IL RETTORE
  Visto  lo  statuto di  autonomia  dell'Universita'  degli studi  di
Udine, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana
n. 33 del 10 febbraio 1994;
  Visto  il  regolamento  didattico  di Ateneo  emanato  con  decreto
rettorale n. 411  del 29 maggio 1998, entrato in  vigore il 15 giugno
1998;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  dell'11   maggio  1995,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  della Gazzetta Ufficiale  n. 88 del  19 luglio
1995,  con cui  e'  stato approvato  il  nuovo ordinamento  didattico
universitario  della scuola  di  specializzazione  in "ginecologia  e
ostetricia;
  Viste le proposte  di modifica del regolamento  didattico di Ateneo
formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di
Udine, relative  all'istituzione della scuola di  specializzazione in
"ginecologia e ostetricia" rispettivamente in data:
  consiglio della  facolta' di medicina  e chirurgia del  10 dicembre
1997;
   consiglio di amministrazione del 19 marzo 1998;
   senato accademico del 1 aprile 1998;
  Visto il  parere favorevole  del Consiglio  universitario nazionale
del  9 settembre  1998 relativo  alla scuola  di specializzazione  in
argomento;
                              Decreta:
  1.  E' istituita  ed attivata,  presso  la facolta'  di medicina  e
chirurgia,  dell'Universita'  degli  studi  di  Udine  la  scuola  di
specializzazione in  "ginecologia e  ostetricia" a  partire dall'anno
accademico 1998-99.
  2.  E' riportato  il  capo I  del titolo  IV  dell'allegato C)  del
regolamento  didattico di  Ateneo (decreto  rettorale n.  411 del  29
maggio   1998)  relativo   alle   "Norme  comuni   delle  scuole   di
specializzazione  del settore  sanitario" al  fine di  consentire una
corretta  lettura  delle  disposizioni  specifiche  della  scuola  in
argomento:
                              Titolo IV
                  FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
          Scuole di specializzazione del settore sanitario
                           (allegato "C")
                                Capo I
          Scuole di specializzazione del settore sanitario
                            Norme comuni
                               Art. 1.
              Istituzione, finalita', titolo conseguito
  1.  Presso l'Universita'  degli studi  di Udine  sono istituite  le
scuole di specializzazione dell'area medica, eventualmente articolate
in indirizzi, di cui ai successivi capi.
  2.  Le scuole  hanno lo  scopo  di formare  medici specialisti  nel
settore dell'area medica.
  3. Le  scuole rilasciano il  titolo di specialista  nello specifico
settore.
  4. L'Universita' degli studi di Udine puo' istituire altresi' corsi
di aggiornamento,  ai sensi e  con le modalita' previste  dall'art. 6
della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative
della direttiva CEE  92/1998, recepite con il  decreto legislativo n.
541/1992.
                               Art. 2.
                     Organizzazione delle scuole
  1.   La   durata  del   corso   degli   studi  per   ogni   singola
specializzazione  e'  definito nell'ordinamento  didattico  specifico
della scuola.
  2. Ciascun  anno di  corso prevede  di norma  200 ore  di didattica
formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare
frequentando le  strutture sanitarie  delle scuole  universitarie e/o
ospedaliere   convenzionate,  sino   a  raggiungere   l'orario  annuo
complessivo previsto per  il personale medico a  tempo pieno operante
nel  Servizio sanitario  nazionale.  Tali  ordinamenti delle  singole
scuole disciplinano gli specifici standards formativi.
  3. Concorrono al funzionamento delle scuole le facolta' di medicina
e  chirurgia, i  dipartimenti  e gli  istituti  nonche' le  strutture
ospedaliere eventualmente convenzionate.
  4. Le strutture ospedaliere  convenzionabili debbono rispondere nel
loro insieme a  tutti i requisiti di idoneita' di  cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 257/1991.
  5.  Rispondono automaticamente  a  tali requisiti  gli istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con  quello proprio  della  scuola di  specializzazione. Le  predette
strutture  non  universitarie  sono   individuate  con  i  protocolli
d'intesa di cui allo stesso art.  6, comma 2, del decreto legislativo
n. 502/1992.
