IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1994; Visto il regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 411 del 29 maggio 1998, entrato in vigore il 15 giugno 1998; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 88 del 19 luglio 1995, con cui e' stato approvato il nuovo ordinamento didattico universitario della scuola di specializzazione in "ginecologia e ostetricia; Viste le proposte di modifica del regolamento didattico di Ateneo formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine, relative all'istituzione della scuola di specializzazione in "ginecologia e ostetricia" rispettivamente in data: consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 10 dicembre 1997; consiglio di amministrazione del 19 marzo 1998; senato accademico del 1 aprile 1998; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 9 settembre 1998 relativo alla scuola di specializzazione in argomento; Decreta: 1. E' istituita ed attivata, presso la facolta' di medicina e chirurgia, dell'Universita' degli studi di Udine la scuola di specializzazione in "ginecologia e ostetricia" a partire dall'anno accademico 1998-99. 2. E' riportato il capo I del titolo IV dell'allegato C) del regolamento didattico di Ateneo (decreto rettorale n. 411 del 29 maggio 1998) relativo alle "Norme comuni delle scuole di specializzazione del settore sanitario" al fine di consentire una corretta lettura delle disposizioni specifiche della scuola in argomento: Titolo IV FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA Scuole di specializzazione del settore sanitario (allegato "C") Capo I Scuole di specializzazione del settore sanitario Norme comuni Art. 1. Istituzione, finalita', titolo conseguito 1. Presso l'Universita' degli studi di Udine sono istituite le scuole di specializzazione dell'area medica, eventualmente articolate in indirizzi, di cui ai successivi capi. 2. Le scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica. 3. Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. 4. L'Universita' degli studi di Udine puo' istituire altresi' corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/1998, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992. Art. 2. Organizzazione delle scuole 1. La durata del corso degli studi per ogni singola specializzazione e' definito nell'ordinamento didattico specifico della scuola. 2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi. 3. Concorrono al funzionamento delle scuole le facolta' di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonche' le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate. 4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. 5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992. 6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991). 7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non puo' superare quello totale previsto dallo statuto; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili. 8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonche', per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. 9. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purche' conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilita' professionale. Art. 3. Piano di studi di addestramento professionale 1. Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 2, comma 3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 1, comma 2 e gli obiettivi specificati nelle tabelle "A" e "B", relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. 2. Il piano di studi e' determinato dal consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella specifica tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B. 3. Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti commi 1 e 2 e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 4. Programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. 2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. 3. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento della attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. 4. Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 5. Esame di diploma 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. 2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal direttore della scuola. 3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standards nazionale specifico riportato nelle tabelle "B". Art. 6. Protocolli di intesa e convenzioni 1. L'Universita', su proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia quanto trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo. 2. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola. Art. 7. Norme finali 1. Le tabelle "A" e "B", che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti. 2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. 3. Le scuole di specializzazione che non si adeguino al nuovo ordinamento entro l'anno accademico immediatamente successivo alla pubblicazione dell'ordinamento didattico nazionale cessano la loro attivita'. 4. Il presente ordinamento generale si applica alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti. Dopo l'art. 160 del capo XXII del titolo IV (facolta' di medicina e chirurgia) dell'allegato C) "Scuole di specializzazione" del regolamento didattico di Ateneo vengono inseriti i seguenti articoli: Capo XXIII Regolamento e programmazione didattica della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia. Art. 161. Istituzione, finalita', titolo conseguito 1. La scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica di cui al decreto MURST 11 maggio 1995 (Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1995). 2. La scuola e' articolata in due indirizzi: a) ginecologia e ostetricia b) fisiopatologia della riproduzione umana. 3. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle scienze ostetriche e ginecologiche, compresa la fisiopatologia della riproduzione umana. 