L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 27 ottobre 1998,
  Premesso che:
  rispetto  al   valore  preso  a  riferimento   nella  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica   e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita') di aggiornamento della tariffa elettrica 24 giugno 1998,
n. 74/98, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n.
150,  del 30  giugno 1998  (di seguito:  deliberazione n.  74/98), il
costo unitario  riconosciuto dei combustibili (Vt)  ha registrato una
variazione maggiore del 2%;
  la deliberazione n. 74/98 ha  disposto l'imputazione al conto costi
energia di  una quota,  precedentemente imputata  al conto  per nuovi
impianti da  fonti rinnovabili e assimilate,  dei contributi relativi
al costo  evitato di combustibile riconosciuti  all'energia elettrica
prodotta   da    terzi   e    ceduta   all'Enel   e    alle   imprese
produttricidistributrici autorizzate  al ritiro,  sia sotto  forma di
produzione dedicata  che di  eccedenze di energia  elettrica, nonche'
all'energia   elettrica    che   le   impreseproduttricidistributrici
producono  ed  immettono nella  rete  pubblica  a mezzo  di  impianti
utilizzanti fonti rinnovabili o  assimilate entrati in esercizio dopo
il 30 gennaio 1991 e gia' realizzati o in corso di realizzazione alla
data del 22 febbraio  1997, disponendo contestualmente le conseguenti
modificazioni tariffarie;
  Vista la  deliberazione dell'Autorita'  n. 70/97,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale -  serie generale - n. 150 del  30 giugno 1997 (di
seguito: deliberazione  n. 70/97) come modificata  ed integrata dalle
deliberazioni dell'Autorita'  21 ottobre 1997, n.  106/97, pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale - serie  generale -  n. 255 del  31 ottobre
1997  (di seguito:  deliberazione n.  106/97), 23  dicembre 1997,  n.
136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301
del 29 dicembre 1997, e dalla soprarichiamata deliberazione n. 74/98;
  Visti in particolare:
  l'art.  7, comma  7.1, della  deliberazione n.  70/97 nel  quale si
stabilisce  che   "La  parte   B  della  tariffa   verra'  aggiornata
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun
bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione,
maggiori  del 2%  nel  costo unitario  riconosciuto dei  combustibili
(Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento";
  l'art.  8, comma  8.3, della  deliberazione n.  70/97 nel  quale si
dispone, tra  l'altro, che  "Fino a quando  non verra'  completato il
reintegro del  conto per  l'oneretermico, relativamente  ai disavanzi
registratisi  negli  anni  1994,  1995, 1996  e  nel  primo  semestre
dell'anno 1997, ogni aggiornamento in diminuzione della parte B della
tariffa, determinato ai sensi del comma 7.1, comporta un automatico e
contestuale aumento della parte A1 della tariffa di pari ammontare";
  Considerato che una diminuzione del costo unitario riconosciuto dei
combustibili determina un aumento della quota del contributo a titolo
di  costo  evitato di  combustibile  a  carico  del conto  per  nuovi
impianti da fonti rinnovabili di energia e assimilate;
  Ritenuto che  si debba aggiornare  la componente tariffaria  A3 per
far  fronte ai  maggiori  contributi  a carico  del  conto per  nuovi
impianti  da   fonti  rinnovabili   e  assimilati  a   seguito  della
diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili;
                              Delibera:
                               Art. 1.
            Aggiornamento del costo unitario riconosciuto
                          dei combustibili
  Il  costo  unitario  riconosciuto  dei  combustibili  (Vt)  di  cui
all'art.  6,  comma  6.8,   della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica  e il gas  26 giugno 1997, n.  70/97, determinato
sulla base del  prezzo medio del paniere di  combustibili sui mercati
internazionali,  di cui  all'Allegato  1  alla stessa  deliberazione,
riferito al  periodo giugnosettembre 1998,  e' fissato pari  a 18,753
L/Mcal.