  6. La formazione deve avvenire  nelle strutture universitarie ed in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali da  garantire, oltre  ad una  adeguata preparazione  teorica, un
congruo  addestramento professionale  pratico, compreso  il tirocinio
nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990
e decreto legislativo n. 257/1991).
  7. Fatti  salvi i  criteri generali  per la  regolamentazione degli
accessi, previsti dalle norme vigenti,  ed in base alle risorse umane
e  finanziarie ed  alle strutture  ed attrezzature  disponibili, ogni
scuola  e' in  grado  di  accettare un  numero  massimo di  iscritti,
determinato  per  ciascun anno  di  corso  ed  in totale.  Il  numero
effettivo   degli  iscritti   e'  determinato   dalla  programmazione
nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
e dalla successiva  ripartizione dei posti tra le  singole scuole. Il
numero  degli iscritti  a ciascuna  scuola non  puo' superare  quello
totale previsto  dallo statuto; in  caso di previsione  statutaria di
indirizzi riservati  a laureati non  medici, lo statuto  della scuola
indica il numero massimo degli iscrivibili.
  8. Sono  ammessi al concorso  di ammissione alla scuola  i laureati
del  corso  di laurea  in  medicina  e  chirurgia, nonche',  per  gli
specifici indirizzi, laureati non  medici. Le lauree sono specificate
nelle singole tipologie. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che
siano in possesso di titolo  di studio, conseguito presso universita'
straniere   e  ritenuto   equipollente  dalle   competenti  autorita'
accademiche italiane.
  9.  I  laureati in  medicina  e  chirurgia utilmente  collocati  in
graduatoria di  merito per l'accesso alle  scuole di specializzazione
possono  essere iscritti  alle  scuole stesse  purche' conseguano  il
titolo  di abilitazione  all'esercizio professionale  entro la  prima
sessione  utile successiva  all'effettivo inizio  dei singoli  corsi.
Durante   tale  periodo   i   predetti  specializzandi   acquisiscono
conoscenze teoriche  e le prime  nozioni pratiche nell'ambito  di una
progressiva assunzione di responsabilita' professionale.
                               Art. 3.
            Piano di studi di addestramento professionale
  1.   Il   consiglio   della   scuola  e'   tenuto   a   determinare
l'articolazione del  corso di  specializzazione ed il  relativo piano
degli studi nei  diversi anni e nelle strutture di  cui al precedente
art. 2, comma 3. Il consiglio  della scuola, al fine di conseguire lo
scopo di  cui all'art. 1, comma  2 e gli obiettivi  specificati nelle
tabelle "A"  e "B", relative  agli standards formativi  specifici per
ogni specializzazione,  determina pertanto, nel rispetto  dei diritti
dei malati:
  a) la tipologia delle  opportune attivita' didattiche, ivi comprese
le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio;
  b) la suddivisione nei  periodi temporali delle attivita' didattica
teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
  2. Il  piano di studi e'  determinato dal consiglio di  ogni scuola
nel  rispetto degli  obiettivi generali  e di  quelli da  raggiungere
nelle diverse aree, degli obiettivi  specifici e dei relativi settori
scientifico disciplinari riportati  per ogni singola specializzazione
nella  specifica   tabella  A.   L'organizzazione  del   processo  di
addestramento  ivi  compresa  l'attivita' svolta  in  prima  persona,
minima indispensabile  per il  conseguimento del diploma,  e' attuata
nel  rispetto di  quanto previsto  per ogni  singola specializzazione
nella specifica tabella B.
  3.  Il  piano  dettagliato  delle attivita'  formative  di  cui  ai
precedenti commi  1 e 2  e' deliberato  dal consiglio della  scuola e
reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
                               Art. 4.
                Programmazione annuale delle attivita'
                      e verifica del tirocinio
  1. All'inizio  di ciascun anno  di corso il consiglio  della scuola
programma  le  attivita'  comuni  per  gli  specializzandi  e  quelle
specifiche relative al tirocinio.
  2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel  loro  percorso formativo  da  tutori  designati annualmente  dal
consiglio della scuola.
