste  le decisioni  della  Commissione dell'Unione  europea del  1
marzo 1995 e del 30 giugno 1997;
  Ritenuto  di  dover  adottare   misure  tese,  in  particolare,  ad
adeguare,   valorizzare,   qualificare   ed   ammodernare   l'offerta
turisticoalberghiera  tramite il  sostegno, nelle  aree depresse  del
Paese, di  iniziative che comportino  un riequilibrio tra  domanda ed
offerta     turistica     locale,      una     rilevante     ricaduta
economicooccupazionale  ed  il  raggiungimento  di  elevati  standard
qualitativi anche finalizzati alla  tutela ambientale, senza tuttavia
determinare sovrapposizioni con altri strumenti agevolativi locali;
  Vista l'intesa espressa dalla  Conferenza Statoregioni nella seduta
del 25  giugno 1998 ai  sensi dell'art. 18,  comma 1, lettera  a) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il presente  decreto e'  finalizzato ad  adeguare, valorizzare,
qualificare ed ammodernare  l'offerta turisticoalberghiera tramite il
sostegno,  nelle  aree  depresse   del  Paese  a  maggiore  vocazione
turistica, di  iniziative che comportano un  riequilibrio tra domanda
ed    offerta    turistica    locale,    una    rilevante    ricaduta
economicooccupazionale,  ed  il  raggiungimento di  elevati  standard
qualitativi anche finalizzati alla  tutela ambientale. Per quanto non
diversamente disposto dal presente decreto, si applicano le modalita'
e le procedure  di cui al decreto ministeriale n.  527 del 20 ottobre
1995 e successive modifiche e  integrazioni ed ai relativi successivi
decreti e circolari ministeriali.