4. La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia e ostetricia. Art. 162. D u r a t a 1. Il corso ha durata di 5 anni. I primi tre sono finalizzati agli obiettivi formativi di base della ginecologia e ostetricia. Il quarto e quinto anno a quelli degli specifici indirizzi. Art. 163. Organizzazione del corso 1. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia tra cui la clinica ostetricoginecologica che e' sede amministrativa della scuola e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella "A" e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. 2. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi ciascun anno e' 5 (cinque). Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. A) Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare. Settori: E04B Biologia molecolare, E09B Istologia, E11B Biologia applicata, F03X Genetica medica. B) Area di oncologia. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica. Settori: F04A Patologia generale, F04C Oncologia medica. C) Area di laboratorio e diagnostica oncologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati alla patologia ostetrica e ginecologica, comprese citopatologia, istopatologia e diagnostica per immagini. Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini. D) Area di oncologia medica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi. Settori: F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica. E) Area di epidemiologia e prevenzione. Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia. Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata. F) Area della ginecologia. Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche necessarie per la diagnostica e terapia, in particolare chirurgica, delle patologie ginecologiche; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica. Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F10X Urologia, F20X Ginecologia e ostetricia, F21X Anestesiologia. G) Area dell'ostetricia. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche applicabili alla fisiologia della gravidanza e del parto, alle attivita' diagnostiche inerenti patologie materne e fetali, alle attivita' terapeutiche, in particolare di tipo chirurgico, indicate per tali patologie. Settori: F20X Ginecologia e ostetricia, F21X Anestesiologia. a) Indirizzo di ginecologia e ostetricia. H) Area della ginecologia oncologica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica. Settori: F04C Oncologia medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F20X Ginecologia e ostetricia, F21X Anestesiologia. b) Indirizzodi fisiopatologia della riproduzione umana. I) Area della fisiopatologia della riproduzione umana. Obiettivo: lo specializzando deve saper mettere in essere le tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle norme di legge e della deontologia. Settori: E09B Istologia, F07E Endocrinologia, F20X Ginecologia e ostetricia, F22B Medicina legale. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: 6 mesi di chirurgia generale; attivita' di diagnostica e prevenzione oncologica ginecologica per almeno 250 casi; attivita' di diagnostica e prevenzione di patologie gravidiche in almeno 250 casi; almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore; almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore. Per l'indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana la parte chirurgica e' ridotta del 20% e lo specializzando deve avere eseguito procedure di fecondazione assistita in almeno 150 casi, dei quali il 25% condotte come responsabile delle procedure. Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Attivita' didattica L'attivita' didattica comprende ogni anno 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. La frequenza della didattica formale e seminariale avviene nelle diverse aree come segue: 1 Anno Area propedeutica (Totale ore 80) E04B Biologia molecola 15 E09B Istologia 30 E11B Biologia applicata 15 F03X Genetica medica 20 Area della ginecologia (Totale ore 60) F20X Ginecologia e ostetricia 60 Area dell'ostetricia (Totale ore 60) F20X Ginecologia e ostetricia 60 2 Anno Area di oncologia (Totale ore 30) F04A Patologia generale 15 F04C Oncologia medica 15 Areadi laboratorio e diagnostica oncologica (Totale ore 70) F04B Patologia clinica 10 F06A Anatomia patologica 30 F18X Diagnostica per immagine 30 Area di ginecologia (Totale ore 70) F20X Ginecologia e ostetricia 30 F08A Chirurgia generale 40 Area dell'ostetricia (Totale ore 30) F20X Ginecologia e ostetricia 30 3 Anno Area di oncologia medica (Totale ore 30) F04B Patologia clinica 15 F04C Oncologia medica 15 Area di epidemiologia e prevenzione (Totale ore 30) F01X Statistica medica 15 F06A Igiene generale e applicata 15 Area di ginecologia (Totale ore 70) F20X Ginecologia e ostetricia 40 F08A Urologia 30 Area dell'ostetricia (Totale ore 70) F20X Ginecologia e ostetricia 40 F21X Anestesiologia 30 4 Anno Area della ginecologia (Totale ore 55) F20X Ginecologia e ostetricia 30 F08B Chirurgia plastica 15 F21X Anestesiologia 10 Area dell'ostetricia (Totale ore 40) F20X Ginecologia e ostetricia 30 F21X Anestesiologia 10 Area della ginecologia oncologica (Totale ore 35) F04C Oncologia medica 20 F18X Diagnostica per immagini 15 Areadella fisiopatologia della riproduzione umana (Totale ore 70) F09B Istologia 10 F07B Endocrinologia 40 F22B Medicina legale 20 5 Anno A) Indirizzo di ginecologia e ostetricia Area della ginecologia oncologica (Totale ore 200) F04C Oncologia medica 50 F18X Diagnostica per immagini 50 F20X Ginecologia e ostetrici 50 F21X Anestesiologia 50 B) Indirizzo di fisiopatologia della riproduzione umana Areadella fisiopatologia della riproduzione umana (Totale ore 200) F09B Istologia 50 F07E Endocrinologia 50 F20X Ginecologia e ostetricia 50 F22B Medicina legale 50 Art. 164. Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 30 settembre 1998 Il rettore: Strassoldo