  3.  Il tirocinio  e'  svolto nelle  strutture  universitarie ed  in
quelle ospedaliere  convenzionate. Lo svolgimento della  attivita' di
tirocinio e l'esito positivo del  medesimo sono attestati dai docenti
ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  4.  Il  consiglio  della  scuola puo'  autorizzare  un  periodo  di
frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie
coerenti con  le finalita' della scuola  per periodi complessivamente
non  superiori ad  un anno.  A conclusione  del periodo  di frequenza
all'estero, il  consiglio della scuola puo'  riconoscere utile, sulla
base  d'idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta  nelle  suddette
strutture estere.
                               Art. 5.
                           Esame di diploma
  1.  L'esame  finale  consta  nella presentazione  di  un  elaborato
scritto su una tematica, coerente  con i fini della specializzazione,
assegnata allo specializzando almeno  un anno prima dell'esame stesso
e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.
  2.  La commissione  d'esame  per il  conseguimento  del diploma  di
specializzazione e' nominata dal direttore della scuola.
  3.  Lo specializzando,  per essere  ammesso all'esame  finale, deve
aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver
superato gli esami annuali ed il  tirocinio ed aver condotto in prima
persona, con progressiva assunzione  di autonomia professionale, atti
medici  specialistici  certificati  secondo  lo  standards  nazionale
specifico riportato nelle tabelle "B".
                               Art. 6.
                  Protocolli di intesa e convenzioni
  1. L'Universita', su proposta del  consiglio della singola scuola e
del consiglio della facolta' di  medicina e chirurgia quanto trattasi
di piu' scuole  per la stessa convenzione,  puo' stabilire protocolli
di intesa ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n.
502/1992,  per  i  fini  di  cui all'art.  16  del  medesimo  decreto
legislativo.
  2.  L'Universita', su  proposta  del consiglio  della scuola,  puo'
altresi'  stabilire  convenzioni  con  enti pubblici  o  privati  con
finalita'  di  sovvenzionamento  per   lo  svolgimento  di  attivita'
coerenti con gli scopi della scuola.
                               Art. 7.
                             Norme finali
  1. Le  tabelle "A" e  "B", che definiscono gli  standards nazionali
per ogni  singola tipologia  di scuola  (sugli obiettivi  formativi e
relativi   settori   scientifico   disciplinari   di   pertinenza   e
sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame
finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'universita' e
della  ricerca scientifica  e tecnologica,  con le  procedure di  cui
all'art. 9  della legge n.  341/1990. Gli standards sono  applicati a
tutti gli indirizzi previsti.
  2.  La  tabella  relativa  ai requisiti  minimi  necessari  per  le
strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
  3.  Le scuole  di specializzazione  che  non si  adeguino al  nuovo
ordinamento  entro l'anno  accademico immediatamente  successivo alla
pubblicazione  dell'ordinamento didattico  nazionale cessano  la loro
attivita'.
  4.  Il presente  ordinamento  generale si  applica  alle scuole  di
specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti.
  Dopo l'art. 160 del capo XXII del titolo IV (facolta' di medicina e
chirurgia)   dell'allegato  C)   "Scuole  di   specializzazione"  del
regolamento didattico di Ateneo vengono inseriti i seguenti articoli:
                              Capo XXIII
  Regolamento   e   programmazione    didattica   della   scuola   di
specializzazione in ginecologia e ostetricia.
                              Art. 161.
              Istituzione, finalita', titolo conseguito
  1.  La  scuola  di  specializzazione in  ginecologia  e  ostetricia
risponde  alle  norme  generali   delle  scuole  di  specializzazione
dell'area medica  di cui  al decreto MURST  11 maggio  1995 (Gazzetta
Ufficiale 19 luglio 1995).
  2. La scuola e' articolata in due indirizzi:
    a) ginecologia e ostetricia
    b) fisiopatologia della riproduzione umana.
  3. La scuola ha lo scopo  di formare medici specialisti nel settore
professionale delle  scienze ostetriche e ginecologiche,  compresa la
fisiopatologia della riproduzione umana.
  4. La  scuola rilascia  il titolo di  specialista in  ginecologia e
ostetricia.
                              Art. 162.
