IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, che stabilisce criteri e modalita' di aggiornamento annuale del trattamento economico dei "dirigenti civili e militari" dello Stato; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 186, concernente l'aggiornamento annuale del trattamento economico anche dei professori e ricercatori universitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1997, con il quale e' stata determinata la misura dell'aggiornamento del trattamento economico dal 1 gennaio 1997; Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 27 marzo 1998, n. SP/379.98, con la quale si comunica che l'incremento retributivo complessivo registrato tra gli anni 1996 e 1997 e' risultato pari a 10,46 per cento; Rilevato che l'incremento del 10,46 per cento corrisponde, secondo la metodologia di calcolo seguita e comunicata dall'Istituto nazionale di statistica, al 6,51 per cento della retribuzione complessiva, comprensiva cioe' dell'indennita' integrativa speciale; Ritenuto di dovere seguire per l'aggiornamento annuale del trattamento economico delle categorie di personale destinatarie del presente decreto la stessa metodologia di calcolo adottata in sede contrattuale; Considerato che detta metodologia prevede l'applicazione del tasso di incremento a tutte le voci retributive del trattamento fondamentale, riversando l'aumento dell'indennita' integrativa speciale sulla voce stipendio; Rilevato che l'incremento del 10,46 per cento non corrisponde, secondo la metodologia seguita e comunicata dall'Istituto nazionale di stati stica, all'incremento reale delle retribuzioni del personale contrattualizzato; Rilevato che il reale incremento delle retribuzioni complessive del personale contrattualizzato corrisponde, secondo quanto comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, al 6,51 per cento; Considerato pertanto che, al fine di calcolare correttamente l'incremento retributivo del personale non contrattualizzato facendo esatto riferimento all'incremento di quello contrattualizzato, occorre aumentare del 6,51 per cento lo stipendio, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1998, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216; Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti che ricoprono uffici di livello dirigenziale generale o comunque funzioni di analogo livello e del personale con qualifica dirigenziale gia' destinatario della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonche' dei professori e ricercatori universitari indicati all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in godimento alla data del 1 gennaio 1997 sono aumentati, a decorrere dal 1 gennaio 1998, in misura percentuale pari al 6,51 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 5 ottobre 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 61