L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 27 ottobre 1998; Premesso che nel semestre di riferimento si e' verificata una variazione dei prezzi del gasolio come definiti dall'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 23 aprile 1998, n. 41/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998 (di seguito: deliberazione n. 41/98) superiore a 11 L/kg; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25/91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1991 (di seguito: provvedimento CIP n. 25/1991), come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1997 (di seguito: decreto ministeriale 13 marzo 1997); Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993; Delibera: 1. A decorrere dal 1 novembre 1998, l'adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana di cui al provvedimento CIP n. 25/1991 come modificato dal decreto ministeriale 13 marzo 1997 e dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 41/98, viene effettuato utilizzando i seguenti indicatori: per il prezzo di riferimento del gasolio, risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova - Lavera, il valore di 212,37 L/kg; per il prezzo di riferimento del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 450,42 L/kg; per la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre precedente la revisione, risultanti dalla quotazione CIF Med, base Genova - Lavera, il valore di 198,94 L/kg; per la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre precedente la revisione, rilevati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 436,07 L/kg. 2. Di conseguenza, a decorrere dalla stessa data, le tariffe finali dei gas definiti come sopra per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo, e per tutti gli altri usi, con l'eccezione degli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda, sono diminuite di 8,4 L/mc in termini di metano con potere calorifico superiore pari a 9,2 Mcal/mc st. corrispondenti a 0,91 L/Mcal. 3. Le aziende distributrici sono tenute a provvedere alla pubblicazione dei nuovi valori delle tariffe nel bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma ovvero nel foglio annunzi legali delle province interessate entro dieci giorni decorrenti dal termine di cui al precedente punto 1. 4. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 27 ottobre 1998 Il presidente: Ranci