                             D u r a t a
  1. Il corso ha durata di 5  anni. I primi tre sono finalizzati agli
obiettivi formativi di base della ginecologia e ostetricia. Il quarto
e quinto anno a quelli degli specifici indirizzi.
                              Art. 163.
                       Organizzazione del corso
  1.  Concorrono al  funzionamento  della scuola  le strutture  della
facolta'   di    medicina   e   chirurgia   tra    cui   la   clinica
ostetricoginecologica  che  e'  sede amministrativa  della  scuola  e
quelle del  Servizio sanitario  nazionale individuate  nei protocolli
d'intesa  di cui  all'art. 6,  comma  2, del  decreto legislativo  n.
502/1992  ed  il  relativo personale  universitario  appartenente  ai
settori  scientificodisciplinari di  cui  alla tabella  "A" e  quello
dirigente del Servizio sanitario  nazionale delle corrispondenti aree
funzionali e discipline.
  2.  Il  numero  massimo  degli specializzandi  che  possono  essere
ammessi ciascun anno e' 5 (cinque).
Tabella  A   - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientificodisciplinari.
  A) Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali di biologia cellulare  e molecolare del differenziamento
e della proliferazione cellulare.
  Settori: E04B  Biologia molecolare,  E09B Istologia,  E11B Biologia
applicata, F03X Genetica medica.
  B) Area di oncologia.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi  eziopatogenetici   che  determinano  lo   sviluppo  della
malattia neoplastica.
  Settori: F04A Patologia generale, F04C Oncologia medica.
  C) Area di laboratorio e diagnostica oncologica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze teoriche  e tecniche nei settori  di laboratorio applicati
alla  patologia  ostetrica  e ginecologica,  comprese  citopatologia,
istopatologia e diagnostica per immagini.
  Settori:  F04B Patologia  clinica, F06A  Anatomia patologica,  F18X
Diagnostica per immagini.
  D) Area di oncologia medica.
  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e  tecniche  e  la  pratica clinica  necessarie  per  la  valutazione
epidemiologica  e per  la  prevenzione, diagnosi  e  cura dei  tumori
solidi.
  Settori: F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica.
  E) Area di epidemiologia e prevenzione.
  Obiettivo:  conoscere i  principi  di epidemiologia  e di  medicina
preventiva applicati all'oncologia.
  Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata.
  F) Area della ginecologia.
  Obiettivo:  Lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche  necessarie per  la  diagnostica  e terapia,  in
particolare  chirurgica, delle  patologie ginecologiche;  deve infine
saper partecipare  a studi  clinici controllati  secondo le  norme di
buona pratica clinica.
  Settori:  F08A Chirurgia  generale, F08B  Chirurgia plastica,  F10X
Urologia, F20X Ginecologia e ostetricia, F21X Anestesiologia.
  G) Area dell'ostetricia.
  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e pratiche applicabili alla fisiologia  della gravidanza e del parto,
alle attivita' diagnostiche inerenti patologie materne e fetali, alle
attivita' terapeutiche,  in particolare di tipo  chirurgico, indicate
per tali patologie.
  Settori: F20X Ginecologia e ostetricia, F21X Anestesiologia.
  a) Indirizzo di ginecologia e ostetricia.
  H) Area della ginecologia oncologica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve conseguire  conoscenze avanzate
teoriche  e di  pratica clinica  necessarie per  la diagnosi,  cura e
trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.
  Settori:  F04C Oncologia  medica, F18X  Diagnostica per  immagini e
radioterapia, F20X Ginecologia e ostetricia, F21X Anestesiologia.
  b) Indirizzodi fisiopatologia della riproduzione umana.
  I) Area della fisiopatologia della riproduzione umana.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  saper mettere  in  essere  le
tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle norme di legge
e della deontologia.
  Settori: E09B  Istologia, F07E  Endocrinologia, F20X  Ginecologia e
ostetricia, F22B Medicina legale.
