L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 27 ottobre 1998, Premesso che: rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') di aggiornamento della tariffa elettrica 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150, del 30 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 74/98), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%; la deliberazione n. 74/98 ha disposto l'imputazione al conto costi energia di una quota, precedentemente imputata al conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, dei contributi relativi al costo evitato di combustibile riconosciuti all'energia elettrica prodotta da terzi e ceduta all'Enel e alle imprese produttricidistributrici autorizzate al ritiro, sia sotto forma di produzione dedicata che di eccedenze di energia elettrica, nonche' all'energia elettrica che le impreseproduttricidistributrici producono ed immettono nella rete pubblica a mezzo di impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 e gia' realizzati o in corso di realizzazione alla data del 22 febbraio 1997, disponendo contestualmente le conseguenti modificazioni tariffarie; Vista la deliberazione dell'Autorita' n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorita' 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione n. 106/97), 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, e dalla soprarichiamata deliberazione n. 74/98; Visti in particolare: l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97 nel quale si stabilisce che "La parte B della tariffa verra' aggiornata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento"; l'art. 8, comma 8.3, della deliberazione n. 70/97 nel quale si dispone, tra l'altro, che "Fino a quando non verra' completato il reintegro del conto per l'oneretermico, relativamente ai disavanzi registratisi negli anni 1994, 1995, 1996 e nel primo semestre dell'anno 1997, ogni aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa, determinato ai sensi del comma 7.1, comporta un automatico e contestuale aumento della parte A1 della tariffa di pari ammontare"; Considerato che una diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili determina un aumento della quota del contributo a titolo di costo evitato di combustibile a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili di energia e assimilate; Ritenuto che si debba aggiornare la componente tariffaria A3 per far fronte ai maggiori contributi a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilati a seguito della diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili; Delibera: Art. 1. Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, di cui all'Allegato 1 alla stessa deliberazione, riferito al periodo giugnosettembre 1998, e' fissato pari a 18,753 L/Mcal.