IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341: Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101; Visti il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995, ed il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 139 del 17 giugno 1998, con i quali sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; Visto il decreto rettorale n. 01-951 del 4 giugno 1998 con il quale e' stato emanato il regolamento didattico di Ateneo, affisso all'Albo dell'Universita' 4 giugno 1998; Vista la proposta di modifica di statuto relativa all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, approvata dal senato accademico con deliberazione n. 138 del 3 febbraio 1998; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 9 settembre 1998; Decreta: Art. 1. 1.1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come di seguito indicato.