Tabella     B     -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
  Per essere  ammesso all'esame finale di  diploma, lo specializzando
deve   dimostrare   d'aver   raggiunto  una   completa   preparazione
professionale   specifica,   basata    sulla   dimostrazione   d'aver
personalmente  eseguito atti  medici specialistici,  come di  seguito
specificato:
   6 mesi di chirurgia generale;
  attivita' di diagnostica e  prevenzione oncologica ginecologica per
almeno 250 casi;
  attivita' di  diagnostica e prevenzione di  patologie gravidiche in
almeno 250 casi;
  almeno 50  interventi di  alta chirurgia, dei  quali almeno  il 15%
condotti come primo operatore;
  almeno 120 interventi  di media chirurgia, dei quali  almeno il 20%
condotti come primo operatore;
  almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40%
condotti come primo operatore.
  Per l'indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana la parte
chirurgica e' ridotta del 20% e lo specializzando deve avere eseguito
procedure di fecondazione assistita in  almeno 150 casi, dei quali il
25% condotte come responsabile delle procedure.
  Infine  lo specializzando  deve aver  partecipato alla  conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Attivita' didattica
  L'attivita'  didattica comprende  ogni  anno 200  ore di  didattica
formale  e  seminariale ed  attivita'  di  tirocinio guidate  sino  a
raggiungere  l'orario annuo  complessivo  previsto  per il  personale
medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.
  La frequenza  della didattica  formale e seminariale  avviene nelle
diverse aree come segue:
1 Anno
Area propedeutica (Totale ore 80)
  E04B Biologia molecola                                     15
  E09B Istologia                                             30
  E11B Biologia applicata                                    15
  F03X Genetica medica                                       20
Area della ginecologia (Totale ore 60)
  F20X Ginecologia e ostetricia                              60
Area dell'ostetricia (Totale ore 60)
  F20X Ginecologia e ostetricia                              60
2 Anno
Area di oncologia (Totale ore 30)
  F04A Patologia generale                                    15
  F04C Oncologia medica                                      15
Areadi laboratorio e diagnostica oncologica (Totale ore 70)
  F04B Patologia clinica                                     10
  F06A Anatomia patologica 30
  F18X Diagnostica per immagine                              30
Area di ginecologia (Totale ore 70)
  F20X Ginecologia e ostetricia                              30
  F08A Chirurgia generale                                    40
Area dell'ostetricia (Totale ore 30)
  F20X Ginecologia e ostetricia                              30
3 Anno
Area di oncologia medica (Totale ore 30)
  F04B Patologia clinica                                     15
  F04C Oncologia medica                                      15
Area di epidemiologia e prevenzione (Totale ore 30)
  F01X Statistica medica                                     15
  F06A Igiene generale e applicata                           15
Area di ginecologia (Totale ore 70)
  F20X Ginecologia e ostetricia                              40
  F08A Urologia                                              30
Area dell'ostetricia (Totale ore 70)
  F20X Ginecologia e ostetricia                              40
  F21X Anestesiologia                                        30
4 Anno
Area della ginecologia (Totale ore 55)
  F20X Ginecologia e ostetricia                              30
  F08B Chirurgia plastica                                    15
  F21X Anestesiologia                                        10
Area dell'ostetricia (Totale ore 40)
  F20X Ginecologia e ostetricia                              30
  F21X Anestesiologia                                        10
Area della ginecologia oncologica (Totale ore 35)
  F04C Oncologia medica                                      20
  F18X Diagnostica per immagini                              15
  Areadella fisiopatologia della riproduzione umana (Totale ore 70)
  F09B Istologia                                             10
  F07B Endocrinologia                                        40
  F22B Medicina legale                                       20
5 Anno
  A) Indirizzo di ginecologia e ostetricia
Area della ginecologia oncologica (Totale ore 200)
  F04C Oncologia medica                                      50
  F18X Diagnostica per immagini                              50
  F20X Ginecologia e ostetrici                               50
  F21X Anestesiologia                                        50
  B) Indirizzo di fisiopatologia della riproduzione umana
  Areadella fisiopatologia della riproduzione umana (Totale ore 200)
  F09B Istologia                                             50
  F07E Endocrinologia                                        50
  F20X Ginecologia e ostetricia                              50
  F22B Medicina legale                                       50
                              Art. 164.
                         Disposizioni finali
  1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si fa
riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Udine, 30 settembre 1998
                                               Il rettore: Strassoldo