IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministero dell'interno;
  Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono
delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere
di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;
  Visto  il decreto-legge  26 luglio  1996, n.  393, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;
  Viste  le ordinanze  n. 2621  del 10  luglio 1997  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  159 del  10 luglio
1997, n. 2630 del 24  luglio 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n.  175 del 29 luglio  1997 e n. 2637  del 12 agosto
1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
195  del   22  agosto  1997  concernenti   dissesti  idrogeologici  e
salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise;
  Visto  il  programma   operativo  comunitario  "Protezione  civile"
approvato dalla Commissione Europea  con decisione comunitaria C (97)
3498;
  Vista  l'ordinanza n.  2816  del 24  luglio  1998 pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  177 del  31 luglio
1998 concernente dissesti idrogeologici nella regione Abruzzo;
  Vista la richiesta  del Ministero del tesoro, del  bilancio e della
programmazione   economica  inerente   l'inserimento  nel   programma
operativo  comunitario "Protezione  civile" dell'intervento  relativo
alla regione  Sardegna di salvaguardia  del litorale del Poetto  e la
successiva delibera  del CIPE del  26 febbraio 1998  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 1998
con la quale  e' stato disposto il finanziamento di  lire 15 miliardi
sui fondi di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Vista la richiesta della regione Sardegna concernente l'inserimento
nel programma di cui alla citata  ordinanza n. 2621 del 1 luglio 1997
dell'intervento relativo alla salvaguardia del litorale del Poetto;
  Considerato che pertanto si rende necessario estendere il programma
dell'ordinanza n.  2621/1997 alla  regione Sardegna e  procedere alla
ridistribuzione  delle risorse  finanziarie disponibili  alle regioni
nonche' semplificare ed accelerare  le procedure per la rimodulazione
e attuazione dei  piani di intervento e  delle progettazioni relative
agli interventi ricompresi dalle ordinanze sopraindicate;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il  programma di interventi di  cui all'ordinanza n. 2621  del 1
luglio 1998 e' integrato  con l'intervento relativo alla salvaguardia
del litorale  del Poetto  nella regione Sardegna.  La ridistribuzione
delle  somme di  cui all'art.  1,  comma 1,  della stessa  ordinanza,
attribuite  alle  regioni,  resta  conseguentemente  cosi'  definita:
regione Calabria lire 27 miliardi, regione Molise lire 27,5 miliardi,
regione Sardegna lire 30 miliardi, regione Sicilia lire 305 miliardi.
  2.  Il Sottosegretario  di  Stato delegato  al coordinamento  della
protezione   civile  provvede,   con   proprio  provvedimento,   alla
rimodulazione   del   programma  di   cui   all'art.   1,  comma   2,
dell'ordinanza   n.  2621/1997   ridefinendo  l'importo   di  ciascun
intervento, tenuto conto dei  progetti gia' approvati, individuando i
soggetti attuatori degli interventi  stessi sulla base delle esigenze
evidenziatesi  in corso  di attuazione  del programma  e della  nuova
ripartizione delle risorse di cui al precedente comma 1.
  3.  Al fine  di accelerare  l'acquisizione dei  progetti, gli  enti
attuatori  e i  commissari  delegati affidano  direttamente a  liberi
professionisti singoli associati o raggruppati temporaneamente ovvero
a societa' di ingegneria di loro fiducia e documentata esperienza nel
settore  specifici  incarichi  di  progettazione  e  consulenza  fino
all'importo di 200 mila ECU.