IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio  decreto-legge 20 gennaio 1935,  n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341:
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
commi 95 e 101;
  Visti  il  decreto  ministeriale  11 maggio  1995,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 167 del  19 luglio
1995,  ed il  decreto ministeriale  5 maggio  1997, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n. 139 del 17 giugno 1998, con
i quali sono state  apportate modificazioni all'ordinamento didattico
relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;
  Visto il decreto rettorale n. 01-951 del 4 giugno 1998 con il quale
e' stato emanato il regolamento didattico di Ateneo, affisso all'Albo
dell'Universita' 4 giugno 1998;
  Vista la  proposta di modifica di  statuto relativa all'istituzione
della scuola  di specializzazione  in chirurgia  vascolare, approvata
dal senato accademico con deliberazione n. 138 del 3 febbraio 1998;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 9 settembre 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con
regio decreto 14  ottobre 1926, n. 2278,  e successive modificazioni,
e' ulteriormente modificato come di seguito indicato.